-  Caporale Sabrina  -  07/04/2014

SOTTRAE LA PROPRIA FIGLIA DI 5 ANNI: E SEQUESTRO DI PERSONA – Cass. pen. 15366/2014 – Sabrina CAPORALE.

"Certamente il fatto di avere sottratto un minore alla persona esercente la potestà genitoriale integra il delitto di cui all'art. 574 cod. pen., ma ciò non esclude affatto che ricorra anche il delitto di sequestro di persona, poiché le due norme non sono tra loro alternative, né l'una assorbe l'altra (Sez. 5, n. 6220 del 04/11/2010; Sez. 5, n. 38438 del 20/09/2001) e possono quindi concorrere, perché le due fattispecie, sotto il profilo strutturale, sono diverse, con riferimento alla condotta ed all'oggetto materiale: nell'una, quella evocata, la sottrazione del minore o dell'infermo di mente al genitore, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o a custodia; nell'altra, quella contestata e ritenuta, la privazione della libertà personale della vittima (Sez. 1, n. 47544 del 02/12/2008). D'altronde alla commissione del reato di cui all'art. 574 cod. pen. non consegue affatto, secondo l"id quod plerumque accidit, anche la commissione del reato di sequestro di persona e nessuna delle due fattispecie incriminatrici esaurisce, in concreto, l'intero disvalore del fatto in esame (…). Né possono esserci dubbi sul fatto che la vittima del sequestro di persona possa essere una minore di cinque anni; questa Sezione ha riconosciuto la sussistenza del reato anche laddove il soggetto passivo del delitto sia un neonato, trattandosi di reato posto a tutela della libertà personale la cui titolarità è riconosciuta fin dalla nascita (Sez. 5, n. 6220 del 04/11/2010 - dep. 18/02/2011); più in generale, la tutela penale offerta dalla norma si estende a tutte le persona giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti: si pensi oltre all'infans, all'amens, al portatore di handicap motorio o intellettivo, e comunque a tutti i soggetti che, per qualsivoglia ragione, non siano in grado da soli di manifestare ed affermare la propria volontà e di tutelare i loro diritti fondamentali. Con riferimento al caso del sequestro di persona di un minore dell'età di cinque mesi, è stato affermato che in questo delitto la vittima è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive, rispetto all'obbiettivo perseguito dall'agente, e la liberazione potrà dirsi attuata quando la persona offesa sia fisicamente libera da interventi coattivi "sul corpo" che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale; libertà personale, che non è soltanto quella di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali (Sez. 6, n. 48744 del 06/12/2011). Anzi, rispetto al sequestro di un minore in tenera età, il criterio del pregiudizio alle relazioni personali assume assoluta dominanza ed immanenza rispetto a quello della "libertà di locomozione", naturalmente non percepibile o comunque percepibile in maniera minore dalla piccola vittima, privata degli usuali ed essenziali riferimenti affettivi ed ambientali".

È quanto affermato nell"ultima sentenza della V Sezione Penale della Cassazione, la n. 15366 - 3 aprile 2014, nel giudizio che vedeva coinvolto un genitore imputato del reato di sequestro di persona della propria figlia minore di cinque anni.

Ebbene già condannato in primo e secondo grado di giudizio alla pena ritenuta di giustizia, lo stesso proponeva ricorso per cassazione, ivi denunciando col primo motivo di impugnazione, "la violazione dell"art. 606 lettera B, cod. proc. pen., in particolare con riferimento all'art. 605 cod. pen., "per il travisamento e l'erroneo apprezzamento delle emergenze processuali, oltre che per vizio di motivazione: a giudizio del ricorrente non poteva parlarsi nel caso di specie di sequestro di persona, poiché tale delitto richiede che vi sia una costrizione a fondamento della privazione illegittima della libertà personale della vittima, che nel caso di specie non c'era stata. La minore infatti non aveva opposto resistenza a seguire il padre e perfino la madre l'aveva consegnata liberamente all'uomo; non era stata inoltre limitata nella sua libertà di locomozione, di movimento e di vita. E pertanto, riteneva che quand'anche si ravvisasse una sua responsabilità penale, i fatti integrerebbero piuttosto il delitto di sottrazione di persona incapace".

Ed ecco che a tale censura così esposta dalla parte ricorrente, rispondevano i giudici della Suprema Corte ivi ribadendo quanto sopra affermato ed in particolare che trattavasi di ipotesi di sequestro di persona; l"affermazione contraria "avrebbe lasciato senza tutela il diritto alla libertà personale del minore, cui pure vanno riconosciuti i diritti fondamentali". In tal senso si da piena conferma alla sentenza impugnata.




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