-  Redazione P&D  -  11/11/2012

SPONSORIZZAZIONE E SFRUTTAMENTO DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DEL MINORE NELLO SPORT - Paolo G. VINELLA

Un ruolo decisivo nel mondo dello sport ha svolto negli ultimi anni il maggior utilizzo dei c.d. contratti di sponsorizzazione sportiva. Questi danno vita a un rapporto di natura sinallagmatica consistente nel fatto che un soggetto (sponsee), a fronte di un corrispettivo, si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione del segno distintivo dell"azienda (sponsor) consentendo di sfruttare la propria immagine o il proprio nome.1

In particolare, il contratto di sponsorizzazione, viene individuato come un contratto atipico, bilaterale e a carattere patrimoniale, con il quale un soggetto consente l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato. Si tratta, inoltre, di un negozio che da luogo a una obbligazione di mezzi e non di risultato.2 Ciò vuol dire che l"eventuale insuccesso dell"atleta nelle competizioni sportive non determinerà un inadempimento verso lo sponsor. L"atleta sarà solo tenuto al rispetto delle prestazioni pattuite consentendo l"utilizzo della propria immagine o del proprio nome in favore dello sponsor.

(...)

 

1 S. Gatti, Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. Dir. Comm., 1985, I, p. 150.

2 Per la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato L. Mengoni, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Casa Editrice Vallardi, Milano, 1954.




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