-  Michela del Vecchio  -  05/04/2017

Soggetto debole e soggetto emotivamente instabile – proposta di legge C40 – Michela del Vecchio

Con proposta di legge d'iniziativa del deputato Cirelli, discussa in Commissione Giustizia della Camera nella seduta del 4 aprile 2017, si è trattato dell'introduzione nel codice penale dell'art. 640 bis in materia di truffa ai danni di soggetti minori ed anziani. Singolare l'individuazione, nel testo dell'articolo presentato in Commissione, dei soggetti vittime del reato di truffa di cui trattasi quali soggetti che si trovano in condizioni di debolezza o di vulnerabilità equiparate a situazione di bisogno o condizione emotiva o inesperienza.

 La calendarizzazione degli impegni della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, per il giorno 4 aprile 2017, prevedeva la discussione della proposta di legge sull'introduzione di una fattispecie penale (art. 640 bis) di particolare gravità in relazione alla parte offesa del reato: truffa in danno di soggetti minori ed anziani.

Nella relazione che ha accompagnato la discussione di tale iniziativa si legge in particolare che la necessità della previsione di una fattispecie del reato di truffa aggravata dall'identità e dalla personalità del soggetto offeso è conseguente all'assenza di una previsione legislativa che tuteli i soggetti in condizioni di debolezza e di vulnerabilità (anziani, minori). Sono, sempre secondo quanto indicato nella relazione in commento, situazioni di "abuso dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un soggetto minore". Secondo il relatore, infatti, l'unica fattispecie penale che tutela situazioni di debolezza si rinviene nella c.d. "circonvenzione di incapace" che, però, "fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che comunque versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica".

Non intendendo con la presente riflessione argomentare né sul costrutto normativo dell'articolo né sull'impianto codicistico penale (ovvero sulla necessità di previsione di una "nuova" fattispecie di truffa o sulla possibilità soltanto di introdurre aggravanti alla pena se il reato è commesso in danno delle persone indicate nella relazione medesima), volendo focalizzare invece l'attenzione sulla confusione terminologica nonché su una ancora non acquisita consapevolezza dell'inesistenza di situazione di "incapacità" (termine purtroppo ancora non depennato nei testi codicistici o normativi) che "marchiano" l'esistenza di un soggetto in momento più o meno difficile della sua vita, non si può non evidenziare l'incertezza del relatore nell'affrontare il tema della tutela del soggetto debole. Detta incertezza traspare in tutta evidenza nell'individuazione iniziale di tali soggetti soltanto nelle figure degli anziani e dei minori per poi, senza apparente filo conduttore alcuno, indicare nella categoria anche persone in particolari (ma quali?) condizioni emotive: "... chiunque abusi della condizione di debolezza o di vulnerabilità di soggetti anziani o abusi (e qui emerge la difficoltà del relatore nella descrizione della parte che si ritiene offesa nella nuova previsione di reato, ndr) dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un soggetto minore..." e ciò in quanto "... con le truffe ai danni di queste categorie di persone siamo giunti all'assoluta abiezione morale: siamo al cospetto di crimini la cui connotazione maggiore è la viltà".

Determinante è poi, come già sopra evidenziato, la presa d'atto del vuoto legislativo, nell'attuale impianto normativo, di disposizioni a tutela della categoria dei soggetti deboli: "la presente proposta di legge è volta a colmare un vuoto legislativo che persiste da ormai troppo tempo...".

Quid juris? Probabile che il relatore o comunque il redattore della norma discussa in Commissione Giustizia ignori i numerevoli interventi che – de jure condendo e con lodevole coraggio di alcuni Giudici Tutelari (si veda il Decreto del G.T. di Vercelli commentato dalla dott.ssa Infantino in Persona e Danno, Amministrazione di Sostegno, 21 marzo 2017) – si stanno ponendo in essere per affermare la dignità umana di soggetti che, per motivi anche transeunti, si trovano nella difficoltà fisica, psicologica o – come indicato nella relazione in commento – emotiva di autodeterminarsi consapevolmente (si pensi, a solo titolo esemplificativo, ad un genitore privato del proprio figlio, ad un soggetto cui viene diagnosticata una malattia rara o difficilmente curabile e simili).

E' evidente che il tentativo di tutelare il soggetto debole soltanto con la previsione di pene più severe per una condotta caratterizzata illecita dall'inganno in danno di detto soggetto (e dunque certamente socialmente riprovevole) rimane sterile lì dove non si interviene anche per l'affermazione normativa dello status di persona fragile. Ed allora non possono non richiamarsi le eloquenti affermazioni del prof. Cendon in "Progetto di vita. Oggi si vola", articolo pubblicato su Persona e Danno in data 23 marzo 2017, il quale ricorda che "le persone disabili o fragili ... galleggiano ... in una specie di quasi nulla statutario, monco, confuso e frammentario sotto il profilo micro".

La disarticolazione normativa sul tema dei soggetti deboli, la (purtroppo) ancora non pienamente ed uniformemente applicata legge sull'amministrazione di sostegno, la non ancora manifestata volontà normativa di provvedere all'abolizione dell'interdizione e dell'inabilitazione, l'indifferenza generale nei confronti delle fragilità umane e la stessa confusionaria e frammentaria previsione di "aggravanti" o precise fattispecie di reato da introdurre a tutela di anziani (nulla quaestio), di minori (nulla questio) o di persone deboli o vulnerabili per stato di bisogno o condizioni emotive (quali?) dimostra che il percorso per una compiuta normativa di sostegno delle "fragilità" è ancora lungo

 




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