-  Redazione P&D  -  09/05/2014

SIMULAZIONE: IL LITISCONSORZIO NON E' NECESSARIO QUANDO L'ACCERTAMENTO E' INCIDENTALE - Cass. Civ., Sez. II, n.9618/14

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 5 maggio 2014, n. 9618

Presidente Oddo – Relatore Picaroni

Ritenuto in fatto

1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Genova, depositata il 20 marzo 2007, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, che aveva respinto la domanda proposta da G.S. e R.M.R. nei confronti di L.L. e M.G. .1.1. - I sigg.ri G. - R. avevano agito per ottenere il pagamento dell'importo di Euro 23.240,56 a titolo di residuo prezzo dell'immobile sito in (omissis) , ceduto con rogito del 22 giugno 1999.I convenuti L. - M. avevano contestato la pretesa avversaria e proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi dell'immobile.Il Tribunale di Massa aveva respinto entrambe le domande e dichiarato compensate le spese di lite.1.3. - I sigg.ri G. - R. proponevano appello per la riforma della sentenza.Si costituivano gli appellati sigg.ri L. - M. chiedendo il rigetto dell'appello e riproponevano, con appello incidentale, la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.2. - Con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'appello di Genova accoglieva soltanto l'appello principale.2.1. - Osservava la Corte d'appello che la sentenza di primo grado era frutto di una lettura fuorviante delle prove testimoniali e della documentazione acquisita al processo. Dall'esame delle prove non era infatti dubitabile che il prezzo effettivamente concordato tra le parti non fosse di L. 146.000.000, come indicato nel rogito del 22 giugno 1999, bensì di L. 445.000.000, con la conseguenza che la quietanza rilasciata dai venditori contestualmente alla stipula, non dimostrava l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo, ma soltanto dell'importo indicato nel rogito.Deponevano in tal senso l'ordine di bonifico, impartito dai coniugi L. - M. , per il pagamento di L. 280.000.000, eseguito il 22 giugno 1999 (giorno della stipula del rogito); la fideiussione ottenuta dagli stessi acquirenti, per l'importo di L. 100.000.000, emessa il 3 giugno 1999 dalla S.p.a. Compagnia Cauzioni, a garanzia dei venditori G. - R. ; l'ordine di bonifico postdatato, impartito dagli acquirenti in data prossima alla stipula, per il pagamento di lire 45.000.000 ai venditori, successivamente revocato.2.2. - A fronte di tali risultanze, osservava ancora la Corte d'appello, gli acquirenti L. - M. non avevano né dedotto né provato di aver pagato la somma di L. 45.000.00, e, analogamente, non avevano fornito la prova dei vizi dell'immobile dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.Seguiva la condanna degli appellati L. - M. al pagamento dell'importo di Euro 23.240,56 (corrispondenti a L. 45.000.000), oltre interessi dal 28 settembre 1999 (giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento, a mezzo bonifico bancario poi revocato) al saldo, e la condanna degli stessi alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.3. - Per la cassazione della sentenza d'appello, hanno proposto ricorso i sigg.ri L.L. e M.G. , sulla base di quattro motivi.Resistono con controricorso i sigg.ri G.S. e R.M.R. .I ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza.

