-  Luca Leidi  -  03/07/2016

Sfratti milanesi: ritorno al passato - Luca Leidi

Sfratti Milano 2016

Revoca direttiva UNEP 360/16 in materia di esecuzioni di sfratti a Milano

Ritorno alla prassi precedentemente vigente

 

Con il mio articolo del 2/6/2016 ("Sfratti Milanesi: nuove regole per l'esecuzione", in personaedanno.it) annunciavo a coloro che operavano nel territorio meneghino i nuovi termini per l'esecuzione degli sfratti. Termini che, si deve precisare, si riferivano esclusivamente al rapporto proprietà-Ufficiale Giudiziario successivo al primo accesso 'formale', in quanto principalmente prevedevano di presentarsi dall'U.G. trenta giorni prima per prenotarsi nella graduatoria del giorno dell'esecuzione, e a consegnare la documentazione almeno trentacinque giorni antecedenti alla stessa.

Queste novità, entrate in vigore "immeditamente" in data 27/4/2016 con la direttiva UNEP n.360/16, sono state revocate dopo due mesi, con la direttiva n.553/16 dell'UNEP stesso, sottoscritta il 28/6/2016.

Si legge nel provvedimento che il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine ed il dirigente UNEP,

"rilevato che l'interpretazione e l'applicazione del porvvedimento n.360 del 2016 hanno generato in concreto fraintendimenti e disfunzioni;

considerato che è comune intenzione sia dell'UNEP che del presidente delegato UNEP (...) sia del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati superare dette incertezze interpretative ed applicative (...),"

revoca il provvedimento n.360/16 e ripristinano "la prassi precedente" in vigore.

Permettetemi di porre più di un dubbio sulla reale motivazione che ha portato alla revoca del suddetto provvedimento.

Non mi pare, infatti, credibile che la revoca si fondi su "incertezze interpretative ed applicative" del provvedimento. Tale direttiva, così come il protocollo d'intesa, non sembrava tanto complicata dal punto di vista semantico, o dal punto di vista tecnico-giuridico, così impossibile da capire, oppure deviante nel processo cognitivo, da parte di un dottore/avvocato/Ufficiale Giudiziario mediamente diligente. In ogni caso, a nome degli operatori del diritto, grazie per averci semplificato la vita (leggete con ironia tali parole).

Si trattava, a modesto parere del sottoscritto, di una direttiva che si risolveva in un manuale di istruzione dei rapporti proprietario-U.G. da seguire analiticamente dal primo accesso in avanti. Niente di più, nulla di difficile, nulla che comportasse uno sforzo al di là della semplice nuova abitudine da apprendere. De facto, l'istruzione più complicata pareva segnarsi in agenda la data (35 e 30 giorni prima) per consegnare la documentazione e andare a parlare con l'U.G. per prenotarsi.

Perdipiù, mi pare più facilmente 'intuibile' un manuale di istruzioni piuttosto che seguire una mera prassi - pur consolidata - , e perciò una procedura non scritta su alcun dispositivo, ma da imparare nei corridoio del Tribunale (rectius, nel corridoio dell'UNEP, in quanto a Milano gli uffici degli Ufficiali sono distaccati dal Palazzo di Giustizia).

Ciò premesso, tali motivi non paiono giustificare la revoca.

Piuttosto, come già avevo rilevato nel mio articolo richiamato supra, tale convenzione era viziata nelle sua fondamenta.

Ed il vizio era di natura politica (altroché le difficoltà di comprensione da parte degli operatori del diritto).

Leggendo il protocollo d'intesa del 27/4/16, recepita nella Direttiva UNEP del giorno seguente, non può sfuggire una mancanza importantissima. Questa convenzione, per cui "insieme di volontà", era firmata e quindi voluta da UNEP, Prefettuta, Questura, Regione, Comune, ALER, Assessorato Area Metropolitana e l'Organizzazione Sindacale Inquilini. Basta.

In poche parole, tale accordo è stato voluto dalle Istituzioni e dagli inquilini. Nessuno ha interpellato alcuna Organizzazione dei Proprietari, l'altra parte del rapporto. 

Questo fatto non poteva passare inosservato. Non pare legittimo poter disporre di una procedura che già grava - e non poco - sui diritti dei proprietari, senza sentire la loro opinione a riguardo. Ad esemplificare, è come se, in sede di contrattazione collettiva, raggiungano un accordo le Istituzioni e l'Associazione dei lavoratori, senza essere presente (nè sentita) la parte datoriale.

A modesto parere dello scrivente, è aberrante ciò che è successo. Un incontro di volontà, poi scaturito in modifiche rilevanti della procedura esecutiva, tra Istituzioni e la parte dei possibili sfrattati non può aver valore, e quindi avere effetti, anche per coloro che risultano essere gli sfrattanti (assenti a tale convenzione).

Anzi, la 'nuova' procedura che fu (a parte le critiche indirizzate in primis all'introduzione immediata che ha comportato il rinvio d'ufficio di moltissime esecuzioni che non rispettavano il termine dei trentagiorni, ed in secundis alla probabile dilatazione delle tempistiche del procedimento) sembrava poter dare un maggiore grado di certezza nei tempi di esecuzione e nei tempi di prenotazione.

Purtroppo, l'assenza della volontà dell'altra parte (i proprietari) rispetto al Sindacato degli Inquilini è risultata troppo forte per poter tenere la valenza della Direttiva. Ritengo che la revoca sia giusta, nonostante abbia vissuto buoni risultati in merito alla applicazione della Direttiva, ma cosciente del fatto che i motivi che hanno portato a ciò non siano quelli dichiarati dall'UNEP e dal Consiglio dell'Ordine.

 

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L.Leidi, "Sfratti milanesi: nuove regole per l'esecuzione" articolo del 2/6/2016 in personaedanno.it, consultabile al seguente link: https://www.personaedanno.it/procedimenti-speciali/sfratti-milanesi-nuove-regole-per-l-esecuzione-luca-leidi




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