Amministrazione di sostegno  -  Manuele Pizzi  -  26/04/2022

Sostenibile esercizio delle funzioni vicariali: perchè conviene abolire l'interdizione

L'amministrazione di sostegno è un vestito su misura per la persona fragile: il decreto di nomina, ai sensi dell'art. 407, co 4, Cod. Civ.,  è sempre suscettibile a modifiche, od integrazioni, qualora il G.T. lo ritenesse opportuno, sempre sulla base degli atti depositati nel fascicolo d'ufficio. Il giudice tutelare può calibrare le limitazioni di sovranità, nella sfera personale e/o patrimoniale, del beneficiario; quindi, il G.T. può estendere, o restringere, le prerogative dell'amministratore di sostegno, a seguito di istanza motivata.

La norma di cui all'art. 407, comma quarto del Codice Civile, è fondamentale per il beneficiario, e rileva il suo pregio anche in relazione alla figura dell'amministratore di sostegno.  Nel provare a rendere un'esemplificazione, qualora il decreto di nomina sia inadeguato al perseguimento degli interessi dell'amministrato, l'A.d.S., e chiunque fra i soggetti ex art. 406 Cod. Civ., possono chiedere di comprimere i poteri in capo all'amministratore, ovvero di contingentare  le aree di incapacitazione in capo al beneficiario.

Qualora l'A.d.S., nello svolgimento del conferito incarico, si renda conto che le attribuzioni assegnate dal decreto di nomina siano soverchiamente gravose per il vicario, ovvero perseguano finalità inattuabili nel caso concreto, lo stesso amministratore di sostegno può rivolgere, al proprio giudice tutelare, domanda per la modifica dell'oggetto dell'incarico (per esempio, un alleggerimento delle incombenze assegnate ai sensi dall'art. 405, co 5), n. 3 del Codice Civile.

Orbene, nell'ipotesi di Tutela dell'interdetto giudiziale, il giudice tutelare non può limitare, od estendere, i doveri in capo al nominato tutore, ciò in quanto perché i poteri (ed i doveri del tutore) derivano esclusivamente dalla legge, ai sensi dell'art. 424 Cod. Civ. Una limitazione dei doveri del tutore è concepibile solo nell'ipotesi in cui nella sentenza che dichiari l'interdizione, siano espressamente menzionati gli atti di ordinaria amministrazione che possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento del tutore, ai sensi dell'art. 427, co 1, Cod. Civ.   Quindi, nell'ipotesi in cui un tutore sia nell'impossibilità di adempiere, efficacemente, a tutte le incombenze previste dal Codice Civile (per esempio, alle incombenze di "cura della persona" ai sensi dell'art. 357 Cod. Civ. in rel. all'art. 424, co 1, Cod. Civ.) non potrà chiedere al giudice tutelare alcun restringimento dei propri doveri al G.T., ma potrà, esclusivamente, chiedere di essere esonerato dall'ufficio.




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