-  Mazzotta Valeria  -  21/06/2013

SORELLA CHE HA FATTO DA COLF AL FRATELLO HA DIRITTO AGLI ALIMENTI - Cass. 15937/2013 - Valeria MAZZOTTA

Ha diritto agli alimenti la sorella che per oltre quarant"anni ha aiutato in casa il fratello.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15937 depositata il 19 giugno 2013 accogliendo il ricorso di una donna, quasi sessantenne, invalida al 60% e con limitata capacità lavorativa che dalla Corte d"Appello aveva visto respinta la propria domanda, sul presupposto che l"obbligazione alimentare tra fratelli e sorelle costituisca un"ipotesi secondaria e limitata, oltre al fatto che in passato la richiedente aveva svolto saltuariamente qualche lavoro – il che non la privava in toto di capacità lavorativa, come neppure le sue condizioni di salute (invalidità solo al 60 per cento).

Di diverso avviso la Cassazione, a parere della quale "la circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario". Né valgono ad elidere il diritto alimentare le precedenti attività lavorative svolte e le condizioni di salute (come neppure la circostanza che saltuariamente la donna effettuasse qualche piccola scommessa al gioco), non avendo i Giudici del gravame adeguatamente approfondito la reale incidenza di tali fattori sull"effettiva possibilità di svolgere un lavoro. In sostanza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la donna non può essere ritenuta in grado di provvedere al proprio mantenimento, venendosi a concretare lo stato di bisogno che legittima il suo diritto alimentare nei confronti del fratello.

L"obbligazione alimentare trova fondamento negli artt. 433 e seguenti del codice civile, a norma del quale i parenti, ma anche il donatario, secondo l"ordine individuato, sono chiamati a far fronte allo stato di bisogno del creditore, laddove questi versi nell"impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.

Lo stato di bisogno rileva indipendente dalle cause che lo hanno generato, e dunque quand"anche l'alimentando si trovi in detta situazione per propria colpa. Occorre anche che venga positivamente accertata l'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere al proprio mantenimento: in sostanza il credito alimentare è condizionato all'obbligo del lavoro, al circostanza di essersi concretamente attivati per reperire un lavoro, ma inutilmente. A tal proposito la giurisprudenza ritiene tuttavia che l'avente diritto non sia tenuto ad accettare un lavoro non confacente alla sua posizione sociale (Cass. Civ. 1820/1981). Quanto alla misura degli alimenti, essa va determinata in proporzione al bisogno di chi li domanda, non dovendo superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avendo tuttavia riguardo alla sua posizione sociale; inoltre, va tenuto conto delle condizioni economiche dell"obbligato.




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