-  Mazzon Riccardo  -  30/01/2017

Srl: incorporazione di società possedute al novanta per cento - Riccardo Mazzon

Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede il novanta per cento delle loro azioni o quote della prima, si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile?

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies del codice civile (cfr. paragrafi 4. e ss., capitolo ventitreesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso:

"l'art. 2505 bis non esonera dalla fissazione del rapporto di cambio, ma solo dall'adempimento consistente nella relazione peritale in ordine alla valutazione della congruità della determinazione. In tal caso i soci di minoranza si troveranno a dover decidere se accettare la fusione vedendo sostituire le partecipazioni nella incorporante nei termini stabiliti nel rapporto di cambio, oppure avranno la possibilità di sciogliersi dalla società cedendo le azioni o le quote alla incorporante al valore che è stabilito nel progetto di fusione" (Civerra 2004, 188).

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-septies del codice civile (cfr. paragrafo 7., capitolo e volume citato) e che l'iscrizione – o la pubblicazione: attualizzazione introdotta dalla modifica apportata, all'articolo 2505-bis del codice civile, dall'art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123 - prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, stesso codice (cfr. paragrafo 3., capitolo e volume citato) sia fatta, per la società incorporante, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata:

"il 2° co. prevede che la decisione in ordine alla fusione per incorporazione possa avvenire anche da parte dell'organo di amministrazione laddove tale facoltà sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto. E, così come per l'art. 2504 sembrerebbe preferibile che la competenza a stabilire la legittimazione dell'organo di amministrazione sia stabilita nel tenore letterale dello statuto. La fusione per incorporazione può essere determinata in forza dell'art. 2505 bis allorquando sia rispettato l'art. 2501 septies (deposito di atti) e l'art. 2501 ter. Tuttavia, come evidenza la dottrina, la possibilità che la decisione di approvazione della fusione sia rimessa all'organo amministrativo è prevista solo per la società incorporante; la società incorporata, invece, non potrà derogare alla competenza dei soci o dell'assemblea in ragione della presenza di soci di minoranza" (Brodasca 2006)

Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505 del codice civile, nel senso che i soci della società incorporante, che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale, possono, in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter del codice civile (cfr. paragrafo 3., capitolo e volume citato), chiedere che la decisione di approvazione della fusione, da parte della incorporante medesima, sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502, stesso codice (cfr. paragrafo 8., capitolo e volume citato):

"i soci di minoranza della società incorporata risultano "esterni" non solo al governo del gruppo, ma anche la gruppo stesso: per costoro la fusione assume significato ed incidenza in termini di riorganizzazione dell'investimento più che del gruppo stesso, in quanto essi si limitano a svolgere il ruolo di "finanziatori", sia pure a titolo di capitale di rischio" (Ferri jr., Guizzi 2007, 248).

 

 




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