-  Mazzon Riccardo  -  12/03/2013

SRL: RELAZIONE GIURATA DI STIMA NEI CONFERIMENTI IN NATURA E DI CREDITI - Riccardo MAZZON

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti

"con la stipula del contratto di società si determina, un effetto di scambio tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale, con il trasferimento, per un verso, della titolarità dei beni - anche immobili - conferiti, dal patrimonio dei conferenti a quello della società, "soggetto di diritto" diverso e terzo rispetto ai soci; e con il parallelo ingresso, nel patrimonio del socio, dei diritti (mobiliari) riferibili alla titolarità della quota sociale" (Cass. civ., sez. I, 28.2.1998, n. 2252, GC, 1998, I, 1245 - cfr., da ultimo, "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON -)

si osservano le disposizioni degli articoli 2254 (garanzia e rischi dei conferimenti: "per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita;

"in tema di conferimenti, la responsabilità del socio conferente è disciplinata, ai sensi dell'art. 2254 c.c., in base alle disposizioni sulla vendita. È onere degli amministratori della società procedere al controllo del conferimento, sia con riferimento alla congruità del valore stimato dal perito sia anche con riferimento alla esecuzione di tutti gli adempimenti, pure pubblicitari, connessi al conferimento stesso, prima di consentire l'esercizio da parte del socio conferente di tutti i diritti" (Trib. Verona 28.4.1994, Soc, 1994, 815)

il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite; la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione") e 2255 (conferimento di crediti: "il socio che ha conferito un credito

"in sede di aumento di capitale, il conferimento di effetti cambiari costituisce, una fattispecie di conferimento di crediti. La relazione giurata di stima di cui all'art. 2343 c.c. è inderogabilmente necessaria anche nel caso in cui gli effetti cambiari oggetto di conferimento siano assistiti da garanzia fidejussoria" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 13.5.2003, n. 4119, BBTC, 2005, II, 322)

risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo 1267 del codice civile per il caso di assunzione convenzionale della garanzia") del codice civile; le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione:

"gli accordi che risultano espressione del programma di conferimento in natura mascherato sono nulli per violazione delle disposizioni inderogabilmente fissate dagli art. 2342, 2343 e 2440 c.c." (App. Milano 15.12.2000, GI, 2001, 2110).

Chi conferisce beni in natura

"il conferimento di un bene in proprietà non concreta un contratto di scambio e non rientra nel novero delle alienazioni a titolo oneroso" (Cass. civ., sez. III, 20.8.1990, n. 8492, Gcomm, 1992, II, 408)

o crediti

"la finalità della normativa concernente i conferimenti, che va ricercata nell'esigenza di assicurare la costituzione effettiva del fondo sociale, verrebbe frustata dal conferimento di un credito del socio verso la società poiché, in tal modo, non potrebbe mai aversi l'adempimento del credito conferito, realizzandosi la sua estinzione per confusione e venendo meno, al contempo la garanzia del cedente, non potendo configurarsi uno stato di insolvenza del debitore ceduto in relazione ad un credito che, con la cessione, si è estinto, istantaneamente, per confusione" (Trib. Casale Monferrato 20.2.1995, RIDC, 1995, II, 451)

deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell'apposito registro.

La relazione,

"l'art. 22 lett. e) l. n. 142 del 1990 che disciplina la gestione di un servizio pubblico in forma societaria, nel disporre la prevalenza del capitale pubblico locale nella società non esclude che la stessa possa essere a totale partecipazione pubblica e ciò è confermato anche dal fatto che la norma prevede espressamente che l'ente possa aprire la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la contestazione sui metodi di valutazione adottati nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. in quanto essa rientra nella competenza esclusiva del giudice dell'omologazione, essendo la fase costitutiva della società e gli atti conseguenti (omologazione e iscrizione nel registro delle imprese) una fase che risponde a contenuti civilistici" (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 13.7.1998, n. 271, RDFa, 1998, 1063; RGFarm, 1999, fasc. 50, 78; RGSan, 1999, 2, 217; FI, 1999, III, 605)

che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo:

"non è omologabile la deliberazione di aumento di capitale di una società azionaria mediante conferimento di crediti dei soci verso la società ove manchi l'allegazione della perizia estimativa ex art. 2343 c.c." (Trib. Rovigo 15.12.1987, RN, 1988, 449)

ciò è disposto anche in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese: in tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479 del codice civile.

