-  Menin Alessandro  -  31/03/2015

SBAGLIA IL MEDICO DI BASE? RESPONSABILE E' L'ASL – Cass. Civ. 27.3.2015 n. 6243 – Alessandro MENIN

Responsabilità civile – danni cagionati dal medico convenzionato

Responsabilità della A.S.L. ex art. 1228 cod. civ.

"L'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione medico curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge."

La Cassazione civile con il principio di diritto contenuto in questa innovativa sentenza, ribalta il pensiero che, in relazione alle richieste risarcitorie di carattere civilistico, era stato espresso dalle sezioni penali a più riprese.

Gli Ermellini, infatti, con diverse pronunce, avevano escluso la responsabilità della ASL per il fatto del medico di base, in quanto la prima, in concreto, non esercita alcun potere di vigilanza, controllo e direzione sul secondo, il quale è del tutto libero sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare (Cass. Pen. 23 settembre 2008, n. 36502; Cass. Pen. 16 aprile 2003, n. 34460).

La responsabilità della ASL non può quindi essere ipotizzata invocando il disposto degli articoli 1228 e 2049 del Codice civile poiché, sempre secondo quelle decisioni, il medico convenzionato non è da considerarsi un ausiliario dell'azienda sanitaria, né, tanto meno, quest'ultima assume in qualche modo il rischio (connaturato all'utilizzo di terzi) della libera attività del sanitario.

Ancor meno, segnalavano le sezioni penali, si può considerare una responsabilità derivante dal cosiddetto "contatto sociale" fra ASL ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio, esclusa proprio dall'autonomia riconosciuta al medico convenzionato, rispetto all'ASL di riferimento.

Con la sentenza in commento, la terza sezione della Suprema corte rivede la questione e, dopo una precisa analisi della legislazione che sta alla base del servizio di assistenza medica fornito dalle ASL, ed un arguto e profondo esame dei diversi rapporti che scaturiscono a seguito di una visita del medico convenzionato, giunge alla conclusione enunciata nel principio di diritto poco sopra indicato.

Consiglio la lettura della spledida analisi che viene fatta della normativa relativa al dovere di assistenza medico-generica che incombe sul S.S.N. e, quindi, sulle Unità sanitarie locali, a ciò deputate.

Gli Ermellini scavano e ricercano gli aspetti che caratterizzano il rapporto medico/paziente, ma, soprattutto, medico convenzionato/ASL e paziente-utente/ASL, concludendo che ogni qual volta vi sia una prestazione in convenzione, essa sia espressione di quel dovere di assistenza che la ASL fornisce attraverso un proprio dipendente oppure mediante un medico "parasubordinato" (il medico convenzionato).

In modo succinto (garantisco che la lettura della decisione sarà avvincente) la Cassazione rileva come il medico di base esplica la propria attività in convenzione, solo previa instaurazione di di specifico rapporto, appunto, di convenzionamento; egli, a differenza del libero professionista, non viene pagato del paziente/cliente, ma riceve il proprio compenso direttamente dalla ASL (anzi se così non fosse verrebbe a cadere la convenzione stessa).

Anche la indicazione di un medico "di fiducia", in realtà, avviene direttamente nei confronti della ASL, poiché questi è scelto da un apposito albo tenuto dalla azienda sanitaria e tale medico non può poi rifiutare la prestazione sanitaria in favore dell'utente del S.S.N. (che viene quindi svolta in base al rapporto di convenzionamento e non in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto diretto con il paziente).

Da questi elementi la Corte, quindi, ricava la parasubordinazione dell'attività del medico convenzionato, il quale viene considerato quale ausiliario della ASL ai fini dell'adempimento del proprio dovere di fornire l'assistenza medico-generica.

In altri termini, "il medico generico (o di base) convenzionato, nello svolgimento della propria attività professionale, adempie una obbligazione della ASL nei confronti degli assistiti/utenti del SSN e la adempie per conto e nell'interesse di quella".

Quanto alla obbligazione della ASL di fornire l'assistenza medica di base, la Cassazione ritiene che essa sia da annoverare tra quelle che sorgono ex lege, poiché il dovere di fornire detta assistenza trova la propria fonte ed i propri limiti nella legge che ne assicura l'erogazione; essa, sebbene non derivante da "contratto", è da ricomprendersi tra quelle contemplate dall'art. 1173 cc, e ben può essere considerata una obbligazione quoad effectum contrattuale, per la quale, in relazione alla sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 e ss del codice civile.

Diretto corollario di tale rilievo giuridico è che, in ipotesi di illecito commesso dal medico convenzionato nell'adempimento della prestazione di assistenza medico-generica, opera pienamente l'art. 1228 cc, e, quindi, la piena responsabilità della ASL; da qui il principio di diritto indicato all'inizio di questo breve commento.




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