-  Comand Carol  -  06/01/2016

SOGGETTI VULNERABILI: IMPUTATO E CAPACITA' PROCESSUALE- Carol COMAND

- Persone vulnerabili e garanzie procedurali

- imputato e capacità processuale

- sospensione del processo

Il codice di procedura penale prende esplicitamente in considerazione lo stato di partecipazione cosciente al processo del soggetto imputato (71 ss c.p.p.), la partecipazione agli atti del sordo, del muto o del sordo (119 c.p.p.), il soggetto che non comprende la lingua (143 ss c.p.p.), la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa (nuovo art. 90 quater c.p.p. introdotto dal d.lgs 15 dicembre 2015, n. 212).

La legislazione nazionale deputata all"assistenza, l"integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - all"art. 3 considera quale persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Per quanto concerne le aree e funzioni maggiormente colpite dalla menomazione, gli handicap in sede di relazione al progetto di legge sono stati raggruppati in 3 grosse categorie:

Handicap psichici, categoria in cui confluiscono i ritardati nello sviluppo o nel linguaggio, i colpiti da autismo, da psicosi infantile o da insufficienze mentali

Handicap fisici, alla quale appartengono gli elementi colpiti da paralisi cerebrali infantili

Handicap sensoriali, cui appartengono coloro che sono colpiti da sordità, ipoacusia, cecità, eccetera.

Nella raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 2013 pubblicata nella G. U. C 378 dl 24 dicembre 2013 - che non ha effetti giuridici vincolanti nell"ordinamento interno -, sono considerati soggetti vulnerabili coloro che non sono in grado di capire e partecipare efficacemente al procedimento per ragioni di età,  condizioni mentali o fisiche ovvero disabilità - con formula più ampia, quindi, rispetto alla legge nazionale sui diritti delle persone handicappate, non si richiede necessariamente sussista il "deficit" contemplato dalla legge nazionale - con particolare considerazione per le persone affette da gravi menomazioni:

  • psicologiche
  • intellettuali
  • fisiche o sensoriali
  • malattie mentali
  • disturbi cognitivi

che impediscono loro di capire e partecipare efficacemente al procedimento.

Le tutele apprestate dall"ordinamento.

Se il codice di procedura contempla la possibilità di sospensione del processo, l"eventuale differimento delle udienze e la nomina di interpreti ad hoc, la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, art. 37, in riferimento ad un procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata, prevede l"emanazione di decreti ministeriali al fine di disciplinare le modalità di tutela di tale persona, in relazione sia alle sue esigenze terapeutiche che di comunicazione:

  • all"interno dei locali di sicurezza
  • nel corso dei procedimenti giudiziari penali
  • nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Una tutela specifica per soggetti "portatori di handicap", persone anziane o altrimenti impedite e vittime di reato è specificatamente prevista nell"art. 17 co. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128 di disciplina di interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate, con l"intervento a domicilio da parte di un appartenente alle forze dell"ordine, anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. La medesima norma prevede altresì protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

La capacità di stare in giudizio dell"imputato.

In relazione ad eventuali fragilità inerenti le facoltà mentali - che possono comprendere coscienza, pensiero, percezione ed espressione - gli artt. 70 e ss c.p.p. contemplano la possibilità che il giudice sospenda il procedimento, a seguito di accertamenti sulla capacità dell"imputato che ne escludano una sua partecipazione cosciente.

L"istituto è posto a tutela del diritto di difesa ed è finalizzato ad assicurare un"autodifesa effettiva; esso mira altresì, tramite gli ulteriori accertamenti periodici, a scongiurare il rischio di creare una categoria di eterni giudicabili (Corte Cost. n. 94/97). Tale rischio, peraltro, è stato di recente eliminato con la dichiarazione di incostituzionalità dell"art. 159 co. 1 c.p. nella parte in cui non escludeva la sospensione della prescrizione del reato, nel caso in cui si fosse accertato che lo stato di impossibilità di partecipazione cosciente dell"imputato fosse irreversibile.

Senza dubbio, quantomeno in via astratta e con buon senso pratico, una finalmente possibile univoca ricostruzione della volontà legislativa (grazie ad un"innovata formulazione dell"art. 159 c.p.) ha condotto il giudice adito a ricomporre la disciplina consentendo una pronuncia di proscioglimento in precedenza preclusa.

Una possibile risoluzione in questo senso, da parte del legislatore, era, peraltro, stata preannunciata dall"introduzione di un limite alla durata delle misure di sicurezza  di cui all"art. 1 co. 1 quater del d.l. 31 marzo 2014, n. 52 convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81.