Le disposizioni testé descritte non si applicano, invece, agli acquisti che siano effettuati, a condizioni normali, nell'ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati

"i soci di S.p.A. che, al momento della formazione dell'atto notarile di costituzione della società, conferiscano titoli di stato (nella specie, C.C.T.) per il tempo strettamente necessario alla stipula dell'atto, ed ottengano poi l'immediato riaccredito dei medesimi titoli, pongono in essere un comportamento che svuota di qualunque contenuto economico l'operazione di conferimento, ancorché effettivamente realizzata; conseguentemente tali soci, consapevoli della "temporaneità" del proprio conferimento, sono tenuti al risarcimento dei danni nei confronti della procedura fallimentare successivamente apertasi. Il danno cagionato alla società dell'ingiustificata restituzione al socio conferente della propria quota di capitale sociale è quantificabile in misura non inferiore a detta quota, maggiorata degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c." (Trib. Milano 22.7.1993, GI, 1994, I, 2, 560)

"nell'ipotesi di conferimento in una s.r.l. di certificati di credito del tesoro, non è necessario il deposito dei titoli stessi o delle loro copie autentiche, essendo sufficiente la loro descrizione e valutazione, rientrando la fattispecie nella disciplina dei conferimenti di beni in natura" (App. Bologna 14.12.1984; Gcomm, 1985, II, 520)

o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Chi fornisce la relazione giurata

"in tema di liquidazione del compenso spettante a consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori, la l. 8 luglio 1980 n. 319 ha carattere di specialità, e non è, pertanto, applicabile agli ausiliari del giudice non espressamente menzionati; ne consegue che detta legge non trova applicazione nei confronti del commercialista incaricato della stima, ai sensi dell'art. 2343 c.c., dei conferimenti in natura apportati in occasione della trasformazione di una società" (Cass. civ., sez. II, 18.2.2000, n. 1823, GBlg, 2000, 547; GCM, 2000, 381)

deve risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi;

"nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società trasformanda da parte dell'esperto nominato dal Presidente del tribunale è imposta dagli art. 2498 e 2343 c.c. nell'interesse dei creditori sociali e dei soci futuri, i quali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto della condotta di detto esperto" (Cass. civ., sez. III, 4.2.2000, n. 1240, GCM, 2000, 237; GC, 2000, I, 2680; DResp, 2000, 624; GI, 2000, 1662; FI, 2001, I, 649)

si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Inoltre, chi fornisce la relazione giurata è da ritenere debba essere neutrale

"in considerazione della necessaria posizione di neutralità e indipendenza dell'esperto stimatore rispetto ai soci e agli organi sociali e la sua idoneità a predisporre una valutazione oggettiva, è da ritenersi invalida la relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta da colui che partecipa alla società in veste di presidente del collegio sindacale, anche perché egli, in forza del disposto dell'art. 2343 comma 3 c.c. si troverebbe ad essere controllore di se stesso" (Trib. Udine 22.2.1994, Soc, 1994, 953)

(dovrebbe rivestire, tra l'altro, in linea con ciò che accade con l'esperto delle società per azioni, la posizione di pubblico ufficiale:

"l'esperto nominato dal presidente del tribunale ex art. 2343 c.c. riveste la qualità di pubblico ufficiale non tanto in virtù del richiamo da parte del comma 2 delle disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che lo equipara ai periti, quanto in virtù della funzione che lo porta ad inserirsi nell'attività di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Lo stesso può pertanto essere chiamato a rispondere del reato di interesse privato di cui all'art. 324 c.p.)" (Trib. Venezia 20.12.1989, Rpec, 1992, 299)

sicché l'illegittimità della scelta si riflette sulla perizia ed è rilevabile in sede di omologa:

"non può essere nominato esperto per la stima del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2343 c.c., non solo chi abbia avuto pregressi rapporti con la società, ma anche chi risulti operare in associazione con professionisti che abbiano avuto pregressi rapporti con la società. L'illegittimità della nomina si riflette sulla perizia ed è rilevabile in sede di omologa; inoltre, non può essere nominato sindaco di società non solo chi abbia svolto le funzioni di esperto nominato dal presidente del tribunale per la stima del patrimonio sociale in vista della trasformazione, ma anche chi svolga la sua professione in associazione con chi abbia esercitato le funzioni di esperto o che abbia (o abbia avuto) rapporti di lavoro con la società trasformata" (Trib. Treviso 18.5.1998, Soc, 1998, 1069).

Pare corretto consentire, in assenza di pregnanti motivi che depongano a sfavore, tanto il giuramento innanzi al notaio rogante,

"può essere omologato l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata nella quale vengono conferiti beni in natura, se l'esperto designato dal presidente del tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2476 c.c. (che rinvia all'art. 2343 c.c.), abbia giurato la sua relazione innanzi al notaio rogante l'atto costitutivo della società e non innanzi al giudice che lo ha nominato" (App. Catania 19.6.1989, DF, 1990, II, 750; Gcomm, 1990, II, 497)

quanto l'inserimento, in perizia, di elaborati redatti da altri periti, purché sottoposti ad idonea valutazione dall'esperto incaricato:

"l'esperto designato dal presidente del tribunale può validamente inserire nella relazione giurata prevista dall'art. 2343 c.c. elaborati redatti da altri periti, non nominati dal giudice, purché abbia avuto cura di valutare e di far proprie le conclusioni cui questi sono pervenuti" (App. Trieste 3.4.1981, Gcomm, 1983, II, 986).

 




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