Cass., sez. un., 14 maggio 2013, n. 11523, 1° pres. agg. Vittoria, pres. di sez. Luccioli, rel. Petitti, precisa che non sussiste un"ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti del venditore, qualora il contratto sia già stato eseguito e si tratti semplicemente di far emergere la realtà dissimulata tra interposto e interponente (acquirente).
L"interesse ad agire/resistere del venditore può dirsi infatti, tendenzialmente - salvo diverse conclusioni dell"indagine di merito – carente, se come detto il contratto abbia già avuto integrale esecuzione, e non sia dunque necessario rendere a lui opponibile la modificazione soggettiva della controparte (acquirente). Né, poi, al fine, potrebbe farsi valere la persistente obbligazione di garanzia, quella legale, atteso che la stessa grava sul venditore comunque, a prescindere dal relativo beneficiario.