-  Santuari Alceste  -  06/03/2017

Società partecipate: alcune brevi riflessioni sul correttivo del d. lgs. n. 175/16 – Alceste Santuari

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il d. lgs. correttivo al T.U. sulle società a partecipazione pubblica

Come è noto, con la sentenza n. 251/2016, la Corte costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dalla l. n. 124/2015 (riforma Madia sulla P.A. e le società partecipate), nella parte in cui si stabilisce che i decreti legislativi attuativi della legge in parola siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa.

Il Consiglio di Stato (cfr. parere n. 83 del 2017) ha evidenziato come non sia necessario intervenire sulla legge delega, poiché già riscritta dalla Corte costituzionale con la previsione dell"intesa in luogo del semplice parere. I decreti legislativi già adottati "restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati".

In questo contesto, al fine di sanare il predetto vizio procedimentale, nella riunione del 17 febbraio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Di seguito, intendiamo svolgere alcune brevi riflessioni in ordine alle correzioni introdotte, anche al fine di comprenderne i possibili impatti sugli assetti giuridici ed organizzativi delle società partecipate dagli enti locali.

Nell"art. 1 (Oggetto), il d. lgs. correttivo introduce l"applicazione puntuale della disciplina solo ove espressamente previsto anche alle società partecipate dalle società quotate, salvo i casi in cui le stesse siano anche controllate o partecipate da P.A.

Nell"art. 2 (Definizioni), il d. lgs. correttivo contempla tra le forme societarie anche quelle del titolo VI, capo I, del libro V del c.c., che possono avere come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell"art. 2615-ter c.c..

L"art. 4 (Finalità perseguibili), così come corretto e integrato, stabilisce che le società possano avere come oggetto anche l"autoproduzione di beni e servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell"ente o degli enti pubblici partecipanti, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. A ciò si aggiunge la possibilità per le università di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche. Infine, l"art. in parola prevede la possibilità di escludere dalla liquidazione o aggregazione le singole società a partecipazione regionale, a fronte di un provvedimento motivato del Presidente della Regione.

L"art. 5 (Oneri di motivazione analitica) non prevede più l"obbligatorietà per l"ente locale di motivare la scelta del ricorso allo strumento societario rispetto alla "possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate". Sembra questa una previsione in linea con una certa impostazione, spesso ribadita nel contesto europeo, di equiordinazione degli strumenti a disposizione degli enti locali per realizzare le loro finalità istituzionali. L"articolo attribuisce alla disciplina dei singoli enti locali la facoltà di individuare le modalità attraverso cui procedere alla consultazione pubblica, cui devono essere sottoposti gli schemi di atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie.

L"art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società), nella nuova formulazione, elimina il dpcm volto alla definizione dei criteri per il ricorso ad un CdA nelle società a controllo pubblico. L"articolo, conseguentemente, riconosce alle singole società (e quindi agli enti pubblici soci) la libertà di scegliere la forma di amministrazione ritenuta più adeguata tramite l"adozione di una delibera assembleare, che deve essere inviata alla Corte dei Conti e alla struttura di controllo sulla riforma, che indichi le motivazioni addotte in base "a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Sul punto, preme evidenziare che l"Amministratore Unico può quindi essere la formula ordinaria scelta dalle singole società per l"amministrazione e la gestione delle società a partecipazione pubblica. Al fine di evitare che la figura dell"A.U. possa in qualche modo rendere più difficoltoso il compito degli organi deputati al controllo e al monitoraggio, è raccomandabile che l"azione dell"A.U. sia tracciabile e rendicontabile. Allo scopo – così come avviene per i CdA – sarebbe opportuno che le decisioni e le scelte operate dall"A.U. possano trovare traccia in apposite determinazioni verbalizzate e conservate presso la società.

La versione dell"art. 17 (Società miste) proposta nel d. lgs. correttivo modifica l"ambito oggettivo di azione e di intervento delle società miste, estendendo la disciplina a tutte queste forme di partenariato pubblico-privato e non più soltanto a quelle previste dall"art 4, comma 2, lett. c) (realizzazione e gestione di opere e di servizi di interesse generale tramite contratti di PPP).

L"art. 12 (Gestione del personale), nella versione aggiornata, stabilisce che le P.A., nel definire gli obiettivi specifici in materia di spesa di personale delle proprie società controllate, tengano conto del settore in cui le stesse operano. In questo senso, il nuovo testo dell"art. 12 riprende la previsione introdotta nel 2014 nell"art. 18, comma 2-bis, l. n. 133/2008, che aveva consentito di definire gli atti di indirizzo con previsioni adattabili alle società partecipate che avevano un"ampia gamma di attività e dinamiche particolari in ordine ai servizi erogati (si pensi, per tutti, al ciclo integrato dei rifiuti).

Il correttivo riapre altresì le procedure di mobilità volontaria gestibili tra società pubbliche, che possono permettere l"ottimizzazione degli assetti organizzativi di alcune società.

Rimane invariato l"obbligo di verifica della solidità economico-finanziaria, adempimento funzionale ad individuare e a valutare il rischio aziendale. Al riguardo, si ricorda che l"art. 6, comma 3 del T.U. prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l"assemblea nell"ambito della relazione al bilancio.




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