Interessi protetti  -  Nicola Todeschini  -  26/09/2023

Sparisce la pelliccia: è responsabilità per colpa dell'albergatore

Il 10.03.09 ha probabilmente fine la lunga e, per certi versi discutibile, attesa di una signora romana che, nel febbraio del 1989, mentre si trovava ospite presso il Club Mediterranè in Séstriere, subiva nottetempo il furto di una pelliccia di visone del valore, allora, di £ 25.000.000, dopo averla forzatamente ritirata dal servizio di custodia predisposto dall’albergo ma in funzione solo tra le 8:30 e le 19:30; la signora infatti doveva partire l’indomani, prima della riapertura del servizio di custodia, ed era costretta pertanto a conservare la pelliccia all’interno della camera d’albergo. Tuttavia, nottetempo e senza alcuna necessità di manomissione la pelliccia letteralmente spariva dalla camera, durante il sonno degli ignari occupanti e, l’indomani, il Club Mediterranè si rifiutava di rispondere di detto furto e così, nel novembre dello stesso anno, la signora era costretta a citare innanzi al Tribunale di Roma il Club Mediterranè, chiedendo che fosse condannato a risarcire il danno. Si costituiva la società contestando fermamente la responsabilità che le veniva imputata e chiedendo, in subordine, che semmai l’importo del risarcimento venisse limitato, a mente di quanto dispone l’art. 1783, III ultimo comma, ad un massimo di cento volte il prezzo giornaliero dell’alloggio (pari a £ 48.700).

Dopo due anni il tribunale, ritenuto che vi fosse responsabilità dell’albergatore poiché non erano stati riscontrati segni di effrazione o forzatura e quindi era da ritenere che il ladro avesse potuto accedere alla camera con un passepartout, evidentemente mal custodito, condannava la società a risarcire con la somma di £ 20.000.000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, la signora romana.

Club Mediterranè, tuttavia, riteneva di proporre appello che, nell’autunno del 2004, veniva deciso dalla Corte d’Appello di Roma con una parziale riforma della sentenza di prime cure: veniva esclusa la colpa dell’albergatore e ritenuto, come dal Club Mediterranè richiesto in subordine già in I grado, che la responsabilità dovesse essere limitata, a mente dell’art. 1783 ultimo comma, c.c., alla somma di £ 4.870.000, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi fissati nel 6% all’anno. Ciò nonostante lo stesso Club Mediterranè, a settembre del 2005, proponeva ricorso in Cassazione al quale ha resistito, con controricorso, la signora derubata. Si duole, in particolare, quest’ultima del fatto che la Corte d’Appello avesse escluso la colpa dell’albergatore per il solo fatto che l’inchiesta penale, nel frattempo conclusa, non avesse potuto accertare le esatte modalità del furto e che avesse invece trascurato gli esiti dell’istruttoria civile. La Suprema Corte accoglie, considerato il riesame del ricorso incidentale pregiudiziale alla decisione, le motivazioni addotte dalla signora romana, osservando che la Corte d’Appello di Roma non si era in effetti uniformata ai criteri legali di imputazione dalla responsabilità dell’albergatore, omettendo di valutare correttamente una serie di circostanze, in parte non contestate ed in parte provate pienamente, che secondo la Corte già potevano apparire idonee a dimostrare la colpa ex art. 1785 bis c.c., con l’effetto di condannare l’albergatore al risarcimento integrale del danno, senza le limitazioni poste dall’ultimo comma dell’art. 1783. 

