-  Cardani Valentina  -  01/08/2014

RITO FORNERO: QUANTI DUBBI PER UN'OPPOSIZIONE! – Trib. Reggio Calabria, 15/06/2014

Il nuovo rito per i procedimenti in materia di diritto del lavoro introdotto dalla lg. 92/2012 di certo ha sollevato non poche perplessità tra gli operatori del diritto: la pronuncia in commento può senz"altro offrire uno spunto per alcune riflessioni ed osservazioni.

In primo luogo: la fase sommaria.

Il cd. rito Fornero prevede che nel caso di licenziamenti rientranti nell"ambito di applicazione dell"art. 18 St. Lav., l"impugnazione mediante ricorso apre una fase a cognizione sommaria. Tale fase si conclude con l"emissione da parte del Giudice investito della questione di un"ordinanza.

Il caso: un lavoratore, impiegato presso una grossa azienda di Reggio Calabria, impugnava il licenziamento comminato nei suoi confronti. Tale licenziamento costituiva l"esito di una procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell"attività della società.

Sebbene il licenziamento fosse stato preceduto dalle dovute formalità (ed infatti, l"impresa datrice di lavoro aveva interessato la DPL e le OOSS con le quali erano state avviate opportune trattative), l"evolversi della procedura aveva messo in luce non pochi aspetti controversi. Così, il ricorrente aveva continuato a lavorare ben oltre il periodo di preavviso; così, di 124 licenziamenti complessivi, 39 venivano revocati, così come revocata veniva la messa in liquidazione della società che, di fatto, proseguiva l"attività; così, nel decidere a quali lavoratori revocare il licenziamento non erano stati rispettati – ma nemmeno indicati - i criteri di scelta di cui alla legge 223 del 1991.

La società convenuta non si costituiva ed il Giudice, preso atto della documentazione offerta dalla parte ricorrente, accertava il diritto del lavoratore ad essere reintegrato ed a ottenere un risarcimento nella misura delle mensilità dalla data del licenziamento all"effettiva reintegra.

La fase di opposizione.

Entro 30 giorni dalla notifica / comunicazione dell"ordinanza, a norma dell"art. 1 della lg. 92/2012, è ammessa opposizione. L"opposizione va proposta nelle modalità previste per il rito lavoro "ordinario" e cioè sulla base del disposto di cui agli artt. 414-416 c.p.c.

Ma come si coordinano tra loro le due fasi?

In particolare, può la parte, contumace nella fase sommaria, proporre opposizione formulando eccezioni anche non rilevabili d'ufficio?

Nel caso di specie, la società datrice di lavoro si opponeva all'ordinanza sommaria eccependo la tardività dell'impugnazione del licenziamento; nel merito, chiedeva venisse accertata la regolarità del licenziamento e annullata la reintegrazione del lavoratore.

I termini per l'impugnazione: da tenere presente, è che il licenziamento veniva intimato nel dicembre 2011 e il rapporto di lavoro in effetti terminava a fine febbraio 2012. In ogni caso, il licenziamento era da far risalire ad epoca precedente l'entrata in vigore della legge Fornero (giugno 2012). I termini da rispettare, pertanto, erano quelli già previsti dal cd. Collegato Lavoro (lg. 183/2010): e cioè 60 giorni per l'impugnazione + 270 giorni per il ricorso introduttivo (ora 180 giorni).

Il mancato rispetto di tali termini è sollevabile, per la prima volta, nel giudizio di opposizione?

Secondo il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria la risposta da darsi a tale quesito è negativa.

Ed infatti, il giudizio di opposizione avrebbe natura impugnatoria. Da ciò consegue che non possono proporsi domande ed eccezioni non proposte in sede di cognizione sommaria.

Il modello di riferimento, secondo la Corte di merito, potrebbe essere il giudizio previsto per la condotta antisindacale dall"art 28 legge 300/70, che, infatti, risulta diviso in una prima fase sommaria che si conclude con emissione di un decreto ed una seconda fase di opposizione1.

Rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione del licenziamento, l'opposizione veniva rigettata anche nel merito, confermando dunque l'illegittimità del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.

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1Della stessa opinione, cfr. GUSTAVO DANISE, "L'impugnazione del licenziamento prima e dopo la riforma Fornero", Giuffrè Editore, 2012, pp. 78-79.




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