Considerato in diritto

1. - Il ricorso principale è fondato in riferimento al primo motivo, con assorbimento dei rimanenti.1.1. - Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4) per violazione degli artt. 102, 354 e 383 cod. proc. civ..Si lamenta la carenza di contraddittorio necessario in quanto il giudizio si è svolto senza la partecipazione di L.J. , figlio dei ricorrenti L. - M. , acquirente della nuda proprietà di parte dell'immobile oggetto di compravendita con il rogito del 22 giugno 1999.Ad avviso dei ricorrenti, sussiste litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti all'atto di compravendita quando, come nella specie, sia dedotto l'inadempimento da parte degli acquirenti dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sul presupposto della simulazione parziale dell'atto di compravendita in riferimento, appunto, al prezzo pattuito.1.2. - In ossequio al disposto dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile rations teaoporis, i ricorrenti hanno formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: "se [nei casi in cui] la parte attrice chiede dichiararsi l'inadempimento della controparte agli obblighi contrattuali, eventualmente ed implicitamente con collegata domanda di simulazione delle rilasciate quietanze a saldo, tutti i soggetti che hanno partecipato all'atto [...] sono litisconsorti necessari nel relativo procedimento".2. - La doglianza è fondata.2.1. - La domanda di pagamento del residuo prezzo, promossa dai venditori G. - R. odierni resistenti, implicava l'accertamento della simulazione del prezzo indicato nell'atto di compravendita di cui al rogito 22 giugno 1999, all'interno del quale era stata rilasciata quietanza liberatoria dagli stessi venditori. E difatti, i giudici di primo grado e d'appello hanno valutato la complessiva pattuizione intervenuta tra le parti circa il prezzo dell'immobile e le modalità di pagamento, senza fermarsi a quanto indicato nell'atto pubblico. A prescindere dalla correttezza di tali valutazioni e delle decisioni che ne sono scaturite, non è dubitabile che l'accertamento dell'inadempimento degli acquirenti presupponeva, come antecedente logico necessario, l'accertamento della simulazione del prezzo indicato nel rogito, giacché l'avvenuto versamento del corrispondente importo (L. 146.000.000) non era contestato e i venditori agivano per il pagamento dell'ulteriore somma di L. 45.000.000.Si trattava dunque di accertare l'inefficacia, tra le parti, della pattuizione contrattuale riguardante il prezzo dell'immobile, per sostituirla con quella [che sarebbe] risultata effettivamente voluta dalle stesse parti, e la sostituzione dell'elemento negoziale interessato dalla simulazione non può che avvenire nel contraddittorio di tutte le parti contrattuali.2.2. - La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell'ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo (Cass., sez. 2, sentenza n. 4902 del 2007).2.3. - Più di recente, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 11523 del 2013, hanno affermato che "nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, l'alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l'interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all'accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice [rectius: acquirente] e perciò integralmente efficace l'accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell'interposto e dell'interponente; d'altro canto, l'attuazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso" (massima ufficiale).2.3.1. - Con il richiamato principio di diritto, le Sezioni unite hanno affermato la necessità di operare un bilanciamento tra il principio dell'integrazione del contradditorio e quello della ragionevole durata del processo, individuando il punto di equilibrio tra le due esigenze, entrambe di natura pubblicistica, nella tutela di un interesse reale del litisconsorte pretermesso alla partecipazione al giudizio, che non sussiste quante volte la posizione del predetto non sia direttamente interessata dall'accertamento giudiziale.3. - Nel caso oggi in esame, si deve rilevare che L.J. è soggetto che ha partecipato al rogito, che risulta acquirente della nuda proprietà dell'immobile, e che, in quanto tale, è responsabile, al pari degli altri acquirenti, dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, sicché non sussiste nei suoi confronti "l'irrilevanza dell'accordo simulatorio".Si tratta, infatti, di soggetto interessato dall'accertamento dell'accordo simulatorio che ha ad oggetto il prezzo della compravendita, potendo essere chiamato a rispondere del mancato pagamento del prezzo, in caso di incapienza degli altri acquirenti e la necessità, in tale evenienza, di un nuovo accertamento nei suoi confronti dell'accordo simulatorio dimostra che questo processo non può svolgersi senza la sua partecipazione.La facoltà dei venditori di scegliere, come nella specie accaduto, se agire nei confronti alcune o di tutte le parti acquirenti per ottenere il pagamento del prezzo, non può incidere sull'applicazione della regola processuale del litisconsorzio necessario, finalizzata a garantire l'"utilità della decisione", e quindi sottratta alla disponibilità delle parti.3.1. - E del resto, l'irrilevanza dell'accordo simulatorio per il litisconsorte pretermesso - cui consegue l'inapplicabilità delle regole processuali sul litisconsorzio necessario - presuppone, secondo le Sezioni unite, che il contratto sia stato integralmente eseguito nei suoi confronti, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo.Viceversa quando, come nella situazione in esame, sia in discussione l'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita, il contratto non può dirsi adempiuto, ovvero integralmente eseguito, da o nei confronti della parte acquirente pretermessa, con la conseguenza che l'accertamento dell'accordo simulatorio, e la modifica contrattuale che da questo deriva, è sicuramente rilevante per la predetta parte.4. - La mancanza di integrità del contraddittorio comporta la nullità del procedimento, con assorbimento degli altri motivi di ricorso e, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., il rinvio del processo al giudice di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, casa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Genova.

 

 

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 gennaio – 5 maggio 2014, n. 9617 Presidente Bucciante – Relatore D"Ascola

Svolgimento del processo

l)Con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 4 novembre 2005 C.M. si opponeva al pignoramento di beni mobili subito in esecuzione di crediti del comune di Roma, derivanti da sanzioni amministrative relative al Codice della Strada.Il tribunale di Roma con sentenza del 5 marzo 2008 dichiarava inammissibile l'opposizione, alla quale avevano resistito tanto il Comune che Equitalia Gerit spa, rilevando che le eccezioni relative alla mancata notifica del verbale di accertamento e le contestazioni delle sanzioni avrebbero dovuto essere dedotte con ricorso ex art. 22 L. 689/81 nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle.L'opponente ha proposto ricorso immediato per cassazione, notificato il 7 aprile 2009 e illustrato da memoria.Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.

