-  Santuari Alceste  -  07/01/2017

Società partecipate: il ruolo del revisore dei comuni – Corte conti Abruzzo 262/16 – Alceste Santuari

L"organo di revisione contabile del comune ha l"obbligo di vigilare sulla gestione dei rapporti con le società partecipate, in particolare quando queste ultime registrino delle perdite

Il d. lgs. 175/2016, nel ribadire che gli enti locali soci devono attenersi alla sana gestione finanziaria e al buon andamento nella gestione dei rapporti con le proprie società partecipate, conferma che le stesse sono soggette alle eventuali conseguenze negative, tra cui il fallimento e il concordato preventivo, previste per tutte le altre forme societarie. A ciò si aggiunga che l"art. 14, comma 5 impone un divieto assoluto per le P.A. socie di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di bilancio. Come è noto, si tratta della declinazione del divieto di "soccorso finanziario" che già era stato stabilito dall"art. 6, comma 19, d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sui rapporti tra soci pubblici e società si è espressa la Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Abruzzo, con deliberazione n. 262/2016/PRSE del 22 dicembre 2016, con la quale i giudici contabili hanno sottolineato che l"organo di revisione del comune deve svolgere la propria attività di verifica contabile anche sulle società partecipate, in specie quando queste ultime presentino pesanti perdite gestionali. Nel caso in argomento, il revisore contabile aveva certificato l"assenza di gravi irregolarità gestionali omettendo di suggerire, conseguentemente, le misure correttive da adottare da parte dell"ente locale.

A giudizio della Sezione, il revisore avrebbe dovuto evidenziare le criticità della gestione riguardante la società partecipata e avrebbe dovuto compilare i prospetti ad essa relativi che avrebbero permesso di stigmatizzare la crisi finanziaria in cui essa versava. Conseguentemente, i giudici contabili hanno richiamato il Consiglio comunale a porre attenzione ai profili di criticità segnalati, invitando il civico consesso ad adottare gli interventi idonei da comunicarsi alla Sezione regionale di controllo.

Come in altre occasioni, i giudici contabili hanno riaffermato il principio generale secondo il quale agli enti locali é vietato intervenire in una logica di salvataggio a tutti i costi a favore delle proprie società partecipate, quando queste ultime versano in situazioni di dissesto.

Ancora una volta dalla deliberazione in parola emerge l"importanza "strategica" del ruolo del socio pubblico nelle società partecipate, funzione che implica anche la cooperazione necessaria dell"organo di revisione ai sensi dell"art. 239 del TUEL che – come è noto – stabilisce che il revisore, tra l"altro, esprime pareri in materia di "gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni" all"ente locale.




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