Giustizia civile  -  Paolo Basso  -  27/06/2022

Sequestro giudiziario e sentenza di merito: no all’inefficacia automatica – Trib. Biella 10.6.2022 Giudice Maria Donata Garambone

L’ordinanza in commento costituisce una pronuncia per la quale non risultano precedenti specifici editi.

La fattispecie molto semplice: un testamento olografo viene impugnato e, contestualmente, viene disposto il sequestro giudiziario sui beni costituenti l’asse ereditario al fine di garantire la conservazione.

Il giudizio di primo grado si conclude con una pronuncia di annullamento del testamento senza alcuna disposizione in ordine alla sorte del sequestro.

La sentenza viene impugnata ma le parti vittoriose in primo grado, volendo entrare nella disponibilità dei beni ereditari, propongono ricorso ex art. 669 novies comma  3° c.p.c. al fine di far dichiarare la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare.

La parte ricorrente afferma che la norma citata si rende applicabile nonostante la sentenza di primo grado non sia passata in giudicato, essendo stata comunque accolta la domanda di merito.

La quaestio iuris consiste nella possibilità o meno di applicazione analogica della norma citata, la quale è stata resa in relazione al sequestro conservativo, come reso palese dalla finalità di cautela in essa espressamente menzionata. Al contrario il legislatore nulla prevede esplicitamente per la sorte del sequestro giudiziario.

Cass. n. 14765/2008 parrebbe sostenere la tesi della parte ricorrente, sancendo la sopravvenuta efficacia del sequestro giudiziario anche nell’ipotesi in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolarità del diritto sul bene, la cui integrità il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia.

Il Tribunale biellese, tuttavia, non ha ritenuto che questa fosse la portata del precedente giurisprudenziale di legittimità ed ha ritenuto non ravvisabile un’identità di ratio fra fattispecie diverse e non ha nemmeno ravvisato alcuna lacuna legis da colmare con un’operazione di tipo analogico. E trova conferma della sua opinione nel fatto che l’accoglimento della domanda di merito non comporta il “ripristino della situazione precedente” (come recita la norma) bensì, semplicemente, il consolidamento della situazione di fatto creatasi con l’esecuzione del sequestro giudiziario.

Il Tribunale non concorda nemmeno sull’opinione della parte ricorrente circa l’assorbimento del sequestro giudiziario nella sentenza di merito, giacché l’assorbimento si verificherebbe in relazione al sequestro conservativo, con la sua trasformazione in pignoramento, e non già al sequestro giudiziario.

Il che, fra l’altro, nemmeno impedirebbe di mettere in esecuzione la sentenza di primo grado (ove esecutiva) richiedendosi semplicemente il rispetto delle forme di cui agli artt. 605 e segg. c.p.c., come ritenuto anche dalla Corte d’Appello torinese.

Pur essendo dirimente il ragionamento del giudice sull’operatività dell’art. 669 novies comma 3° c.p.c. in relazione alla sentenza di primo grado che ha annullato il testamento, restano da valutare altre ulteriori questioni processuali che nell’ordinanza non hanno trovato spazio, avendo essa già raggiunto il suo punto di decisione senza la necessità di doverle affrontare.

In primo luogo occorre valutare che la necessità di un ordine giudiziale di consegna dei beni, e quindi la cautela con cui il Custode ha trattato la conforme richiesta delle ricorrenti, sono state e sono tuttora determinate, fra l’altro, dalla necessità di valutare (ad opera del Giudice) se la predetta sentenza sia provvisoriamente esecutiva o meno ex art. 282 c.p.c.

Infatti la norma citata prevede espressamente l’irrilevanza del giudicato ma nulla dice circa la necessità dell’esecutività della decisione.

In secondo luogo si pone altresì l’interrogativo se il Tribunale, nel caso de quo sia competente a pronunciare l’ordinanza prevista dal terzo comma dell’art. 669 novies c.p.c. 

Invero si deve considerare che il provvedimento di accertamento dell’inefficacia del sequestro avrebbe dovuto essere contenuto nella sentenza di primo grado, la quale, tuttavia, è stata appellata, cosicché è legittimo anche domandarsi se non sia il giudice d’appello ormai il titolare del potere di pronunciarsi anche su tale aspetto nell’ambito della nuova complessiva decisione della causa. Il che significa domandarsi se la competenza del Tribunale postuli o meno la definitività della sentenza che ha omesso la pronuncia di inefficacia del provvedimento cautelare.


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