-  Mazzon Riccardo  -  03/05/2013

SOPRAELEVAZIONE E REGOLAMENTI LOCALI: STRUMENTO DIFFORME DA NORME INDEROGABILI - Riccardo MAZZON

Il richiamo operato dall"articolo 873 del codice civile ai regolamenti locali ("Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore") esplica la propria valenza anche nei confronti delle sopraelevazioni,

"le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria delle norme integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino. Ne consegue che la regola che vincola il proprietario che ha costruito per primo sul confine, secondo il principio della prevenzione, alla scelta compiuta, imponendogli, nel caso di sopraelevazione, di rispettare il filo della precedente fabbrica, non è applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l'obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni perché tale nuova disciplina, integrativa di quella codicistica, vincola anche il preveniente, che è così tenuto, se vuole sopraelevare, alla osservanza della diversa distanza stabilita senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) alla originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito" Cass. 27.5.03, n. 8420, GCM, 2003, 5, - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto

con ciò vincolando il proprietario, che intenda sopraelevare il proprio fabbricato, anche se quest"ultimo risulti preesistente all"entrata in vigore della disciplina locale de qua:

"il programma di fabbricazione adottato dal comune di Mafalda con delibera del 5 aprile 1974, nella parte in cui, con riferimento alla "zona b di completamento", prescrive l'autorizzazione del proprietario confinante per le edificazioni sul confine (fermo restando il rispetto degli allineamenti esistenti e delle altezze massime), trova applicazione tanto nel caso di nuove costruzioni, quanto in quello di ampliamento o sopraelevazione di costruzioni preesistenti, e configura norma integrativa delle disposizioni del codice civile sulle distanze, ai sensi ed agli effetti degli art. 872 e ss. di detto codice" Cass. 10.2.92, n. 1435, RGE, 1992, I, 834 – conforme, nel senso che la concessione edilizia, rilasciata per la realizzazione di un sottotetto di un edificio che risulta in almeno due punti ad una distanza inferiore a quella minima, è illegittima in quanto l'aumento di cubatura previsto e realizzato si deve valutare, ai fini del rispetto delle distanze dalla strada e dagli altri edifici, quale nuova costruzione; ciò anche considerando che la preesistente costruzione possa essere stata a suo tempo realizzata in violazione di tali disposizioni. Infatti, nel caso di sopraelevazione di un preesistente fabbricato, devono essere rispettate le vigenti norme relative alle distanze fissate dal Piano regolatore o da altre disposizioni: in mancanza di una specifica norma derogatoria, le due porzioni di fabbricato, in quanto eseguite in tempi diversi, sono regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva realizzazione: T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 08/07/2009, n. 62 L.P. e altro c. Com. Issogne e altro Foro amm. TAR 2009, 7-8, 1968 (s.m.).

 Premesso che, ovviamente,

"la disciplina delle distanze legali tra costruzioni, fissate in dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti dall'art. 9, d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, è applicabile anche alle sopraelevazioni, trattandosi di norma intesa a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario" T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 08/07/2009, n. 599 M. c. (avv. Marone) c. Com. Termoli c. (avv. Pappalepore) Foro amm. TAR 2009, 7-8, 2178 (s.m.)

il principio esposto non trova invece applicazione, secondo i principi generali, solo nei casi in cui la strumentazioni urbanistica comunale contenga disposizioni illegittime, in quanto in contrasto con norme nazionali inderogabili, quali, ad esempio, quelle contenute nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444:

"in tema di distanze legali tra costruzioni, la cui disciplina è applicabile anche alle sopraelevazioni, l'adozione, da parte dei Comuni, di strumenti urbanistici contenenti disposizioni illegittime perché contrastanti con la norma di superiore livello dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - comporta, per il giudice di merito, l'obbligo di applicare, in sostituzione delle disposizioni illegittime, quelle dello stesso strumento urbanistico, nella formulazione derivante dall'inserzione in esso della regola sulla distanza fissata nel decreto ministeriale" Cass. 27.3.01, n. 4413, GCM, 2001, 595.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film