- durante le indagini preliminari

L"art. 70 co. 3 c.p.p. prevede che se la necessità di provvedere all"accertamento alla capacità dell"imputato "risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l"incidente probatorio". I termini per le indagini preliminari rimangono  sospesi ed il pubblico ministero è abilitato a compiere i soli atti che non richiedano una partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini, salva un"eventuale assunzione di prove al ricorrere dei presupposti e dei casi stabiliti.

E" possibile menzionare, ad esempio, i reati relativi alla violazione del Codice della Strada quali guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs n. 285/1992) o violazione degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189) sia ove il fatto di reato sia accertato dalla p.g. a seguito di attività di servizio amministrativo (ad es. controllo a c.d. campione e sottoesposizione ad alcoltest), sia di intervento della p.g. a seguito di apprensione della notizia di reato.

Fase delle indagini


1                                         2                   (…) 3

1-  accertamento/cognizione fatto di reato

2- possibile avvertimento del diritto all"assistenza del difensore

3- non esclusione, in assoluto, della possibilità che, in questa fase, la parte legittimata proponga la relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari competente.

Giurisprudenza: Cass. pen., sez. IV, n. 42311/14

- l" udienza preliminare

La serie procedimentale che prende avvio dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, prevista per gran parte dei reati, si sostanzia in una verifica "preliminare" della sussistenza degli elementi idonei a sostenere l"accusa in giudizio.

Ritenuta la completezza delle indagini, la possibile integrazione probatoria da parte del giudice è volta all"assunzione delle prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.

I termini entro quali è compiuto il vaglio del giudice, possono dunque condurre ad una improcedibilità dell"azione per difetto di imputabilità del soggetto interessato, anche a seguito di perizia, la quale rilevi l"incapacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto.

L"art. 71 co. 1, d"altra parte, stabilisce che "se a seguito degli accertamenti previsti dall"art. 70, risulta che lo stato mentale dell"imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".

Considerati gli elementi potenzialmente in possesso dell"organo giudicante e premesso che la capacità "processuale" (intesa coma capacità di stare in giudizio e di svolgere le proprie difese) è qualcosa di diverso dall"assenza di capacità di intendere e di volere al momento del fatto che esclude la punibilità e che, salva l"operatività di quanto disposto dal comma 4 dell"art. 425, può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere, è possibile concludere per una sospensione del procedimento, anche in esito ad un"udienza preliminare.

Giurisprudenza: Cass. pen. sez. V, n. 9383/13.

- durante il giudizio

 L"art. 70 c.p.p. recita, che, "quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l"imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice,  se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia".

In corso di Giudizio, - in quest"analisi non si sono riscontrate evenienze durante gli atti preliminari e nemmeno, in questo grado, a seguito di discussione -, la pronuncia di sospensione del procedimento per c.d. incapacità processuale dell"imputato, avviene con maggiore frequenza in fase dibattimentale.

Rilevante, come premesso, ai fini di un corretto esercizio del diritto di difesa, tale incapacità è valutata dal giudice con una certa discrezionalità.

Quest"ultimo, può, infatti, esaminato quanto a sua disposizione, anche a seguito di richiesta delle parti interessate, convincersi autonomamente dell"inutilità di ulteriori accertamenti sullo stato di capacità dell"imputato, ovvero dello stato di capacità stesso, purché ne dia adeguata motivazione.

Giurisprudenza: Cass. pen. sez. II, n. 8099/12, Cass. pen. sez. I, n. 43209/12.

- le impugnazioni

La richiesta di effettuare degli accertamenti può intervenire anche durante il giudizio di appello e, in presenza di un persistente c.d. fumus di incapacità, non risulta possibile, al giudice, negare un approfondimento specialistico. Tale istanza può prescindere dai motivi d"appello poiché l"infermità potrebbe intervenire anche in corso di giudizio e, quando vi si fa riferimento, risulta improprio esprimersi in termini di rinnovazione dell"istruttoria dibattimentale.

Premesso che, oggetto di prova, secondo quanto disposto dall"art. 187 c.p.p., sono i fatti che si riferiscono all"imputazione, alla punibilità o alla determinazione della pena, oltre che i fatti dai quali dipende l"applicazione delle norme processuali, la sollecitazione di una verifica della capacità processuale, ove la relativa questione non sia rilevata dallo stesso giudice procedente, presuppone generalmente l"allegazione di elementi concreti volti ad indurre la necessità di assumere eventuali provvedimenti in merito.

