-  Luca Leidi  -  15/07/2016

Sport: impugnazione del provvedimento giudiziario è atto di ordinaria amministrazione - Collegio di Garanzia dello Sport n.27/2016 - Luca Leidi

Nel distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, [la Cassazione] qualifica come atti di ordinaria amministrazione quelli che, considerato il valore economico, nonché commisurato lo stesso alla composizione del patrimonio personale, non comportano un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso. Nel caso di specie, detto valore era costituito dalla lettera di svincolo e da reputarsi già parte del "patrimonio dei minori". D"altra parte, sembra di assoluto rilievo che per il tesseramento – atto presupposto del successivo svincolo – non si richiede né il consenso di entrambi i genitori né l"autorizzazione del Giudice Tutelare"

 

Con decisione del 16/6/2016, depositata il 6/7/16, il Collegio di Garanzia dello Sport, sez. I, ha statuito che la proposizione di un reclamo avverso una precedente statuizione giudiziaria si configura come atto di ordinaria amministrazione ai sensi dell"art.320 c.c., anche nel caso in cui sia fatta nell"interesse di un minore ed anche nel caso ci si rivolga alla "Cassazione Sportiva", poiché, considerato il valore economico, sia in assoluto, sia in relazione alla composizione del patrimonio personale, non comporta un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso.

A tale conclusione, si legge nel dispositivo, si giunge ragionando anche sulla natura del tesseramento del minore, quale atto presupposto del successivo svincolo, inquadrato, per giurisprudenza costante, come atto di ordinaria amministrazione (Amplius, in argomento, L.Leidi, "Sport: il tesseramento (anche se del minore) è atto di ordinaria amministrazione – Com.Uff. n.76/CFA", in personaedanno.it del 19/1/16).

IL COLLEGIO DI GARANZIA

Tale Organo di giustizia sportiva, principalmente di ultimo grado (1), può venire comunemente accumunato, per il ruolo e le funzioni svolte, alla Corte di Cassazione del sistema giuridico statale.

Ovviamente, tale comparazione verte esclusivamente sulle questioni inerenti al diritto sportivo, e, a pena di inammissibilità ai sensi dell"art.54 CGS, solamente per i seguenti motivi: (2)

A) violazioni di norme di diritto;

B) omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Il Collegio si compone di un Presidente, dai Presidenti di Sezione e dai Consiglieri, scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo, professori di diritto ordinario, avvocati e magistrati in attività o a riposo.

La "Cassazione Sportiva" svolge le seguenti funzioni:

- funzione giudicante in unico grado (in via di impugnazione, pur estesa al merito, ma limitata ad un sindacato di legittimità), per i motivi di cui supra, in relazione alle controversie ad esso devolute «dalle altre disposizioni del presente codice» (3) e «dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d"intesa con il Coni» ed alle «controversie relative agli atti ed ai provvedimenti del Coni» (comma terzo dell"art. 54 CGS);

- funzione consultiva «per il Coni e, su richiesta presentata per il tramite del Coni, per le singole Federazioni sportive» (ex art. 12-bis, co.5, dello Statuto del Coni - così come richiamato dall"art.54, ultimo comma, CGS).

IL CASO DE QUO

Nell"ambito della FIN (Federazione Italiana Nuoto), due ricorrenti adirono il Tribunale Federale al fine di veder dichiarato l"annullamento del pre-tesseramento effettuato dalla Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) per la stagione 2015/2016, in quanto gli stessi, già tesserati per la stagione 2015/2016, erano in possesso di formale lettera di svincolo anticipato, sottoscritta dall"allora Presidente con riproduzione meccanica della firma.

In primo grado, il Tribunale Federale accoglieva il ricorso, considerando che, nonostante il disconoscimento effettuato dal Presidente dell"ASD della firma apposta sul documento fatto valere dai ricorrenti, questi ultimi andavano tutelati per l"affidamento che avevano riposto in tale atto comunque proveniente dall"ASD, ancorché non sottoscritto di pugno dal Presidente/legale rappresentante. Pertanto, veniva concesso lo svincolo richiesto.

La ASD impugnava allora detta decisione. La Corte di Appello FIN, dopo aver ammesso i testi di parte resistente, accoglieva l"appello, dichiarando invalidi ed inefficaci gli svincoli concessi agli atleti.

LA STATUIZIONE DEL COLLEGIO

Nel commento di questa sentenza operato dal sottoscritto, suole lasciare da parte le eccezioni procedimentali attinenti al ricorso, per porre la propria concentrazione sul motivo di gravame inerente la natura di tale ricorso ai sensi dell"art.320 c.c..

Sostanzialmente, il Collegio è chiamato a rispondere al seguente quesito: la proposizione di un reclamo avverso precedente statuizione giudiziaria si configura come atto di ordinaria ovvero di straordinaria amministrazione?

Secondo la FIN, infatti, il ricorso al Collegio di Garanzia è da classificare come atto di straordinaria amministrazione, ragion per cui tale Federazione contestava la legittimazione processuale attiva del padre dei minori, in quanto non potrebbe, da solo, rappresentare i figli. Infatti, continua la FIN, il ricorso doveva essere sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la patria potestà sui minori e, perfino, autorizzato dal Giudice Tutelare. 