Interessante è comprendere quali tra gli esiti istruttori, ad avviso della Corte, risultavano già significativi per l’affermazione della responsabilità per poi apprezzarne le conclusioni; nota la Suprema Corte che non risultava contestato il fatto che il servizio di custodia degli oggetti di valore consegnati dai clienti alla direzione dell’albergo fosse incompleto, poiché terminava la sera alle 19:30 e riapriva solo alle 8:30 del mattino, mettendo in serio imbarazzo chi avesse voluto usufruire delle ore serali ovvero delle prime ore del mattino per lasciare l’albergo.  Ritiene inoltre che non potesse che dedursi l’inadeguatezza del servizio di sorveglianza notturna, atteso che era stato di fatto possibile, a chi si era impossessato verosimilmente del passepartout, aggirarsi liberamente tra le camere degli ospiti, in piena notte, introdursi in particolare in quella occupata dalla signora romana ed operare il furto. Infine l’autore del fatto dimostrava, con tale sortita, di essere a conoscenza del fatto che la signora possedesse un bene di particolare valore e che questo giacesse, guarda caso quella notte, nella camera d’albergo dopo essere stato invece custodito dal servizio di custodia dell’albergo, il che non consentirebbe certo di escludere l’individuazione del responsabile tra il personale dell’albergo stesso. Per contro, la Corte d’Appello riteneva tali circostanze superabili osservando che non si sarebbe dovuto pretendere, a carico dell’albergo, l’approntamento di un servizio di deposito aperto ventiquattro ore al giorno, tanto più per oggetti ingombranti quali una pelliccia e che sarebbe consistita in una mera illazione l’affermazione secondo la quale il ladro, rimasto ignoto, si sarebbe potuto recare all’interno della camera utilizzando un passepartout non ben custodito ovvero in dotazione al personale dell’albergo.

Non è in effetti necessario impiegare sforzi ermeneutici sovrannaturali per superare queste ultime obiezioni; lo stesso fatto che un servizio di custodia a tempo fosse stato apprestato dimostra che l’albergo fosse attrezzato per custodire anche beni di tipo ingombrante e che non poteva certo ritenersi inesigibile un comportamento di custodia già predisposto, seppur con limitazioni di orario, dall’albergo convenuto. Né quest’ultimo si era rifiutato di custodire la pelliccia ma il mancato deposito nel servizio a ciò prestabilito era stato dovuto esclusivamente alla limitazione di orario del servizio stesso, e non certo alla decisione unilaterale della cliente. 

La colpa dell’albergatore inoltre, secondo la suprema Corte, poteva ben dedursi già dal fatto che, a fonte di un servizio di custodia particolarmente limitato nel tempo, non veniva evidentemente apprestato un servizio di vigilanza notturna -ovvero di custodia dei passepartout- particolarmente attento per tutelare adeguatamente i beni dei clienti. Ciò consente di affermare che la responsabilità dell’albergatore può essere ben individuata anche nelle carenze di carattere organizzativo che espongano i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti ove l’imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire standard di sicurezza più elevati ed in funzione di rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili, tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera in genere e nel caso di specie. 

Conclude la Corte ricordando che la prova contraria, che grava evidentemente sull’albergatore, sempre a mente di quanto dispone l’art. 1785 bis c.c., avrebbe potuto consistere nella dimostrazione che la prevenzione dell’illecito verificatosi sarebbe stata possibile solo grazie all’adozione di cautele e di investimenti sproporzionati ed inesigibili in relazione a natura, livello e prezzi delle prestazioni alberghiere, ma tale prova non risulta sia stato in grado, il Club Mediterranè, di fornirla. 

La sentenza di seconde cure viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi a tali principi. 

Inutile aggiungere che la signora avrà diritto, all’esito del giudizio che si preannuncia positivo per i suoi interessi, di chiedere altresì la condanna dello Stato per l’eccessiva lunghezza del processo, le cui conseguenze potevano, francamente, essere ben limitate da un adeguato approccio transattivo che, in fase ancora pre-giudiziale, avrebbe ben potuto suggerire una lettura più attenta delle norme poste a fondamento della responsabilità dell’albergatore.

Google: Titolo 

“SPARISCE LA PELLICCIA: E’ RESPONSABILITA’ PER COLPA DELL’ALBERGATORE

.”– di Nicola TODESCHINI 

Google: Description 

La responsabilità ex art. 1785 bis c.c. dell’albergatore, senza limitazione di colpa, va affermata allorchè sia rubata nottetempo, dalla camera occupata da ospiti in procinto di partire l’indomani, un oggetto di valore che sono stati costretti a ritirare dal servizio di custodia a causa dell’orario limitato di funzionamento.

Google: Keywords 

Responsabilità dell’albergatore, dovere di custodia, onere della prova.




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