In proposito, in giurisprudenza si è affermato che:

  • il giudice non sia tenuto a disporre una perizia sull"imputato, potendo basare il suo convincimento su elementi già acquisiti agli atti
  • l"aver fornito sufficienti informazioni rilevanti in relazione alla capacità processuale dell"imputato chiedendo di tenerne conto, rende necessaria una valutazione, anche d"ufficio, sulla necessità o meno di disporre degli accertamenti
  • il giudice può non procedere ad accertamento specialistico ove si convinca dello stato di incapacità, mentre, a fronte di un "fumus" di incapacità non può negare l"indagine peritale senza rendere un"idonea e convincente motivazione.

La sospensione del procedimento, per contro, di norma non si applica nel giudizio di legittimità, nel quale non si prevede la personale partecipazione dell"imputato al processo, essendo la sua difesa affidata esclusivamente al suo difensore.

Giurisprudenza: Cass. pen.  sez. IV, n. 32324/15, Cass. pen. sez. II, n. 12884/15, Cass. pen. sez. I, n. 28219/14, Cass. pen. sez. VI, n. 27932/14, Cass. pen. sez. VII, 9940/14, Cass. pen. sez. V, n. 8255, Cass. pen. sez. VI, n. 27932/14, Cass. pen. sez. VI, n. 41088/13.

L"applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Sin qui si è detto circa la capacità di stare in giudizio dell"imputato/indagato e di svolgere le proprie difese.

L"art. 73 c.p.p. contempla invece la possibilità, per il giudice (ovvero il pubblico ministero), di agire diversamente quando lo stato di mente dell"imputato, lo renda, sia pur a seguito di una valutazione superficiale, necessario.

Ove ravvisi la necessità di cura nell"ambito di servizio psichiatrico, il giudice si attiva informando l"autorità preposta ai sensi della legge sul trattamento sanitario per le malattie mentali - L.  13 maggio 1978, n. 180 - mentre ove vi sia pericolo nel ritardo, il ricovero "provvisorio" presso idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero può essere disposta anche dallo stesso giudice.

Il medesimo articolo disciplina alcune cautele anche nell"ipotesi in cui l"immutato sia o debba essere soggetto a misure cautelari - che saranno dunque eseguite in idonee strutture del servizio psichiatrico ospedaliero ai sensi dell"art. 286 c.p.p. -.

A prescindere dalle finalità ed esigenze proprie delle misure cautelari, in ogni stato e grado del procedimento, accertata la presenza dei relativi presupposti, al soggetto infermo di mente può essere applicata la misura del ricovero ai sensi dell"art. 222 c.p., il ricovero in una casa di cura e custodia ovvero un"idonea misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge (ad es. la libertà vigilata).

Il relativo procedimento applicativo è disciplinato dagli artt. 312 e 313 c.p.p. ed i presupposti per ordinare le misure poste a tutela sia del soggetto bisognoso di cure,  sia della società in cui vive sono:

  • la gravità indiziaria di commissione del fatto (solo in parte coincidente con quella richiesta per le misure cautelari)
  • una prognosi di pericolosità sociale (da non confondersi con l"esigenza dell"attualità del pericolo di commissione di determinati reati di cui all"art. 274 lett. c) c.p.p )
  • l"assenza di una delle cause contemplate dall"art. 273 co. 2 c.p.p., escluse quelle che consentono l"applicazione provvisoria di misure di sicurezza (e quindi la misura è applicabile anche anche ove sussista una causa di non imputabilità dovuta ad infermità mentale).

Con l"entrata in vigore della legge di conversione, così come modificata dai successivi interventi del legislatore, del d.l. del 22 dicembre n. 211, convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, mutati luoghi di esecuzione di alcune misure di sicurezza detentive quali il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ed il ricovero presso una casa di cura e custodia, si è inoltre precisato che nella scelta della misura da eseguire, il giudice debba inizialmente prediligere, fra quelle su citate, quelle a carattere non detentivo  e ricorrere a queste ultime, eventualmente, solo in "seconda battuta", ove risulti l"inidoneità delle altre.

Si porta peraltro all"attenzione che, tra le disposizioni relative al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari - per quanto rileva in questa sede -, in ambito regionale, sono stati deliberati degli schemi di protocollo inter istituzionale con gli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello, volti ad agevolare la valutazione giudiziaria di soggetti indagati/imputati di reato che manifestino segni di sofferenza psichica (Regione F.V.G. delibera n. 1537/15).

Giurisprudenza: Cass. pen. sez. V, n. 44402/13, Cass. pen. sez. V, n. 30573/11, Cass. pen. sez. I, n. 30518/11.

 




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