-  Mazzon Riccardo  -  12/10/2016

S.r.l.: l'atto pubblico di fusione e il suo deposito presso l'ufficio del registro delle imprese - Riccardo Mazzon

La fusione, decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto, necesita di atto pubblico depositato presso l'ufficio del registro delle imprese; e un unico atto può senz'altro contenere più fusioni.

La fusione deve, dunque, risultare da atto pubblico (cfr., amplius, il capitolo ventitreesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

L'atto (pubblico) di fusione deve essere depositato,

"nel caso di incorporazione di società, la nascita del nuovo ente, con conseguente estinzione dell'incorporata e l'attuazione di una successione universale analoga a quella mortis causa a favore della nuova persona giuridica, non si produce prima dell'adempimento delle formalità pubblicitarie, concernenti il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, previste dai commi 2 e 3 art. 2504 c.c." (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 6.2.2006, n. 267, FA, 2006, 2, 546)

per l'iscrizione (a cui conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448 del codice civile), a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese - all'iscrizione conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448 del codice civile, ossia: 1) gli atti sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza; 2) per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza - dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante:

"la fusione di una società per incorporazione in un'altra realizza una successione a titolo universale e determina l'estinzione della società assorbita, con contestuale sostituzione della società incorporante nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società estinta. Ciò comporta, nel caso di proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di società incorporata da un'altra società, posteriormente all'iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese, l'assoluta incertezza circa l'identità della parte per l'inesistenza del soggetto indicato nell'atto, e quindi un vizio del ricorso per mancata costituzione del contraddittorio, inquadrabile fra le nullità regolate dall'art. 164, comma 1, c.p.c.: tale nullità è sanata dalla costituzione in giudizio della parte effettivamente legittimata, con effetto "ex nunc", qualora sia applicabile (come nella specie) l'art. 164, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 9 l. 26 novembre 1990 n. 353, sicché la sanatoria resta esclusa se la costituzione sia avvenuta (come nella specie) oltre il termine annuale per l'impugnazione" (Cass. civ., sez. trib., 24.6.2005, n. 13695, GCM, 2005, 9).

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Si confronti, in argomento, l'osservazione del Tribunale Amministrativo infra identificato, secondo il quale, ai sensi dell'art. 2504 c.c., l'incorporazione per fusione di una società in un'altra non comporta l'estinzione del soggetto giuridico incorporato e l'insorgenza di un soggetto giuridico nuovo e distinto dal primo, deriva che la nuova società è rappresentativa, in una vicenda meramente evolutivo — modificativa, dei precedenti soggetti giuridici: non è, pertanto, ritiene la pronuncia de quo, plausibile che il legale rappresentante della nuova società e già legale rappresentante di quella incorporata non sia a conoscenza delle vicende processuali, risalenti di soli tre anni,

"che avevano interessato il legale rappresentante del gruppo e in carica fino a poche settimane prima della dichiarazione ex art. 38, d.lg. n. 163 del 2006" (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 18/07/2011, n. 202, TAR 2011, 7-8, 2256).

E' senz'altro possibile e consentito che un unico atto pubblico contenga due o più atti si fusione, anche variamente articolati:

"in tema d'imposta di registro, la mera previsione in un unico atto di due distinte fusioni è un fatto meramente accidentale e dovuto a ragioni di opportunità che non incide sulla piena autonomia di ogni singola operazione e sul relativo trattamento fiscale, per cui nulla osta che tale regime sia diverso a seconda delle caratteristiche proprie di ogni atto di fusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di una banca incorporante con unico atto di fusione — stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 del d.l. n. 323 del 1995, conv. in legge n. 425 del 1996, che ha previsto l'assoggettamento all'imposta fissa di tutte le operazioni di fusione societaria e che non ha effetto retroattivo né valore interpretativo — due diversi istituti di credito, di uno solo dei quali deteneva l'intero pacchetto azionario, fosse legittima l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale solo per quest'ultima fusione e l'esenzione dall'imposta per l'altra, ai sensi della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee, come modificato dalle direttive n. 73/80/Cee e n . 85/303/Cee)" (Cass. civ., sez. trib., 3.12.2010, n. 24571, GCM, 2010, 12, 1563).

 




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