-  Mazzon Riccardo  -  18/10/2013

SRL: I CHIARIMENTI FORNITI DAGLI AMMINISTRATORI NEL CORSO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE - Riccardo MAZZON

Il bilancio non ha soltanto la funzione di misurare gli utili e le perdite di esercizio, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere;

"le informazioni cui il socio ha diritto di accedere in assemblea non attengono soltanto ai dati conclusivi, ma anche alle singole poste e al modo della loro formazione, in guisa che il lettore del bilancio sia messo in grado di ripercorrere l'"iter" logico che ha guidato i redattori del documento nelle scelte e nella valutazione che ogni bilancio necessariamente implica, e sia messo in condizione di conoscere in maniera sufficientemente dettagliata la composizione del patrimonio della società ed i singoli elementi che hanno determinato un certo risultato economico di periodo" (Cass. civ., Sez. U., 21.2.2000, n. 27, GI, 2000, 1209 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON),

il correlativo diritto di informazione del socio trova, peraltro, in assemblea la sua naturale sede di attuazione, con il solo limite che le risposte e i chiarimenti sollecitati non comportino la comunicazione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società:

"la funzione informativa del bilancio e il correlato diritto all'informazione, stabiliti dall'art. 2423 c.c., nel testo vigente dopo le modifiche apportate al d.lg. n. 127 del 1991, trovavano già un fondamento nella normativa precedentemente in vigore e, in particolare, nel dettato dell'art. 2423 cit. che, anche nell'originaria formulazione, enunciava il principio di chiarezza, cui è collegato il diritto all'informazione, finalizzato a consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato, perché basato su una adeguata conoscenza dei dati. In ragione di tale previsione, ed allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione. Pertanto, i chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. (In applicazione di tale principio, la Cass. ha respinto il ricorso del socio, e ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda, sulla base della considerazione che il rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza devono essere verificati sulla scorta non solo del documento contabile ma anche con riferimento alla relazione degli amministratori e sindaci ed agli eventuali chiarimenti forniti in assemblea e risultanti dal relativo verbale)" (Cass. civ., sez. I, 27.4.2004, n. 8001, GCM, 2004, 4, D&G, 2004, 19, 104, GCo, 2006, 3, 428 – conforme, nel senso che la discussione assembleare che precede la (eventuale) approvazione del bilancio costituisce il momento privilegiato per ottenere le informazioni dirette a colmare i "deficit" di conoscenza desumibili dal bilancio e dalle relazioni di accompagnamento e gli amministratori possono rifiutare legittimamente di rispondere alla domanda di informazione proposta dal socio in assemblea, quando la risposta comporti la diffusione di notizie destinate a rimanere riservate e la cui diffusione possa arrecare pregiudizio alla società, ma, quando la domanda sia pertinente e non trovi ostacoli in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve ricevere una risposta che, seppure modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo delle informazioni richieste, deve essere concreta ed adeguata, vale a dire idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carente chiarezza desumibili dai dati di bilancio e dalle relazioni: Trib. Catania 13.7.2004, GCo, 2006, 1, 185).

I chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori, nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio,

"il socio che, avvalendosi del suo diritto d'informazione, richieda chiarimenti in assemblea su poste del bilancio non è tenuto, per ottenerle, ad illustrare agli organi sociali "i dubbi e i sospetti" che egli possa o meno nutrire in proposito" (Cass. civ., Sez. U., 21.2.2000, n. 27, GI, 2000, 1209),

non divengono parte del documento di bilancio, ma possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare e, quindi, ad eliminare l'effetto del possibile vizio da cui quelle poste siano affette:

"i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio medesimo non divengono parte del documento di bilancio, ma possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare e, quindi, ad eliminare l'effetto del possibile vizio da cui quelle poste siano affette; per cui non è più predicabile quel vulnus al diritto d'informazione che giustifica l'impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio" (Cass. civ., sez. I, 9.5.2008, n. 11554, GCo, 2009, 6, 1110 – conforme - Cass. civ., Sez. U., 21.2.2000, n. 27, GI, 2000, 1209).




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