-  Tarantino Gianluca  -  10/09/2015

SOCIETA': DISMISSIONE DI ATTIVITA' AGRICOLA ED ESCLUSIONE DAL FALLIMENTO - Cass. 17397/2015 - G. TARANTINO

Società

Dismissione attività agricola

Esclusione dal fallimento

 

Non può essere dichiarata fallita una società avente a oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerate nè la prestazione non professionale di garanzie nè l'affitto dell'azienda.

Con la pronuncia del 1° settembre 2015, n. 17397 la Cassazione chiarisce un importante tassello della normativa fallimentare, con riferimento alla società agricola. Il S.C. si esprime, alla stregua della massima ci cui sopra, nel senso che una società agricola, qualora dismetta la suddetta attività e non intraprenda altre attività, non può essere soggetta al fallimento o altre procedure concorsuali.

Secondo la giurisprudenza, infatti, le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale.

Analoghe considerazioni valgono per la società che svolge attività agricola, nel senso che la dismissione della suddetta attività non la trasforma, automaticamente, in società soggetta al fallimento, qualora, contestualmente alla dismissione dell'attività agricola, non venga avviata un'attività riconducibile a quelle di cui all'art. 2195 c.c.; in particolare, il S.C. esclude che possa qualificarsi come "commerciale" - nel senso di cui all'art. 2195 c.c. testè menzionato - l'attività di prestazione di garanzie nè l'affitto di azienda.




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