-  Mazzon Riccardo  -  08/09/2015

SOCIETA' CHE ESERCITANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO AGISCONO NELL'INTERESSE PROPRIO - Riccardo MAZZON

 società a responsabilità limitata

società o enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di società 

la responsabilità delle società o enti predetti quando agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui

Quando tra due o più società esista un rapporto di direzione e coordinamento, le società o gli enti (dove, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria: cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON)

"la legittimazione passiva all'azione di cui all'art. 2497 c.c. spetta direttamente alla società dominante, non trovando applicazione nel giudizio di cognizione il disposto del terzo comma dello stesso art. 2497 c.c., che prevede un onere di preventiva escussione del patrimonio della società sottoposta all'altrui abusivo esercizio di direzione unitaria" (Trib. Pescara 16.1.2009, n. 128, PQM, 2009, 1, 59),

che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime,

"la responsabilità in capo alla società dominante ha natura aquiliana e deriva dal fatto illecito del dannoso esercizio del potere contrattuale ai danni della società coordinata e gestita. Costituiscono indici rivelatori della illiceità della condotta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c., la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, l'agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui, il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione e/o la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società ed il nesso di causalità" (Trib. Pescara 16.1.2009, n. 128, PQM, 2009, 1, 59);

sono direttamente responsabili:

  • nei confronti dei soci di queste, per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale;
  • nei confronti dei creditori sociali, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società: 

"l'abuso dell'attività di direzione e controllo da parte della società controllante, nei confronti dei creditori delle società controllate, rientra nella fattispecie della responsabilità extracontrattuale" (Trib. Napoli 28.5.2008, FI, 2009, 6, 1960, peraltro, deve essere esclusa la possibilità di estendere la responsabilità contrattuale verso terzi tra società controllante e società controllata (e viceversa) in virtù del rapporto di direzione e coordinamento che lega dette società, atteso che le stesse, al di là dei limitati casi e presupposti di responsabilità previsti tassativamente dall'art. 2497 c.c., rimangono due distinti e separati centri di imputazione giuridica, come si desume chiaramente per le società per azioni dagli art. 2325 e 2331 c.c.: Trib. Benevento 21.8.2008, n. 1394, Gdir, 2009, 3, 82).

Si confronti, in argomento, la recente presa di posizione della Suprema Corte, quando chiarisce come si configuri un fatto illecito da informazioni o da dichiarazioni false od inesatte a carico della società controllante di una delle due parti contraenti, nell'ipotesi in cui tale società, terza rispetto al contratto ed al di fuori di qualsiasi dichiarazione di per sé vincolante e coercibile, con la sua condotta scorretta, manifestata vuoi direttamente per il tramite dei suoi organi, vuoi mediante direttive alla controllata, e consistente nell'indurre o rafforzare l'affidamento del creditore della società controllata nella capacità di adempimento di quest'ultima, abbia cagionato un danno ingiusto per lesione dell'affidamento dell'altra parte contraente, la quale abbia, per tale motivo, continuato ad operare forniture alla controllata medesima, poi non adempiute:

"la responsabilità in questione ha natura aquiliana, riconducibile alla clausola generale dell'art. 2043 c.c., per essere l'autore dell'illecito estraneo al contratto stipulato a causa delle informazioni fornite e per non essere configurabile l'inadempimento di specifiche obbligazioni gravanti sul dichiarante; ne consegue che la parte danneggiata ha l'onere di provare tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie dannosa" (Cass. civ., sez. III, 28/02/2012, n. 3003, GCM, 2012, 2, 229).

 

 




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