-  Redazione P&D  -  01/07/2014

SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE SE E COME CURARCI - Alessandra SARRI

Con il libro "Siamo liberi di scegliere se e come curarci" la filosofa e giornalista Chiara Lalli si inserisce nel dibattito sulle decisioni del fine vita e sul cosiddetto " living will" aperto in Italia negli ultimi anni a seguito del forte impatto emotivo suscitato dai casi di Eluana Englaro, Piergiorgio Welbi e Terri Schiavo.

Mentre nei paesi più moderni dell"Europa (Olanda, Belgio, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) ci sono leggi che regolano la materia del testamento biologico già da tempo, in Italia si fa ancora appello alla normativa internazionale posta a tutela dei diritti dell"uomo ed ad alcuni articoli contenuti nel codice di deontologia medica nazionale.

Fra i più rilevanti si citano gli articoli 32 e 34 del codice di deontologia medica e l"art. 9 della Convenzione di Ovieto del 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145.

Ancora una volta è quindi lasciato alla giurisprudenza di merito e di legittimità il compito di dare risposte a interrogativi morali e ai dilemmi clinici, in questo caso, conseguenti al perfezionamento delle tecnologie per la sopravvivenza.

Basti pensare alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 21748 del 2007 che ha fatto rientrare per la prima volta nel consenso informato la facoltà di scegliere di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interrompere il trattamento terapeutico.

Si pensi, anche, alla recente sentenza della Cassazione del 20 dicembre 2012, n. 23707 che a fronte di un diverso orientamento dei giudici di merito si è espressa sull"attualità dello stato di incapacità della persona che richiede per il futuro la nomina di un amministratore di sostegno, quale condicio sine qua non per l"efficacia della misura protettiva ma anche per la sua istituzione.

La Lalli nelle conclusioni suggerisce le linee per una legge sul testamento biologico auspicando che sia la persona e non la vita al centro degli interessi tutelati, temendo, e non senza fondamento, che il Parlamento italiano, allo stato sprovvisto di una normativa specifica sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, ripercorra la vecchia strada delineata dal controverso ddl Calabrò rispetto a eventuali e future proposte normative.

Ricordiamo che il ddl Calabrò dopo aver iniziato il suo percorso normativo nel 2009 è stato approvato alla Camera dei Deputati nel 2011 ma è caduto con la fine della legislatura, ed è stato fortemente criticato perché stabilisce che il testamento biologico sia solo un orientamento e che, come tale, non sia in alcun modo vincolante per il medico che ha in cura il paziente.

La Lalli pone l"accento sul concetto di autodeterminazione sancito dalla carta costituzionale e mette in risalto la volontà della persona quale principio ispiratore del c.d. consenso informato auspicando la formulazione di "una legge gentile" e di un "diritto gentile", citando le parole del prof. Paolo Zatti, che regolamenti " senza far male" ai "valori non negoziabili", in modo da consentire alla persona attraverso le DAD , le direttive anticipate di trattamento, di far valere la propria volontà in merito ad eventuali trattamenti sanitari anche per il futuro tramite l"ausilio di un tutore simile all"amministratore di sostegno. Una "legge gentile" che non dovrebbe prevedere l"obiezione di coscienza e dovrebbe permettere di modificare le direttive tutte le volte che lo si desidera.

Interessante è il ragionamento della giornalista in merito alla principale critica mossa all"ammissibilità del living will, ossia quella della non attualità della volontà, che porta a definire irragionevole ed incoerente tale obiezione : "L"argomento della non attualità è filosoficamente seduttivo, un canto delle Sirene che rapisce la nostra attenzione e ci distrae dalla consapevolezza di quanto sarebbe incoerente – e ingiustificato – accettarlo in questo caso, visto che lo rigettiamo in altri. Spesso, infatti, ci appoggiamo all"espressione odierna della nostra volontà per un"esecuzione futura: ogni volta che mettiamo la sveglia, ogni volta che firmiamo un contratto, ogni volta che fissiamo un appuntamento. Le promesse sono intrinsecamente volontà rimandate al futuro. Non si dirà: ti prometto ora di amarti ora, ma ti prometto di amarti per sempre o almeno anche domani. Prometto oggi, ma il mio sentimento sarà per il futuro. Come posso sapere oggi che domani sarò la stessa e quindi ti amerò ancora? in un certo senso non lo posso sapere, in effetti. Ma questo ci basta per invalidare i matrimoni o per ridere delle promesse d"amore? C"è un"altra domanda ineludibile: quale alternativa abbiamo?

 

Se la mia volontà di ieri non viene rispettata perché oggi potrebbe essere diversa, quale volontà rispettiamo? Scrive Paolo Veronesi: «Pare infatti del tutto preferibile rispettare la prima volontà (consapevolmente espressa) del soggetto, piuttosto che disattenderla, facendo appello a un (del tutto presunto) mutamento di prospettiva. Del resto, come può cambiare la volontà di chi ha ormai perduto ogni possibilità di maturarne una?».

 

Un esempio che mi diverte e mi convince è quello della sveglia: «Immaginate di trovarvi in un albergo, e di aver lasciato detto al portiere di svegliarvi a una data ora l"indomani. Senonché quello, che ha studiato medicina legale penalistica in una prestigiosa università, comincia quando è ormai prossima l"ora indicata ad arrovellarsi: come essere sicuro che la vostra volontà sia ancora quella espressa la sera precedente? Il sonno porta consiglio, e magari se vi svegliate adesso vi renderete conto che non desideravate veramente essere svegliati a quest"ora; oppure forse avete cambiato idea ieri sera, proprio nel momento in cui vi addormentavate, senza quindi avere avuto la forza di richiamare il portiere. Che fare? Dopo molte elucubrazioni il concierge si decide: sarà lui, in base alla sua vasta esperienza acquisita in anni di pratica, a stabilire l"ora in cui svegliarvi! Voi cosa pensereste di quel tizio, persino nell"improbabilissima ipotesi che vi avesse reso a conti fatti un favore?».

 




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