-  Mazzon Riccardo  -  24/06/2013

SRL: AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITA' E LEGITTIMAZIONE ATTIVA - Riccardo MAZZON

Premesso che la disciplina che regola l'azione sociale di responsabilità impone che, in tale giudizio, la società a responsabilità limitata sia rappresentata da un soggetto terzo e imparziale, che curi l'interesse della medesima:

"la disciplina che regola l'azione di responsabilità di cui all'art. 2476 comma 3 c.c., impone che in tale giudizio la società a responsabilità limitata sia rappresentata da un soggetto terzo e imparziale che curi l'interesse della medesima: l'amministratore persona fisica legato da vincoli di parentela e di interesse all'amministratore dimissionario convenuto in giudizio di responsabilità ex art. 2476 comma 3 c.c., che sia stato eletto al fine di revocare la nomina del curatore speciale che avrebbe dovuto rappresentare la società in tale giudizio, e perciò illegittimamente, è privo dei requisiti di terzietà e di imparzialità necessari per il perseguimento dell'interesse sociale a tutela di tutti i soci e dei terzi. E' dunque viziata da eccesso o abuso di potere da parte della maggioranza (quale vizio idoneo a invalidare la delibera di una società che si sostanzia e si manifesta nell'esercizio del diritto di voto del socio in violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto di società, ai fini del perseguimento di un interesse personale, antitetico e contrario a quello della società, oppure con lesione dei diritti dei soci minoritari e vantaggio per il socio di maggioranza) la deliberazione di nomina di un nuovo amministratore unico diretta allo scopo extrasociale (o antisociale) di far revocare la nomina del curatore speciale, destinato ex art. 78 c.p.c. a rappresentare la società nel giudizio instaurato dai soci di minoranza contro l'amministratore ex art. 2476 comma 3 c. c." (Trib. Roma 10.10.2008, RDCo, 2009, 1-2-3, 1),

la perdita della qualità di socio preclude l'esperibilità dell'azione sociale di responsabilità (così come la proposizione dell'istanza di revoca in via cautelare dell'amministratore: - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON):

"la perdita della qualità di socio preclude l'esperibilità dell'azione sociale di responsabilità e la proposizione dell'istanza di revoca in via cautelare dell'amministratore. La norma di cui al comma 4 dell'art. 2481 bis c.c., testo introdotto dal d.lg. n. 6 del 2003, impone il contestuale versamento almeno del 25% della parte di capitale sottoscritta all'atto stesso della sottoscrizione, a pena dell'inefficacia di quest'ultima, come si ricava dall'uso del verbo "devono"" (Trib. Torino 10.5.2010, GPiem, 2010, 3, 366).

L'azione sociale di responsabilità non può essere esercitata in via surrogatoria, anche avuto mente al disposto di cui all'articolo 2900 del codice civile:

"l'azione di responsabilità di cui l'art. 2476 c.c. non può essere esercitata in via surrogatoria, in quanto trattasi di azione che, in considerazione del profilo personalistico che caratterizza le società a responsabilità limitata, può essere esercitata solo dal socio" (Trib. Macerata 22.3.2010, GM, 2010, 11, 2773).

L'azione sociale di responsabilità può indubbiamente esser proposta anche del socio che eserciti l'ulteriore funzione di amministratore:

"deve respingersi l"eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta nei confronti del socio che eserciti anche funzione di amministratore con riguardo all"esercizio dell"azione di cui all"art. 2476, comma 3, c.c. in primo luogo in quanto una tale limitazione, pur presente nell"art. 2476, comma 2, c.c. non si rinviene per nulla nell"art. 2476, comma 3, c.c. Per altro verso, inoltre, mentre la limitazione del diritto ispettivo (art. 2476, comma 2, c.c.) ha logico presupposto nel fatto che le scritturazioni contabili si presumono già ben conosciute da parte di ogni diligente amministratore, una analoga limitazione non avrebbe, invece, né senso né fondamento tenuto conto della legittimazione diffusa attribuita dall"art. 2476 comma 3 c.c. ad ogni socio per la tutela del patrimonio sociale (e ciò a maggior ragione nel caso in cui il socio sia anche amministratore in quanto l"amministratore deve realizzare tale tutela con ogni legittima iniziativa)" (Trib. Milano, sez. VIII, 30.6.2009, n. 8646, GiustM, 2009, 7-8, 53).

