-  Mazzon Riccardo  -  21/10/2013

SOGGIORNO DEL MINORE IN COLONIA O CASA VACANZE: LA RESPONSABILITA' DI CHI E' TENUTO A VIGILARE - RM

L'applicazione dei principi generali - cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -, non muta qualora ci si riferisca ad ipotesi di soggiorno di minori in colonia (è stato, ad esempio, chiarito come nel caso di danno cagionato a sé stesso dal minore ospite dì una colonia comunale, incombe sul soggetto tenuto alla vigilanza l'onere di provare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile, mentre all'attore spetta dimostrare che il danno si è verificato nel corso del rapporto di ospitalità)

(Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2007, n. 8067, FI, 2007, 12, 3468) – conforme: "in tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria. Conseguentemente, deve essere esclusa la responsabilità ex art. 2048 c.c. per l'infortunio occorso ad un allievo, del direttore di una colonia, non essendo questi tenuto per i suoi compiti meramente amministrativi alla vigilanza sugli alunni, affidata a maestri assistenti" (Cass. civ., sez. III, 26 aprile 1996, n. 3888, GCM, 1996, 633),

"casa vacanze" (si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, ove si precisa come in caso di caduta e infortunio di un ragazzo che si trovi ospite di una casa vacanze organizzata dall'amministrazione comunale è da escludere, come confermato di recente dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9346/2002, la configurabilità della presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 comma 2 c.c., a carico dei precettori, per i danni che l'allievo abbia procurato a se stesso; come è stato puntualizzato, la fattispecie dell'art. 2048 c.c. si riferisce espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo e presuppone, quindi, un fatto obiettivamente antigiuridico; senonché, non può ritenersi fatto illecito, obiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non ad un terzo, ma a se stesso:

"Nel caso di danno dall'allievo procurato a sé, appare più corretto, come affermato nella citata pronuncia, ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, non già nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale, bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. Ma anche a volere esaminare i fatti sotto il diverso profilo della colpa contrattuale le conclusioni non cambiano. Infatti, la stessa dinamica dell'incidente come improvvisa accelerazione del passo, inciampo nel letto con conseguente caduta a terra pur in presenza dell'insegnante, la repentinità del sinistro, l'adeguata vigilanza della ridetta insegnante - con la sua presenza in camerata - in relazione all'età massima dell'alunno, consentono di escludere qualsiasi responsabilità dell'ente convenuto, anche a norma dell'art. 1218 e di concludere che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile al predetto istituto, non potendosi ritenere che l'educatrice, al fine di evitare il sinistro avrebbe dovuto impedire all'allievo di recarsi in bagno se non accompagnato per mano, cosa che non è ragionevole fare quando si tratti di un ragazzo di quasi nove anni" (Trib. Milano 15 ottobre 2005, GiustM, 2005, 10, 69),

o, comunque, centro estivo gestito (nella specie la Corte di merito, con sentenza di cui la Corte di Cassazione ha corretto la motivazione come segue, aveva escluso l'applicazione della disciplina codicistica, in una controversia concernente la responsabilità dell'ente locale, per il danno patito da un ragazzo ospite di un centro estivo gestito da un Comune):

"l'art. 61 l. 11 luglio 1980 n. 312, che ha innovato la disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio delle funzioni di vigilanza degli alunni, si riferisce esclusivamente ai rapporti tra l'amministrazione statale ed il personale degli istituti di istruzione, allo scopo di riequilibrare, sotto l'aspetto della responsabilità patrimoniale, la posizione del personale della scuola con quella del restante personale della p.a. Ne consegue, per un verso, che detta disciplina non si applica al personale dell'amministrazione pubblica non statale alla quale appartengono le scuole comunali, per l'altro, che la limitazione della responsabilità degli operatori della scuola ai casi di dolo e colpa grave è fissata soltanto nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione e dell'eventuale giudizio di rivalsa che essa dovesse intraprendere contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo avere subito una condanna a favore del terzo danneggiato, senza nulla mutare nei rapporti verso i terzi per i quali, nei giudizi di responsabilità connessi all'attività di vigilanza sugli alunni, resta in vigore la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. " (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9758, GCM, 2005, 5).

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film