-  Storani Paolo  -  13/01/2013

SANZIONI PLURIME RIDOTTE PER CONCORSO FORMALE - GdP Palermo 4.1.2013 - Paolo M. STORANI

Il processo quale categoria generale, pur nella sua unitarietà di sistema, è sempre multidisciplinare.

L'approccio per gli studenti avviene solitamente con lo studio del diritto processuale civile, ma subito dopo si dischiudono le proteiformi prospettive ed i molteplici impieghi che di quella fondamentale struttura ch'è il processo si possono fare.

Tema del giorno è il concorso di violazioni in procedura di opposizione a sanzioni amministrative avanti al giudice di pace.

Il giudicante deve di necessità fare ricorso a principi di derivazione penalistica, quali il concorso formale di reati cui si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo.

Con la pronuncia camerale resa in forma di ordinanza la Cass. Civ., Sez. VI, Sottosezione 2, 17 gennaio 2011, n. 944, Pres. Giovanni SETTIMJ - Rel. Alberto GIUSTI, aveva così risolto il regolamento di competenza d'ufficio in ordine alla competenza territoriale per l'opposizione avverso verbali di accertamento di sanzioni multiple: "in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (Cass., Sez. II, 23 novembre 2006, n. 24876). E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p. (Cass., Sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. II, 8 agosto 2007, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione".

Prendendo le mosse da tale ordinanza del S.C. il Giudice di Pace di Palermo, Dr. Vincenzo VITALE, in data 4 gennaio 2013 ha reso la pronuncia che segue in tema di plurime sanzioni derivanti dalla violazione della normativa sulle pubbliche affissioni, ipotizzando il concorso formale degli illeciti.

Ha così applicato alla vicenda l'art. 8 della L. 689/1981.

Rimandiamo quanto ai restanti aspetti al testo della pronuncia che segue qui appresso con un'avvertenza: l'anno di deposito indicato in calce al provvedimento (2012) è erroneo; si dà, infatti, atto nel corpo della sentenza che il ricorso risulta presentato nel novembre 2012.

GIUDICE DI PACE DI PALERMO - Giud. Vincenzo Vitale - sentenza del 4 gennaio 2013

Con atto di opposizione del 12/11/2012, il ricorrente impugnava nove ordinanze-ingiunzioni del Comune di Palermo (nn. 611/12, 683/12, 690/12, 691/12, 692/12, 693/12, 694/12, 704/12 e 705712), ingiungenti la complessiva somma di € 14.053,32, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito della violazione dell"art. 26 Reg. Com. sulla Pubblicità ed Affissioni.

L"opponente eccepiva quale unico motivo la circostanza che l"illecito amministrativo veniva commesso da soggetto estraneo all"agenzia pubblicitaria ***, di cui lo stesso risulta titolare.

In subordine, chiedeva applicarsi l"art. 8 della legge 689/81.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo replicava sostenendo la regolarità della procedura seguita, evidenziando che le esposizioni pubblcitarie (nella specie, manufatti tipo gonfaloni) erano stati collocati in difformità ai dettami dell"autorizzazione, come da verbali regolarmente notificati.

Orbene, le deduzioni di parte opponente, riguardanti il merito della controversia, non appaiono meritevoli di accoglimento, poiché giuridicamente infondate.

In subiecta materia, infatti, la Suprema Corte (Cass. Civ. sent. n. 27796 del 16/12/2005, proprio in tema di affissioni pubblicitarie) afferma che " l"art. 6 della legge 689/81 considera obbligato in solido con l"autore materiale della violazione il proprietario della cosa che servi" a commetterla, nonché la persona rivestita dell"autorita" o incaricata della direzione o vigilanza nei suoi confronti ; ne consegue che con riferimento all"affissione di manifesti pubblicitari in violazione delle relative prescrizioni , nella specie derivanti da regolamento comunale, legittimamente dell"infrazione viene chiamata a rispondere la societa" proprietaria dei manifesti o titolare di un potere di direzione nei confronti del soggetto che pone in essere la condotta vietata, a nulla rilevando che quest"ultimo non sia stato identificato".

Ciò posto, va ritenuta la legittimità delle ordinanze-ingiunzioni emesse dal Comune di Palermo sulla scorta dei verbali d"accertamento cc.dd. fidefacienti, ossia che fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.

Trattasi, infatti, di atti pubblici dotati di fede privilegiata ai sensi dell"art. 2700 del Codice Civile (cosi", per tutte, Cass. Civ. n. 3240 del 09/02/2009 ; conf. da Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796).

Sul piano normativo, peraltro, l"art. 8 della legge 689/81 dispone poi che "chi con un"azione od omissione…commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo".

In tal senso, la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte sostiene che "in materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale)" (per tutte, Cass. Civ. 13672/2007).

Ancor più chiaramente, i giudici nomofilattici, in una recente ordinanza (n. 944 del 17 gennaio 2011) hanno ritenuto applicabile "l"art. 8 della legge n. 689/81, che al primo comma prevede il cd. concorso formale di illeciti", istituto che appare pienamente applicabile al caso di specie.

Alla luce delle suesposte considerazioni, in applicazione dell"art. 23 comma 11 della legge 689/81, secondo cui il giudice puo" modificare l"ordinanza "anche limitatamente all"entita" della sanzione dovuta", si ridetermina l"importo complessivo dovuto nella somma di € 4.684,44.

Le spese di lite seguono comunque la soccombenza e si determinano in base al combinato disposto di cui agli artt. 91 ultimo comma, 82 primo comma c.p.c., e 152-bis disp. att. c.p.c. , nonché sulla scorta del D.M. Giustizia n. 140 del 20-7-2012, nell"importo di € 580,80, a carico dell"opponente.

 P. Q. M.

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Visto l"art. 91 C.p.c. ;

In parziale accoglimento dell"opposizione proposta da *** in data 12/11/12, riduce la sanzione amministrativa pecuniaria, relativa alle nove ordinanze-ingiunzioni del Comune di Palermo (nn. 611/12, 683/12, 690/12, 691/12, 692/12, 693/12, 694/12, 704/12 e 705712), nell"importo complessivo di € 4.684,44.

Conseguentemente, condanna l"opponente *** al pagamento dell'importo della sanzione pecuniaria di € 4.684,44, da effettuarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed a vantaggio del Comune di Palermo.

Condanna infine l"opponente *** alla refusione delle spese di lite, ammontanti ad € 580,80, ed a vantaggio dell"opposto Comune di Palermo.

Cosi" deciso in Palermo addi" 04/01/2012.




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