L'amministratore di una società può, per converso, senz'altro svolgere domanda per ottenere l'accertamento negativo in ordine ad una sua presunta responsabilità:

"nel caso di domanda svolta dall'amministratore unico di una società per ottenere l'accertamento negativo in ordine ad una sua presunta responsabilità per asseriti danni arrecati alla stessa nel periodo in cui questi ha amministrato la società convenuta, dal momento che l'azione di responsabilità ha natura sociale, legittimata passiva è la società, a nulla ostando la particolare legittimazione dei soci indicata dall'art. 2476 comma 3, c.c. prevista allorquando il legittimato passivo è l'amministratore ed il socio esercita l'azione sociale per conto della società, la quale in ogni caso mantiene la sua legittimazione sostanziale a partecipare al giudizio" (Trib. Milano, sez. VIII, 18.12.2008, n. 15087, GiustM, 2009, 1, 7).

Anche dopo l'innesto della riforma societaria, il curatore fallimentare rimane senz'altro abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori,

"anche a seguito della riforma del diritto societario, il curatore è legittimato in via esclusiva all'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 comma 3 c.c. nei confronti degli amministratori della s.r.l. fallita" (Trib. Napoli 10.1.2007, Fa, 2007, 8, 948 – conforme: Trib. Napoli 6.10.2004, Fa, 2006, 2, 194),

organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società – nonché contro i soci eventualmente corresponsabili:

"l'azione di responsabilità dei soci per i danni che il loro comportamento abbia concorso a cagionare, a norma dell'art. 2476, comma 7, c.c., può essere esercitata altresì dal Curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. b, l. fall." (Trib. Salerno, sez. I, 9.3.2010, Redazione Giuffrè, 2010 - conforme, con la precisazione che il curatore fallimentare è legittimato ai sensi dell'art. 146 l. fall. in via esclusiva tanto all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità quanto a quello dell'azione spettante ai creditori della società a responsabilità limitata fallita: Trib. Roma 17.12.2008, BBTC, 2010, 4, 483) -

così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori

"l'art. 146 r.d. n. 267 del 1942 è norma speciale che, attraverso un rinvio "per relationem", attribuisce al curatore del fallimento di una società di capitali la legittimazione esclusiva ad esercitare tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci disciplinate dal codice civile, fatta eccezione per le azioni individuali dei terzi per i cd. danni diretti. Ne consegue che anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6 non è venuta meno la legittimazione del curatore all'esercizio in via esclusiva dell'azione dei creditori sociali della s.r.l." (Trib. Napoli 12.5.2004, Soc, 2005, 1013 – conforme: Trib. Pescara 15.11.2006, FI, 2007, 7-8, 2262 – contra, Trib. Napoli 11.11.2004, Soc, 2005, 1007, secondo cui, dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, pur in difetto di un'esplicita disposizione normativa, gli amministratori continuano a rispondere dei danni subiti dai creditori associati per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio della società ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma, in caso di fallimento della società, il curatore non è più legittimato ad esercitare l'azione, che spetta invece ai singoli creditori)

nei confronti degli amministratori:

"in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d.lg. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli art. 2476 e 2487 c.c., agli art. 2392, 2393 e 2394 c.c., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art. 130 del d.lg. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli art. 2393 e 2394 c.c." (Cass. civ., sez. I, 21.7.2010, n. 17121, GCM, 2010, 7-8, 1063 – conforme, ma con la precisazione che l'azione ex art. 2449 c.c. non si trasferisce al curatore fallimentare, salvo che abbia arrecato danni alla società o ai creditori sociali, integrando in tal caso sia l'azione sociale che quella nei confronti dei creditori: Trib. Nola, sez. I, 18.6.2009, GM, 2010, 3, 706).

