-  Santuari Alceste  -  11/01/2017

Società partecipate: confermati i vincoli assunzionali – Corte Conti Abruzzo 252/16 – Alceste Santuari

Gli articoli 19 e 25, d.lgs n. 175/16 precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all'obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi.

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Abruzzo, con deliberazione 21 dicembre 2016, n. 252, è intervenuta sul tema dei vincoli assunzionali in capo alle società partecipate, già oggetto, tra l"altro, di due pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti Toscana (parere 17 dicembre 2014, n. 1/PAR) e Liguria (parere 9 ottobre 2014, n. 55).

I giudici contabili liguri avevano ritenuto le previsioni dell"allora vigente normativa stringente e non passibile di interpretazione "estensiva", impendendo dunque che gli enti locali potessero impartire l"atto di indirizzo richiesto dalla norma in senso favorevole a nuove assunzioni. Al contrario, i giudici contabili toscani avevano riconosciuto una certa "libertà di azione" per gli enti locali, che, in ragione di particolari servizi di pubblica utilità da assicurare ai cittadini, potevano autorizzare le società pubbliche ad assumere nuovo personale.

I giudici contabili abruzzesi ritengono a pieno titolo vigente e cogente anche dopo la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, la Sezione regionale ha evidenziato che il contenuto dell"articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha sostituito il comma 2-bis dell"articolo 18, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 non è stata riprodotta integralmente nell"articolo 19, comma 5, d. lgs. n. 175/16.

Preme ricordare che prima dell"approvazione del T.U., la normativa aveva superato il preesistente divieto che estendeva alle società in house gli stessi divieti e limitazioni alle assunzioni di personale imposti agli enti locali, rimettendo all"autonomia di questi l"emanazione di indirizzi cui le società sono tenute ad uniformarsi per conseguire obiettivi di riduzione dei costi del personale.

Ora, alla luce del T.U sulle società a partecipazione pubblica, i giudici contabili abruzzesi hanno ritenuto che, sebbene la posizione espressa nel parere della sezione regionale toscana sopra richiamata sia da ritenere preferibile in quanto maggiormente conferente rispetto alle esigenze degli enti locali, il testo del d. lgs. n. 175/16 esclude che i medesimi enti possano valorizzare il particolare "settore di operatività" per consentire nuove assunzioni.

A sostegno del proprio orientamento, i giudici contabili richiamano l"art. 25 del Testo Unico rubricato "Disposizioni transitorie in materia di personale" (richiamato espressamente dall"articolo 19, comma 5, Testo Unico), che rafforza "in senso ancor più rigoroso" i "divieti e le limitazioni in materia di personale" nonché "i doveri di contenimento dei relativi costi facenti capo alla P.A.".

In ultima analisi, la Sezione di controllo ha ribadito che gli artt. 19 e 25 del T.U. "precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all"obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi ed ulteriori servizi."




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