-  Redazione P&D  -  16/08/2012

SOGGETTI DEBOLI E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: LO STATO DELL'ARTE - Maura TAMPIERI

Pubblichiamo il contributo della prof.ssa Maura Tampieri dal titolo

"Soggetti deboli e amministrazione di sostegno: lo stato dell'arte" (Tampieri Maura, 2012)

CC BY-NC

ISSN: 2038-7954

Al fine di offrire tutela alle persone disabili è stata introdotta nel nostro ordinamento la legge 9 gennaio 2004, n. 6, Misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia. La collocazione della disciplina è in apertura del Titolo XII, del libro I del nostro codice civile, che dedica il capo I all"amministrazione di sostegno e il capo II all"interdizione, all"inabilitazione e all"incapacità naturale

Tale importante riforma considera la persona disabile sotto un profilo attivo e dinamico - non statico come avviene per gli istituti dell"interdizione e dell"inabilitazione - connesso allo sviluppo della personalità dell"individuo. Lo scopo principale dell"amministrazione di sostegno, ai sensi dell"art. 1, l. 6/2004, è quello di affiancare e tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell"espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente , salvaguardano così la libertà di autodeterminazione e l"identità della persona. Un fine quindi che non si limita ad una tutela essenzialmente patrimoniale, ma coincide emblematicamente con il rispetto dell"autonomia, anche con riferimento alla libertà di operare delle scelte, e della dignità della persona, così come prevede la legislazione nazionale e sovranazionale. Detta norma, che non è stata ricompresa negli articoli del codice civile, reca in sé la ratio dell"istituto, ovvero il favor per l"autonomia, l"indipendenza e l"identità delle persone si trovino nell"impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; si aggiunga che la locuzione minore limitazione possibile della capacità di agire, oltre a distinguere l"amministrazione di sostegno dagli altri istituti a tutela degli incapaci, fa presupporre anche la piena conservazione della stessa capacità. Tale disposizione esprime il contemperamento tra l"identità della persona del beneficiario, che ai sensi dell"art. 409 c.c., conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l"assistenza necessaria dell"amministratore di sostegno, e la sua necessaria protezione che limiterà gli spazi di sovranità della persona interessata alle sole evenienze in cui ciò si renda indispensabile per la cura e la salvaguardia del suo interesse.

Come sempre, per l"interpretazione e l"applicazione delle norme dedicate alla tutela persona, sarà rilevante il ruolo svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

 

clicca qui per il TESTO INTEGRALE DEL SAGGIO

http://amsacta.unibo.it/3302/1/soggetti_deboli_e_amministrazione_di_sostegno.pdf




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