-  Comand Carol  -  22/07/2016

Soggetti vulnerabili: circa laggravante della minorata difesa - Carol Comand

L'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa deve essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa

L"art. 1 co. 7 della legge n. 94/09, modificando la circostanza della minorata difesa di cui all"art. 61 co. 5 c.p., ha precisato che tale ipotesi può configurarsi anche allorché l"autore del reato abbia profittato dell"età della persona interessata.

Tale normativa è peraltro la stessa che ha esteso l"ambito di applicazione dell"aggravante di cui all"art. 36 co. 1 della legge n. 104/92, quando determinati reati sono commessi in danno di persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

La ratio delle modifiche è, anche secondo quanto affermato durante i lavori preparatori la medesima, ovvero, quella di rafforzare la tutela delle "persone che sono esposte ad episodi di criminalità in ragione della loro ridotta capacità di difendersi" e ciò, in quanto si tratterebbe di una gravissima situazione che "andava opportunamente stigmatizzata con una aggravante".

 Si è allora stabilito che "in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa deve essere specificatamente valutata anche in riferimento all"età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l"agente trae consapevolmente vantaggio" - Cass. Pen., sez. II, n. 8102/16 c.n.u. -.

 Alla luce della modifica dell"art. 61 co. 1 n. 5 c.p. si deve ritenere che "l"avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o provata difesa debba essere specificatamente valutato anche in riferimento all"età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità" - Cass. Pen. sez. II, n. 8998/15 -.

"Nel novellato art. 61 n. 5, l"avere profittato di circostanze di tempo, luogo, persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa deve essere valutato anche in riferimento all"età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l"agente trae consapevolmente vantaggio" - Cass. Pen. n. 6010/15 -.

Da ultimo, si è di recente ribadito che "secondo la giurisprudenza anteriore alla riforma del 2009, l'età della persona offesa non costituiva di per sè condizione sufficiente ad integrare l'aggravante, venendo in rilievo solo quando si accettava che avesse determinato una situazione di maggiore vulnerabilità della vittima, della quale l'autore avesse approfittato (Sez. 2, 17 settembre 2008, n. 39023, Rv. 241454): ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 5, l'età avanzata doveva essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà. 

Tale orientamento deve essere valutato alla luce della modifica testuale dell'art. 61 cod. pen., n. 5, a seguito della L. 15 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore 1'8/8/2009, in epoca antecedente alle condotte contestate, dovendosi ritenere che l'avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa debba essere specificamente valutato anche in riferimento all'età senile della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio.

Va dunque accertato, nel caso di reati commessi in danno di persone anziane, se si sia in presenza di una complessiva situazione di approfittamento della particolare vulnerabilità emotiva e psicologica propria dell'età senile. Tale deve ritenersi la "ratio" della modifica normativa finalizzata a tutelare le "persone anziane" contro i pericoli dello sfruttamento a fini illeciti di tale condizione." - Cass. Pen. sez. V, n. 30340/16 -.




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