-  Battaglia Roberto  -  01/04/2015

SOVRAINDEBITAMENTO: IL REGISTRO DEGLI O.C.C. (D.M. 202/2014) – Roberto BATTAGLIA

Il decreto del Ministero della giustizia del 24.9.2014 n. 202 (in G.U., 27.1.2015, Serie generale, n. 21), regolamenta e istituisce presso il Ministero della giustizia il registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, cui è affidata la gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell"art. 15 della L. 3/2012; vengono disciplinate, inoltre, le modalità di iscrizione nel registro degli O.C.C., la formazione dell"elenco degli iscritti, la sospensione e cancellazione dei singoli organismi e la determinazione di compensi e rimborsi. Il registro viene gestito con modalità informatiche. Gli elenchi sono pubblici.

Sono iscritti di diritto (su semplice domanda) gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ex art. 2, L 580/1993, il segretariato sociale costituito ex art. 22, comma 4, lett. a), L. 328/2000, e gli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai. E" necessario il rilascio di una polizza assicurativa con massimale non inferiore ad un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi [art. 4, comma 3, lett. c)]; il numero di gestori della crisi non deve essere inferiore a cinque: essi devono aver dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l"organismo [art. 4, comma 3, lett. d), reg. cit.].

Il regolamento ministeriale stabilisce i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi (art. 4, comma 5, reg. cit.); essi possono anche non essere professionisti (art. 4, comma 7). E" necessario il possesso di laurea magistrale (o di titolo equipollente) in materie economiche o giuridiche, nonché un specifica formazione, acquisita tramite corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/1982 o tramite corsi analoghi organizzati dagli O.C.C. che sono iscritti di diritto, in convenzione con università pubbliche oppure private (i corsi sono di durata ridotta per gli appartenenti agli ordini professionali); è previsto, inoltre, il requisito della frequenza di tirocini (cui sono esentati avvocati e dottori commercialisti) di durata non inferiore a 6 mesi presso O.C.C., curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti delegati, nonché di un aggiornamento specifico biennale acquisito presso gli ordini professionali o università pubbliche o private. Sono inoltre stabilito dei requisiti di onorabilità: non versare in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ex art. 2382 c.c., non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ex D. lgs. 159/2011, non essere stati sottoposti a pene detentive (salvi gli effetti della riabilitazione) per determinati reati, non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall"avvertimento.

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 30 gg. dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa una sola volta; essa sospende il suddetto termine per un periodo non superiore a 30 giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini equivale a diniego di iscrizione. E" disposta la cancellazione degli O.C.C. che perdano i requisiti di cui all"art. 4, commi 3 e 4, e di quelli che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi in un biennio; l"O.C.C. cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione (art. 8).

Ciascun O.C.C. deve istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, contenente le annotazioni relative al numero d"ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato e all"esito del procedimento (art. 9, comma 1), trattando i dati raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Gli O.C.C. non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi (art. 10, comma 1, reg. cit.); il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi (tenendo conto, peraltro, della natura e dell"importanza dell"affare) e prima del conferimento sottoscrive una dichiarazione – che viene portata a conoscenza del tribunale – di assenza di conflitto d"interessi con la procedura (art. 10, comma 2).

L"O.C.C. adotta un regolamento di autodisciplina; al momento del conferimento dell"incarico, l"O.C.C. comunica al debitore il grado di complessità dell"accordo, i dati della polizza assicurativa, e la misura del compenso, con un preventivo che indichi le voci di costo (con spese, oneri e contributi) per le singole attività (art. 10). L"accordo per la determinazione del compenso con il debitore deve essere portato a conoscenza dei creditori. Chiunque presti la propria opera oppure il proprio servizio nell"ambito dell"O.C.C. è soggetto all"obbligo di riservatezza e al rispetto di tutti gli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l"Organismo di appartenenza (art. 11, comma 1, reg. cit.). Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione (eseguendo personalmente la sua prestazione, ex art. 12 reg. cit.), deve sottoscrivere, per ciascun affare per cui lo stesso è designato, una «dichiarazione di indipendenza» e comunicarla al Tribunale [art. 11, comma 3, lett. a), e comma 4, D.M. 202/2014].

La determinazione di compensi e rimborsi spese spettanti all"O.C.C., in difetto di accordo con il debitore, segue la disciplina contenuta nel D.M. 202/2014. Per la determinazione dei compensi dell"O.C.C. nominato dal Giudice oppure del professionista, della società tra professionisti o del notaio si applica parimenti tale disciplina. Assumono rilevanza l"opera prestata, i risultati ottenuti, il ricorso all"opera degli ausiliari, la sollecitudine dell"O.C.C., la complessità delle questioni, il numero di creditori e la misura di soddisfo assicurata con l"esecuzione dell"accordo, del piano del consumatore omologato oppure con la liquidazione. I compensi (di cui sono ammessi acconti) comprendono l"intero corrispettivo, incluse le attività accessorie; all"O.C.C. spetta un rimborso forfetario delle spese generali in una misura compresa tra il 10% e il 15% sull"importo del compenso, oltre alle spese sostenute e documentate, compresi i costi degli ausiliari (art. 14, comma 3, reg. cit.); le soglie non sono vincolanti per la liquidazione stessa (art. 14, comma 4, D.M. 202/2014). Gli artt. 16 ss. del regolamento indica i parametri per la determinazione dei compensi stessi.

Nel D.M. 202/2014 è stabilito, in via transitoria, che per i tre anni successivi all"entrata in vigore del decreto 202/2014, i professionisti appartenenti agli ordini professionali suindicati siano esentati dall"applicazione dell"art. 4, comma 5, lett. d) (lo specifico aggiornamento biennale) e comma 6, primo periodo, dello stesso art. 4 [con conseguente esenzione anche dai corsi di aggiornamento ivi indicati, comunque abbreviati rispetto a quelli di cui al comma 5, lett. b) dell"art. 4 stesso]; l"esenzione de qu è condizionata all"essere stati nominati in almeno quattro procedure quali curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari, o per svolgere le funzioni dell"O.C.C. o del liquidatore ex L. 3/2012. Le nomine relative a differenti tipologie di procedure possono essere cumulate, e rilevano anche le nomine precedenti all"entrata in vigore del decreto (art. 19).

 




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