-  Redazione P&D  -  15/07/2012

SCOPERTA DI UN BENE ARCHEOLOGICO: IL PREMIO ANCHE ALL'ISPETTORE ONORARIO - T.A.R. Friuli 259/2012 - A.FERRETTI

Per ottenere l"erogazione del premio di rinvenimento di un bene archeologico è necessario che lo scopritore effettui la denuncia o consegni il bene all"Amministrazione e non espressamente alla persona fisica del Soprintendente.

E" questo il punto di arrivo del ragionamento logico giuridico elaborato dal T.A.R. Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 259 depositata il 27 giugno 2012 in tema di scoperte archeologiche. In particolare, nel caso di specie, il ricorrente aveva rinvenuto, del tutto casualmente, lungo una strada della campagna friulana, un manufatto in oro con iscrizioni, costituito da un astuccio contenente una lamina avvolta.

Il reperto si rivelerà successivamente di elevata rarità e finezza di fattura. Per conservarlo e proteggerlo il ricorrente lo preleva dal luogo del rinvenimento e lo consegna immediatamente ad un ispettore onorario per i beni archeologici, che lo gira a sua volta al Museo Archeologico di Cividale. La stessa direttrice del museo comunicava successivamente al ricorrente di aver avviato le pratiche per il riconoscimento del premio, visto l"eccezionale valore del pezzo, ancora oggi custodito presso lo stesso museo archeologico.

A distanza di quasi due anni, tuttavia, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un provvedimento di diniego dell"erogazione del premio di rinvenimento. La motivazione – di minimo spessore – si basa essenzialmente sul mancato rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento in merito alla segnalazione del ritrovamento di un bene archeologico.

In buona sostanza, il Ministero contesta allo scopritore il fatto di non aver ottemperato agli obblighi previsti dall"allora vigente art. 87 del D. Lgs. n. 490/1999. Più precisamente, l"inottemperanza va ravvisata sia in ordine alla tempestività della segnalazione – 24 ore dal rinvenimento – sia all"autorità abilitata alla ricezione delle denuncia – in primis il Soprintendente -. Il giudice di merito non può fare a meno di accogliere il ricorso presentato dallo scopritore.

In primo luogo, la tempestività della segnalazione si ricava dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alla consegna immediata all"ispettore onorario, situazione non contestata in alcun modo dall"Amministrazione e che, in ogni caso, in presenza di eventuali dubbi in merito poteva essere confermata sentendo l"ispettore.

In secondo luogo – e qui non si può fare a meno di rilevare i ragionamenti "di lana caprina" che alle volte le amministrazioni elaborano – il ricorrente ha consegnato il bene non a quisque de populo, ma ad un ispettore onorario nominato dal ministero, affinché curasse la consegna del bene a chi di competenza. Ciò che è stato effettivamente realizzato dallo stesso ispettore con la consegna alla direttrice del museo archeologico di Cividale. Al riguardo, il T.A.R. non può fare a meno di rilevare che il termine "soprintendente" indicato dal legislatore deve avere valenza di carattere generale, riferita non espressamente alla persona fisica del Soprintendente, bensì all"Amministrazione che lo stesso rappresenta.

Da qui l"accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento di diniego impugnato.

Non resta da far altro se non di visitare Cividale e andare a vedere la laminetta d"oro, custodita nel museo archelogico, grazie al rinvenimento fortuito di un cittadino qualunque!




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