-  Redazione P&D  -  20/09/2012

SPESE CONDOMINIALI E OBBLIGHI DEL VENDITORE – Cass. 2979/2012 – Elisa BUCCI

In seguito alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita di unità immobiliare, i promittenti acquirenti scoprivano che il promittente venditore non aveva pagato le spese condominiali per una somma pari ad € 8.395,73. 

I promittenti acquirenti proponevano di scomputare il relativo valore dal prezzo della vendita, ma il promittente venditore rifiutava di sottoscrivere il contratto definitivo. Per tale ragione gli acquirenti agivano in giudizio onde ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisse loro la proprietà.

La domanda degli attori veniva accolta sia in primo grado, sia in appello. Con la sentenza in esame, tuttavia, la Corte riforma la decisone di merito.

Infatti, il supremo collegio chiarisce che:

1) in tema di comunione, il cessionario è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti ai sensi dell"art. 1104 c.c.

2) in tema di condominio, in base ad una norma specifica dettata dall"art. 63 comma disp. att. c.c., chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato in via solidale al pagamento dei contributi ma soltanto relativi all"anno in corso e a quello precedente l"acquisto.

 

 




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