-  Malavenda Alessio  -  11/06/2013

SIMULAZIONE E COLLEGAMENTO NEGOZIALE - Cass. Civ. 13861/2013 - Alessio MALAVENDA

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 maggio 2013, n. 13861

"Il coordinamento tra i vari negozi, per essere considerato - nella prospettiva unificatrice della causa "in concreto" - espressione di un collegamento negoziale, presuppone che tutti siano voluti per i loro effetti tipici e quindi non può realizzarsi tra negozi simulati e dissimulati, essendo di per sé la simulazione già deputata al perseguimento di scopi estranei a quelli del negozio formalmente posto in essere".

Veniva adito il Tribunale di Bari per chiedere di dichiararsi la simulazione dell'atto di donazione di un fondo rustico da un padre al figlio (marito dell'attrice), che nella prospettazione attorea dissimulava una donazione a favore della figlia e una successiva compravendita tra sorella e fratello. Parte attrice richiedeva che dichiarata inefficace la prima donazione, l'immobile venisse fatto rientrare nella comunione familiare.

In primo e secondo grado la domanda veniva respinta e, in particolare, veniva rilevato che non poteva essere accertata la simulazione, stante la non coincidenza dei soggetti che avrebbero preso parte ai tre negozi - donazione simulata tra padre e figlio; compravendita dissimulata tra sorella e fratello; donazione dissimulata tra padre e figlia - e che non vi erano i requisiti di forma della donazione tra padre e figlia.

Con il ricorso per Cassazione veniva chiesto di considerare che anche se le parti dei vari negozi non coincidevano, nondimeno un terzo potesse esperire l'azione di simulazione se pregiudicato nei propri diritti, nonostante il negozio apparente occultasse non uno solo, ma più accordi negoziali effettivi, tra loro coordinati, tesi alla realizzazione di un unico assetto economico e posti in essere da più soggetti; secondariamente, veniva fatto notare che i requisiti di forma degli atti dissimulati erano presenti nell'atto simulato - donazione da padre a figlio.

Secondo la Suprema Corte "la salvezza del negozio simulato qualora quello dissimulato presenti i requisiti di forma del primo è predicabile laddove entrambi i contratti siano tra le medesime parti, mentre nella fattispecie si assume che la donazione simulata tra padre e figlio avrebbe gli stessi requisiti di forma di un negozio di donazione tra padre e figlia".

Inoltre, il coordinamento tra negozi, per essere identificato quale espressione di un collegamento, richiede che tutti i negozi siano voluti per i loro effetti tipici, mentre non può sussistere nel caso di negozi simulati e dissimulati, in quanto con la simulazione si perseguono scopi diversi da quelli del negozio apparente.

Il ricorso veniva rigettato.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film