-  Bacchin Giorgia  -  22/08/2016

Se il minore sufficientemente maturo non vuole rientrare all'estero con il genitore collocatario la sua opinione va rispettata– Cass. 10817/16 – Giorgia Bacchin.

La volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minorenne che abbia un'età e una maturità tali da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della Convenzione dell'Aja, ipotesi ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio.

 

La vicenda trae origine dagli accordi intervenuti tra i genitori di tre figli minori, recepiti dal Tribunale dei Minorenni, per i quali veniva disposto l"affidamento condiviso con collocamento presso la madre e regolati i periodi di soggiorno con il padre.

Dopo un periodo di vacanza trascorso presso quest'ultimo, i due figli più grandi si erano rifiutati di seguire la madre in Ungheria che, quindi, era andata a prelevarli con gli agenti di polizia del luogo e, dinanzi al loro rifiuto, aveva presentato istanza di rimpatrio ai sensi della L. n. 64 del 1994, art. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 25 agosto 1980.

Il Tribunale per i minorenni respingeva la richiesta della donna argomentando che il loro rientro in Ungheria non corrispondeva al loro interesse in quanto avrebbe determinato "gravi turbamenti per il loro equilibrio psico-affettivo, correlati alla frequenza di una scuola con lingua di insegnamento da essi non conosciuta; all"isolamento sociale, all"assenza di rapporti affettivi con l"attuale compagno della madre e all"educazione materna, percepita "come punitiva e violenta, caratterizzata da percosse, punizioni corporali, e alimentazione non adeguata".

La madre ricorreva quindi in Cassazione contro il provvedimento, sostenendo che la Corte Territoriale non aveva considerato che l'abituale residenza dei minori si trovava in Ungheria, che questi ultimi erano stati collocati presso di lei e che non era stata fatta una valutazione circa la loro capacità di discernimento e sulle influenze esercitate nei loro confronti, in violazione dei principi fondamentali contenuti nelle convenzioni e nei trattati internazionali come la Convenzione di New York del 1989, la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1966 e la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.

La Cassazione ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento del Tribunale in quanto i Giudici di prime cure non hanno omesso di considerare che la residenza abituale dei minori fosse da individuare in Ungheria, né ha trascurato che, in base agli accordi intervenuti fra i genitori e recepiti nel decreto del Tribunale, i minori erano stati collocati presso la madre ma ha correttamente applicato gli artt. 12 e 13 della Convenzione dell'Aja, che prevedono alcuni casi di rifiuto del provvedimento di ritorno tra cui la sussistenza di un fondato rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque, di trovarsi in una situazione intollerabile.

Il rifiuto può anche essere conseguente all"accertamento della volontà del minore, che ha raggiunto un'età e un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.






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