La casistica giurisprudenziale, riguardante la responsabilità degli insegnanti (e figure equiparate: amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), risulta, intuitivamente, esser più che mai interessante e variegata; ad esempio, si confrontino le seguenti pronunce che affrontano problematiche connesse con
"per un incidente verificatosi nel giardino di una scuola materna durante l'ora di gioco libero dei bambini per essere stato colpito uno di questi alle spalle da un copertone di automobile fatto rotolare da altro bambino è indubbia l'applicabilità dell'art. 2048 comma 2 c.c. anche alla luce della recente giurisprudenza espressa dalla Cass. S.U. 9346/02 che ha escluso l'operatività della presunzione di responsabilità a carico dei precettori in relazione ai danni "autoprocuratosi" trattandosi di danno derivante da fatto illecito commesso da un altro allievo, che sebbene non facente parte della classe affidata alle insegnanti convenute, era anch'egli sottoposto alla vigilanza ed al controllo di queste ultime, posto che, come riferito dalle stessa maestre, durante l'ora di gioco libero, ciascuna insegnante teneva sotto controllo anche i bambini che non facevano parte della propria classe" (Trib. Milano 9 maggio 2003, GiustM, 2003, 53);
"quando, nel corso dell'istruttoria, sia dimostrato che il danno al minore è derivato da una caduta accidentale, sì che non è identificabile alcunché di illecito o pericoloso per sè o per altri nella condotta dell'alunno, non è possibile attribuire all'istituto scolastico convenuto alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c." (Trib. Messina 28 novembre 2001, FI, 2002, I, 602);
"quando dalle risultanze istruttorie emerge che la vigilanza sugli alunni non venne esercitata in maniera adeguata, posto che gli stessi vennero lasciati soli in classe e che la presenza di un'insegnante nel corridoio non garantiva un controllo effettivo ed efficace a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo, non può ritenersi fornita la prova liberatoria ex art. 2048 c.c. Nel caso in esame, poi, l'insegnante, ove presente, avrebbe potuto richiamare gli alunni al rispetto della disciplina, così probabilmente evitando il verificarsi dell'incidente cui sono conseguite le lesioni riportate da uno degli stessi. Pertanto, il fatto che il minore abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza, imposto dall'art. 2048 c.c. (Cass. 2 giugno 1998 n. 6331) ed il superamento di tale presunzione di responsabilità posta a carico della p.a. in virtù del rapporto organico con gli insegnanti, postula la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta - il che presuppone anche l'adozione in via preventiva di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo - nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa" (Trib. Torino 29 gennaio 2001, RGPL, 2002, 209 – conforme, censurando la condotta dell'insegnante che, al momento dell'evento dannoso, aveva lasciato soli gli alunni nella classe, sostando nel corridoio durante il cambio dell'ora: Trib. Milano 29 gennaio 2001, GIUS, 2001, 2551);
"l'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitarlo" (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1999, n. 916, GCM, 1999, 244 – conforme, in caso di assenza ingiustificata dell'insegnante dall'aula e danno subito da uno degli allievi in conseguenza della condotta imprudente di un compagno di classe, maturata in un clima di generale irrequietezza causata proprio dall'assenza dell'insegnante: Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9742, GCM, 1997, 1871 – conforme - Cass. civ., sez. III, 13 settembre 1996, n. 8263, GCM, 1996, 1278);
peraltro, in argomento, è stato anche notato come non possa essere ritenuto responsabile, del danno subito da un allievo, l'insegnante assentatosi per adempiere ad un altro suo dovere:
"Le attività parascolastiche di assistenza, in mancanza di specifiche norme regolatrici e di assunzione diretta della loro gestione da parte di altri enti, ove si svolgano nell'ambito dei locali di una scuola statale rientrano nella competenza organizzativa della direzione dell'istituto stesso con assunzione della correlativa responsabilità per eventi dannosi derivanti agli allievi da deficienze organizzative" (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 1979, n. 4835, RCP, 1980, 534).