Peraltro, quanto alla prescrizione dell'azione, si confronti la seguente pronuncia, recentemente rilasciata dal tribunale di Milano:

"il curatore fallimentare così come in precedenza subentrava nella legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di responsabilità attribuita alla società ed in quella attribuita ai creditori sociali (art. 2393 e 2394 c.c.), azioni previste dalla previgente disciplina a tutela del patrimonio sociale, attualmente subentra nella legittimazione all'esercizio dell'azione dettata a tutela di tale patrimonio sociale (art. 2476 comma 3 c.c. - art. 146 comma 2 lett. a) l. fall.), con la conseguenza che il termine prescrizionale di tale azione va fatto decorrere dal momento in cui ogni singolo socio ha potuto conoscere la sussistenza del singolo atto dannoso rispetto al patrimonio sociale e quindi, al più tardi, dal momento del deposito del progetto di bilancio in cui l'atto stesso sia stato riportato" (Trib. Milano, sez. VIII, 27.2.2008, n. 2589, GiustM, 2008, 2, 13).

I sindaci non sono legittimati all'esperimento dell'azione sociale di responsabilità:

"il procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. per il controllo giudiziario della società per azioni non è applicabile alla società a responsabilità limitata, in tal senso deponendo, oltre alla diversità dei connotati attribuiti a tale tipo di società dalla riforma organica di cui al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, la formulazione letterale dell'art. 2488 c.c. (nel testo introdotto dal d.lg. n. 6 cit.) e dell'art. 92 disp. att. c.c., nonché, per le ipotesi in cui sia obbligatoria la costituzione del collegio sindacale, la genericità del rinvio alla disciplina delle società per azioni contenuto nell'art. 2477 c.c., il quale va pertanto riferito ai soli requisiti professionali ed alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei sindaci previste dagli art. 2397 e ss. c.c., conformemente all'intento manifestato dal legislatore di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci" (Cass. civ., sez. I, 13.1.2010, n. 403, GC, 2010, 3, 575; GC, 2010, 3, 575; GCM, 2010, 1, 43; DeG, 2010, 184; RDoC, 2010, 3, 617).

Neppure i creditori sociali possono esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori;

"poiché l'art. 2476 c.c., al suo comma 3, legittima il socio, in via esclusiva, all'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l., ne deriva che non può ritenersi legittimato alla proposizione di tale azione, avente natura contrattuale, il creditore della società, non socio" (Trib. Milano 21.4.2005, CorM, 2005, 882),

infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 6 del 2003, recante la riforma del diritto societario, è venuta meno la legittimazione dei creditori della società a responsabilità limitata a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori,

"in base all'attuale disciplina (art. 2486 comma 2 e art. 2476 comma 6 c.c.), il creditore sociale può bensì esperire azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, ma solo per i danni direttamente ed individualmente provocatigli dagli amministratori stessi. La tutela del patrimonio sociale della s.r.l. in precedenza affidata all'azione di responsabilità sociale o dei creditori sociali, resta, a seguito della recente riforma, confidata alla legittimazione "diffusa" di ogni singolo socio "ad instar" di quello che avviene nelle società di persone, alla cui disciplina, peraltro, risulta ampiamente ispirata quella attuale della s.r.l." (Trib. Milano, sez. VIII, 27.2.2008, n. 2589, GiustM, 2008, 2, 13 – conforme: App. Napoli 28.6.2008, GM, 2009, 10, 2470),

salva l'esperibilità dell'azione extra-contrattuale basata sull'articolo 2043 del codice civile:

"la legittimazione dei creditori sociali a promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una s.r.l. per i danni derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale, avente natura extracontrattuale, permane anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, di riforma del diritto societario, discendendo dall'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c." (Trib. Napoli 12.5.2004, Soc, 2005, 1013).

 




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