-  Mart√≠n Azcano Eva Mar√≠a  -  08/07/2013

SOLVE ET REPETE - Eva María MARTÍN AZCANO

Dal 17 dicembre 2012, ricorrere alla giustizia spagnola è diventato un lusso alla portata di pochi. Quello stesso giorno è entrata in vigore la Legge 10/2012 che regola determinate tasse nell"ambito della "Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses", detta colloquialmente "Ley del Tasazo Judicial", ovvero, la supertassa giudiziaria.

In Spagna, non è la prima volta che vengono imposte le tasse giudiziarie. Secondo l"art. 3 del Decreto 1035/1959, 18 giugno, il pagamento delle tasse giudiziarie era a carico delle persone fisiche o giuridiche che ricorrevano all"intervento dei Tribunali o si costituivano come parti in un processo, tranne i casi di esenzione ed esonero previsti dai precetti allora in vigore. In seguito, con la Legge 25/1986, 24 dicembre, esse vennero soppresse –così lo ha manifestato il legislatore nella premessa di legge- in quanto la libertà e l"uguaglianza verranno considerate effettive e reali solo quando i cittadini potranno reclamare giustizia, "indipendemente dalla loro situazione economica e posizione sociale". Alla fine, sia la Legge 53/2002, 30 dicembre, in materia di "Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social", sia le successive modifiche, hanno introdotto nuovamente alcune tasse, se pur limitate, agli ordini giurisdizionali civili e amministrativi, che riguardano le persone giuridiche spinte da animo di lucro e i cui giri d"affari vengono stimati in cifre superiori a 10 milioni di euro, secondo quanto risulta dalle loro dichiarazioni fiscali presentate l"anno precedente.

Recentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato che tale normativa non vulnera il diritto di accesso alla Giustizia, che fa parte del diritto alla tutela giudiziaria effettiva sancito dall'articolo 24.1 della Costituzione. In concreto, la sentenza del 16 febbraio 2012, conferma la legittimità delle tasse stabilite dalla Legge 53/2002 "poichè dirette al finanziamento del servizio pubbico dell" Amministrazione di Giustizia da parte di quei ricorrenti che maggior beneficio traggono dall"attività giudiziaria, abbassando in modo correlativo il finanziamento che proviene dalle imposte a carico di tutti i cittadini".

La Giustizia –continua la Corte Costituzionale - può considerarsi gratuita ma non gratis, ovviamente. "Se i ricorrenti non versano i costi relativi al funzionamento della Giustizia, saranno le imposte versate dai contribuenti a finanziare il Potere giudiziario. Anche se risulta evidente che la Giustizia – in quanto garante dello Stato di Diritto- implica benefici collettivi trascendenti dagli interessi individuali della persona da giustiziare, è certo che il puro finanziamento attraverso il versamento di imposte, alla lunga, comporti che coloro che non ricorrono quasi mai ai Tribunali si vedranno costretti a finanziare le azioni effettuate dai Tribunali a beneficio di coloro che invece ricorrono alla giustizia in una o più occasioni" (FJ 8º).

In base alla sentenza sopra citata, il legislatore del 2012 interpreta che gli stessi cittadini che ricorrono ai Tribunali dovranno farsi carico di una parte delle spese relative all"intervento dell"Amministrazione di Giustizia, esclusi i casi in cui si dimostri "insuficiencia de recursos para litigar" (art. 119 CE). Per sua coerenza, ha esteso la tassa giudiziaria alle persone fisiche e alle giuridiche di ridotta dimensione, salvo, come unica eccezione, per coloro che risultano beneficiari dell"assistenza giuridica gratuita. Inoltre, ha ampliato gli ambiti di applicazione (che fino ad ora erano limitati agli ordini civili e amministrativi) alla giurisdizione del lavoro, ma solo ed esclusivamente per il ricorso d"appello e di cassazione, fissando una tassa inferiore nel caso di un ricorso presentato dal lavoratore. Altresì, le quantità sono state elevate in modo considerevole.

Le tasse non sono applicabili a tutte le cause. Ne citiano alcune di cui ne sono esenti:

-         I processi penali.

-         I processi relativi alle capacità, alle filiazioni e ai minori.

-         I processi matrimoniali iniziati di mutuo accordo o che riguardano, esclusivamente, la cura e la custodia dei figli minori e gli alimenti reclamati da uno dei genitori nei confronti dell"altro in nome dei figli minori.

-         I procedimenti stabiliti per proteggere i diritti fondamentali e la libertà pubblica.

-         La richiesta di fallimento volontario presentata dal debitore.

-         I procedimenti monitori e le denunce per debiti inferiori a 2.000 euro.

Dal punto di visto soggettivo, ne sono esenti:

  1. Le persone che hanno diritto all"assistenza giudiziaria gratuita, vale a dire:
    1. Le persone fisiche che non dispongono di patrimonio sufficiente, le cui entrate lorde annuali non superano 14.910"28 €, 18.637"85 € trattandosi di una familia con meno di quattro membri e 22.635"42 € se la famiglia è composta da quattro o più membri.
    2. Le vittime della violenza di genere, terrorismo e tratta di esseri umani nei processi in cui compaiono in qualità di vittime.
    3. I minori e le le persone con incapacità psichica nel caso di abuso e maltrattamenti..
    4. Le persone che a causa di un incidente, certifichino danni permanenti che impediscano loro di svolgere totalmente le attività lavorative o professionali costringendoli a ricorrere all"assistenza di terze persone per svolgere le normali attività quotidiane, e nel caso di risarcimento dell"indennizzazione per danni personali e morali.
    5. Associazioni di pubblica utilità e Fondazioni carenti di patrimonio sufficiente, con bilancio contabile inferiore a 22.635"42 €.
  1. Il Pubblico Ministero e l"Amministrazione Generale dello Stato, le Autonomie, gli enti locali e gli organismi pubblici che da esse dipendono, le Corti Generali e le Assemblee Legislative delle Autonomie.