Motivi della decisione

2) Preliminarmente va esaminato e respinto il rilievo della difesa di Equitalia, secondo la quale il ricorso la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata con appello.La tesi non ha pregio, perché il giudice di merito ha qualificato implicitamente e inequivocabilmente la domanda proposta da parte C. quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., contro la quale il rimedio esperibile ratione temporis - cioè in relazione ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore della legge 69/09, che ha abrogato l'ultimo inciso dell'art. 616 c.p.c. - era il ricorso immediato per cassazione.Di tale qualificazione si ha riscontro non solo dall'epigrafe della sentenza impugnata, che individua l'oggetto come "opposizione ex art. 615 c.p.c.", ma soprattutto dalla motivazione della decisione.Essa ha infatti respinto tutti i motivi di opposizione deducendo che avrebbero dovuto essere fatti valere con ricorso ex art. 22 e che, in difetto di tale iniziativa processuale - che quindi è stata ritenuta insussistente - l'opposizione era inammissibile.La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 doveva essere pertanto impugnata con il rimedio stabilito per i giudizi di questo tipo e non con l'appello, mezzo previsto per opporsi alle decisioni rese nelle controversie instaurate ai sensi della legge 689/81.3) Con il primo motivo l'opponente denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c..Lamenta che la sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile ogni profilo di opposizione, senza distinguere le questioni riconducibili alla "mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti" dalle questioni con le quali erano stati denunciati vizi nel procedimento sanzionatorio.Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 615 c.p.c., 22 L.689/81, 29 d.lgs. 46/99.In via subordinata al primo motivo parte ricorrente fa valere l'orientamento (SU 489/00) secondo il quale: "A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità' di proporre opposizione all'esecuzione".3.1) È opportuno esaminare congiuntamente i due motivi, perché è da quest'ultimo principio, confermato da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità, che occorre partire per affermare che il tribunale di Roma ha errato nel non distinguere - tra i motivi di opposizione fatti valere con il ricorso del 4 novembre 2005 - quelli che configuravano propriamente le ragioni di opposizione ex art. 615 c.p.c. dalle altre ragioni di opposizione. Dal ricorso, esaminabile in relazione alla natura processuale del vizio, emerge che quanto alla cartella di cui al punto 3.1 (pag. 2) era stata eccepita la prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge 689, ditalchè il tribunale avrebbe dovuto distinguere il motivo di opposizione costituito dalla eccezione di prescrizione dalle due ragioni su cui si è espressamente soffermato, che sono "le eccezioni relative alla mancata notifica del verbale di accertamento e contestazione delle sanzioni".Ciò vale per ogni aspetto con cui si sottoponevano al giudicante questioni attinenti alla mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti, secondo la formula di cui al quesito posto nel primo motivo.Vi è stata sul punto omessa pronuncia, che dipende, si ripete, dalla circostanza che, come esposto nel secondo motivo e come si avrà modo di ribadire nell'esame del terzo motivo, è l'opposizione all'esecuzione il mezzo idoneo a impugnare la cartella esattoriale per far valere la prescrizione del diritto alla riscossione. (Cass. 12698/07; 17312/07; 3647/97; 21043/13).4) È infondato il terzo motivo, che lamenta violazione degli artt. 112 cpc e 615 c.p.c. in relazione alle altre doglianze fatte valere (cfr ricorso pag. 9) sub B3 del ricorso, punti a) e b), relativi ai sei verbali recati da altra cartella (ultime cifre 860).I suddetti profili di ricorso attenevano tutti a contestazioni delle violazioni da far valere con opposizione a sanzione amministrativa, eventualmente proposta in via recuperatoria.Era infatti denunciata (pag. 3 del ricorso per cassazione): la elevazione del verbale relativo a transito su corsia preferenziale da parte di accertatori non abilitati; l'irrisolvibile contraddittorietà dell'addebito di circolazione in detta corsia con l'attestazione della omessa contestazione per assenza del trasgressore; la violazione dell'obbligo di procedere a contestazione immediata; l'erronea indicazione del termine per impugnare; l'invalidità della notifica perché avvenuta mediante consegna al portiere.4.1) Il ricorso non lamenta che il giudice di merito abbia omesso di mutare il rito e trattare il ricorso quale opposizione ex artt. 22 e 23 L. 689/81, ma chiede di stabilire se le domande proposte "fossero qualificabili come contestazioni al diritto di procedere all'esecuzione da farsi valere con opposizione all'esecuzione da farsi valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.".Così posta, la censura è priva di fondamento, poiché ben distinte sono nella giurisprudenza della Corte le diverse opposizioni proponibili contro la cartella esattoriale.Si afferma costantemente che: "Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché1 si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; e) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. (Cass. 9180/06; 5871/07 ex multis).Incensurabile è quindi, sotto il profilo esposto dall'odierno ricorso, la sentenza del tribunale, laddove ha ritenuto inammissibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione per far valere vizi riconducibili al primo dei tre ordini di questioni testé riassunti sub a), dovendo essere per essi azionato il rimedio volto a "recuperare" le contestazioni della pretesa sanzionatoria.5) Discende da quanto esposto l'accoglimento di primo e secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo.La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al giudice di altra sezione del tribunale di Roma che esaminerà i motivi di opposizione all'esecuzione proposti dall'opponente e procederà alla liquidazione anche delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione tribunale di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.




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