La questione va risolta valutando la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo l"art. 320 c.c., che ne segna il discrimen.

Il Collegio di Garanzia dello Sport, richiamando la sentenza della Cass., Sez. III, 15 maggio 2003 n. 7546, rileva che «l"art. 320 c.c., nel distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, qualifica come atti di ordinaria amministrazione quelli che, considerato il valore economico, nonché commisurato lo stesso alla composizione del patrimonio personale, non comportano un margine di rischio per il patrimonio del minore, soprattutto nella logica di conservazione del valore di esso». Continua il Collegio, «nel caso di specie, detto valore era costituito dalla lettera di svincolo e da reputarsi già parte del "patrimonio dei minori"».

La "Cassazione Sportiva" è ferma nel ritenere, confermando molteplici sentenze sportive passate, che il tesseramento del minore, atto presupposto del successivo svincolo, rientra negli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dell"art.320 c.c., e perciò stesso legittimo anche con la sola firma di uno dei due genitori. (4)

Perciò, a maggior ragione, è da ritenere che, quanto al ricorso innanzi al Collegio di Garanzia, l"atto di disposizione posto in essere, cioè l"informativa, rientrasse come atto a tutela delle ragioni del minore (come incise dalle sentenze di merito), nell"ambito dell"ordinaria amministrazione (Cass., nn. 743/2012 e 7546/2003).

Solo per completezza, rileva il Collegio, si consideri pure che la norma di cui all"art. 320 c.c. è dettata nell"interesse dei minori, pur avendo indubbiamente una portata di interesse pubblico: orbene, durante la pendenza del contenzioso in atto non è stato contestato, a mezzo, ad esempio, dell"altro genitore tutore della potestà, alcun conflitto di interesse.

PQM

Il Collegio di Garanzia, sez.I, accoglie il ricorso e, per l"effetto, dichiara estinto il procedimento di Appello.

 

[email protected] 

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(1) Espressamente definito «organo di giustizia sportiva di ultimo grado» dagli artt. 3, co.2, CGS e 12-bis, co.1, dello Statuto del CONI. Tra l"altro, tale conclusione rispecchia il disegno riformatore attuato con l"approvazione ed entrata in vigore del CGS, nel quale il Legislatore ha provveduto ad introdurre tale Organo con lo scopo di sostituire gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il Coni, ossia l"Alta Corte di Giustizia ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) i quali, peraltro, esercitavano, nel rispetto degli ambiti e dei limiti di competenza (alternativa) delineati dalla previgente formulazione dell"art. 12-bis dello Statuto Coni una funzione "giurisdizionale" di ultimo grado, volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli organi di giustizia interni alle singole federazioni. Per un approfondimento, si veda M. Farina, Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura, in Rivista di diritto sportivo, CONI, 2016.

(2) Con Decisione n.4/2016, pubblicata il 22/1/2016, il Collegio di Garanzia, Ss.Uu., ha chiarito che tal ricorso, interpretato in combinato disposto con l"art. 360 c.p.c., risolvendosi in un ricorso per motivi di legittimità, non corrisponde propriamente ad un nuovo grado di giudizio, poiché esso non offre la possibilità di valutare ulteriori istanze e fatti o censure avanzate dalle parti, né permette la sindacabilità delle emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Pertanto, quando si palesa la necessità processuale di adire tal Collegio, fermo restando la tassatività dei motivi contenuti nell"art.54 CGS, risulta indispensabile analizzare prioritariamente che la pronuncia oggetto di impugnativa violi specifiche norme, o sia viziata da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, a pena di inammissibilità.

(3) Tale disposizione, secondo consolidata dottrina, sembra fare riferimento a quanto previsto dall"art. 64, co.5, CGS, ovvero in ogni caso in cui una Federazione non abbia provveduto a conformare il proprio sistema di giustizia sportiva al CGS. Di talché, il Procuratore generale dello Sport, anche su segnalazione della parte interessata, potrà proporre al Collegio di Garanzia un"istanza volta ad ottenere la revocazione di una decisione non più impugnabile emessa da un organo di giustizia federale qualora essa sia connotata da una «manifesta violazione dei principi inderogabili sull"ordinamento o sullo svolgimento del giudizio stabiliti dal presente Codice».

(4) Così il Collegio sul punto: «D"altra parte, sembra di assoluto rilievo che per il tesseramento - atto presupposto del successivo svincolo - non si richiede né il consenso di entrambi i genitori né l"autorizzazione del Giudice Tutelare.». In merito alla natura ordinaria ex art.320 c.c. dell"atto di tesseramento, si veda: ex plurimus, Com. Uff. n. 76/2015 Corte di Appello Federale FIGC pubblicato il 31/7/2015; Corte di Giustizia Federale FIGC, Sez. Un., 5 ottobre 2009, C.U.n.175/CGF. Contra: Tribunale  di Verbania, sentenza n.2333 del 14/5/2015, in L.Musumarra, I calciatori dilettanti sono liberi di svincolarsi, in personaedanno.it del 14/5/2015.




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