-  Mazzon Riccardo  -  25/10/2016

Società a responsabilità limitata: gli effetti della fusione - Riccardo Mazzon

Quali sono i principali effetti della fusione, dopo che è stata decisa da ciascuna delle società che vi partecipano, mediante approvazione del relativo progetto, con relativi deposito e iscrizione della decisione di fusione nel registro delle imprese, anche atteso che l'attuazione della fusione può avvenire nonostante l'opposizione dei creditori e degli obbligazionisti?

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante (cfr. anche i paragrafi 1. e ss., capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON) assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione:

"la nuova formulazione dell'art. 2504 bis c.c., introdotta dalla riforma del diritto societario attuata dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, in vigore dall"1 gennaio 2004, in virtù della quale deve ritenersi che la fusione tra società non determina più nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, non è norma di interpretazione autentica, sicché essa non ha efficacia retroattiva e non è applicabile alle fusioni realizzate prima della predetta data. Pertanto, in caso di fusione per incorporazione di una società, perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della riforma, la società incorporata si estingue ai sensi del previgente testo dell'art. 2504 bis c.c." (Cass. civ., Sez. U., 14.9.2010, n. 19509, GDir, 2010, 40, 46).

Opportuno, in argomento, dar conto dei seguenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:

- anche in caso di fusione di società durante un contenzioso giudiziario in corso, va applicato il nuovo art. 2504 bis c.c. che afferma, per l'appunto, il principio secondo cui la fusione tra società costituisce una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo:

"si tratta di norma dettata dalla peculiare esigenza dell'ordinamento di privilegiare la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alle società partecipanti alla fusione e di garantire l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei diritti facenti capo alle stesse" (App. Firenze, sez. I, 28/11/2011, n. 1530, dejure.it);

 - se la fusione di due società avviene prima della proposizione del reclamo per il fallimento

 "bisogna citare anche la società incorporante che ha assunto i diritti e gli obblighi della società fusa" (Cass. civ., sez. I, 16/02/2012, n. 2281, DeG, 2012);

- l'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli art. 299 ss. c.p.c., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica;

"ne consegue che, per difetto assoluto della «giusta parte» processuale, è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo" (Cass. civ., sez. trib., 16/05/2012, n. 7676, 2012, 5, 624).




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