Inoltre, nell"ambito giurisdizionale del lavoro, i lavoratori godranno di una esenzione pari al 60% sul totale della tassa corrispondente per il ricorso d"appello e di cassazione.

La quota tributaria comprende una parte fissa e un"altra variabile. La prima differisce in base all"ordine della giurisdizione, il tipo di processo e la causa. Per esempio:

-         Nell"ordine giurisdizionale civile, la quantità fissa per avviare un proceso ordinario è 300 €; per presentare un ricorso d"appello 800 €, mentre se si tratta di cassazione è 1.200 €.

-         Nell"ordine amministrativo: procedimento ordinario, 350 €; ricorso d"appello, 800 €; e ricorso di cassazione, 1.200 €.

-         Nella giurisdizione del lavoro: ricorso d"appello, 500 €; e di cassazione, 750 €.

Alla quantità fissa va aggiunta la somma risultante dopo aver applicato all"importo del caso le seguenti percentuali:

-         Se il tributario è una persona física, lo 0"10% fino al limite di 2.000 €

-         Se si tratta di persona giuridica, lo 0"5% fino a 1.000.000€ e, oltre, lo 0"25% fino a 10.000 €.

Per i processi i cui importi restano ancora da fissare, si prevede una quantità stimata attorno a 18.000 €.

In caso di mancato pagamento della tassa, dipendendo dal caso, si determinerà di non inoltrare la denuncia e la sua archiaviazione o l"impossibilità di ricorrere, dichiarando così la fermezza della sentenza oggetto del ricorso.

In primo grado, il denunciante potrà recuperare quanto versato per le tasse giudiziarie quando il denunciato venga condannato al pagamento delle spese giudiziarie e non abbia diritto all"assistenza giuridica gratuita, visto che, nello specifico, non è obbligato a pagarle. Invece, in appello e cassazione, nonostante il ricorso venga accettato e venga revocata la sentenza, il denunciante non recupererà la tassa.

Secondo quanto manifestato dalla premessa della Legge 10/2012, con lo stabilimento delle nuove tasse giudiziarie si cerca di razionalizzare l"esercizio della potestà giurisdizionale per fronteggiare la saturazione attuale dei tribunali, e di migliorare il finanziamento del sistema giudiziario. Per quanto riguarda il primo obiettivo, è palese che in Spagna esiste la litigiosità più alta del resto d"Europa (ad esempio, nel 2012 sono state presentate ai Tribunali circa 8"9 milioni di denunce). Ciò lascia abbastanza perplessi: si cerca di risolvere tale incombenza dissuadendo, con l"imposizione di una tassa, i cittadini che intendono ricorrere alla Giustizia invece di incrementare i mezzi personali e materiali dell"Amministrazione di Giustizia, semplificando i procedimenti e/o stimolandone la mediazione.

Inoltre, con molta probabilità, la riforma complicherà ulteriormente la situazione presso le giurisdizioni penali, a quanto pare le più oberate (del totale dei processi avviati nel 2012, 6"4 milioni erano cause penali), dal momento che si moltiplecheranno le denunce penali (esenti da tasse) per risolvere i tipici litigi di ordine civile.

Con riguardo al secondo obiettivo della Legge –migliorare il finanziamento del sistema giudiziario- come stabilito dalla Sentenza 16 febbraio 2012, è perfettamente legittimo, in tutti i casi e quando –di questo forse il legislatore se ne è dimenticato- le tasse non siano "talmente elevate da impedirne in pratica l"accesso alla giurisdizione, od ostacolandolo, concretamente, per ragioni insensate" (FJ 10º). A tale proposito si sono pronunciati sia il Tribunale Europeo dei Diritti Umani (vide sentenze Kreuz vs Polonia, 19 giugno 2001, n. 28249/95; 26 luglio 2005, Kniat vs Polonia, n. 71731/01; 28 novembre 2006, Apostol vs Georgia, n. 40765/02; e 9 dicembre 2010, Urbanek vs Austria, n. 35123/05) e il Tribunale di Giustizia dell"Unione Europea (sentenza 22 dicembre 2010, causa DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH, n. C-279/09).

Orbene, in base alla norma in analisi, se un individuo che guadagna 1.066 € (probabilmente avrà difficoltà a sbarcare il lunario) volesse presentare una denuncia civile di 2.000.000 € per reclamo danni e dovesse presentare tutti i ricorsi, oltre a saldare gli onorari del proprio avvocato, dovrebbe versare 8.300 € di tasse (2.300 € per il primo grado, 2.800 € per l"appello e 3.200 € per la cassazione). Il che significa, in pratica, che molti spagnoli non potranno accudire alla Giustizia. Per questa ragione, il Gruppo Parlamentario socialista ha presentato il ricorso di incostituzionalità contro alcuni articoli della Legge (ammesso ai tramiti il 12 marzo 2013).

Por concludere, va sottolineato che stabilire quantità così elevate per ricorrere in appello o in cassazione porterà ad un notevole calo dei ricorsi stessi con la conseguente diminuzione di una dottrina giurisprudenziale. Ciò creerà un grave inconveniente dal momento che è proprio la giurisprudenza a permetterci di unificare i criteri e a risolvere quei problemi che sorgono dall"interpretazione delle norme giuridiche.




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