-  Mazzon Riccardo  -  22/01/2016

SUCCESSIONE EREDITARIA: COSA PUO' FARE IL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE? - Riccardo MAZZON

il chiamato all"eredità, prima dell'accettazione, deve fare soverchia attenzione a non compiere attività che possano comportare tacita accettazione

quali sono le sue facoltà, senza che gli si possa poi imputare accettazione tacita?

a meno che, naturalmente, non si sia già provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità, a norma dell'articolo 528 c.c. 

Se è generalmente vero che l'accettazione tacita può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile, se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che, ad esempio,

"non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità" (Cass. sez. II 9 ottobre 2013 n. 22977, DeG, 2013, 10 ottobre)

 è però fondamentale chiarire come il chiamato all"eredità, prima dell'accettazione, debba fare soverchia attenzione a non compiere attività che possano comportare la suddetta tacita accettazione (cfr., amplius, il capitolo terzo del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015); per fare un esempio, è stato deciso – Trib. Roma 15 febbraio 2014, FI, 2014, 3, I, 970 - che debba ritenersi che il chiamato all'eredità l'abbia tacitamente accettata, qualora, per un periodo significativo dopo l'apertura della successione, abbia compiuto atti di gestione dell'immobile che apparteneva al de cuius - nella specie, il chiamato all'eredità aveva: 1) concesso l'immobile in locazione, riscuotendo i relativi canoni; 2) corrisposto gli oneri condominiali; 3) partecipato attivamente alle assemblee condominiali; 4) pagato le rate del mutuo da cui il bene era gravato, sottoscrivendo accordi transattivi con la banca creditrice).

In particolare, è al mero chiamato concessa, senza che gli si possa imputare accettazione tacita, la facoltà (salvo che si sia già provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità, a norma dell'articolo 528 c.c.: cfr. il capitolo settimo del presente lavoro) di:

(a) esercitare le azioni possessorie, a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione dei medesimi (il chiamato all'eredità subentra al "de cuius", nel possesso dei beni ereditari, senza la necessità di materiale apprensione, come si desume dall'art. 460 c.c. che lo abilita, anche prima dell'accettazione, alla proposizione delle azioni possessorie a tutela degli stessi: così Trib. Bari sez. I, 14 dicembre 2011, n. 3964, www.giurisprudenzabarese.it, 2011);

(b) compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea; così, ad esempio, ove un immobile in condominio faccia parte di un'eredità non ancora accettata, il chiamato sarà legittimato ad intervenire alle assemblee condominiali (mentre nessuna incombenza volta a provocare la nomina di un curatore dell'eredità giacente sarà configurabile in capo all'amministratore del condominio, che avrà, invece, l'obbligo di convocare all'assemblea tale curatore, solo ove il medesimo sia stato nominato - e di tale nomina egli abbia avuto notizia -: cfr. Cass., sez. II, 1 luglio 2005, n. 14065, GCM, 2005, 6):

"l'art. 460 c.c., menzionando gli atti conservativi, esclude che fra di essi siano comprese le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui gli atti stessi si riferiscono" (Cass., sez. II, 24 novembre 2005 n. 24764, GCM, 2005, 7/8);

(c) farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possano conservare (o la cui conservazione importi grave dispendio).

In effetti, se l'articolo 460 del Cc è norma di carattere generale - contenente la disciplina del potere del chiamato all'eredità prima dell'accettazione - che autorizza il chiamato, che si trovi o non nel possesso dei beni ereditari, a compiere atti conservativi (ad esempio, lo legittima alla difesa processuale del patrimonio ereditario: così Cass. sez. II 25 marzo 2013 n. 7464 GDir, 2013, 21, 50), sono stati, dalla giurisprudenza, considerati atti comportanti accettazione tacita, presupponendo volontà di accettare o comunque essendo atti incompatibili con la volontà di rinunciare:

(A) gli atti che siano al contempo fiscali e civili, come può essere la voltura catastale, rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (non così, invece, atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione);

(B) la proposizione di azioni giudiziarie intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità dei beni ereditari, in considerazione del fatto che l'esperimento di dette azioni presuppone necessariamente l'accettazione dell'eredità stessa: son infatti azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente all'atto di apertura della successione, e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario,

"e che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di proporre se non nel caso di accettazione della qualità di erede" (Tribunale Milano sez. IV 12 febbraio 2013 n. 1994 GDir, 2013, 20, 66; si pensi anche al figlio che faccia giudizialmente valere un credito del genitore defunto, anche senza affermarsene erede: cfr. Cass. sez. III 13 giugno 2008 n. 16002 Diritto e Giustizia online 2008);

(C) l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal "de cuius" (così Cass. sez. II 08 gennaio 2013 n. 263 GCM, 2013);

(D) l'atto di riassunzione di processo, interrotto per morte della parte, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all'eredità, quale che sia il tipo di successione, va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità e, quindi, idoneo a far considerare dimostrata la legittimazione alla riassunzione (Cass. sez. III 01 luglio 2005 n. 14081 GCM, 2005, 6);

(E) la costituzione del successore a titolo universale (ad esempio, nel processo derivante da impugnazione, effettuata da controparte, dopo la morte della parte persona fisica avvenuta tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza – cfr. Cass. sez. III, 5 agosto 2005 n. 16595, GCM, 2005, 9 -), poiché tale atto, quando si versi in un giudizio promosso nei confronti del "de cuius" (nel caso di specie, per l'accertamento negativo di un suo credito), non rientra tra gli atti e le azioni che il chiamato all'eredità possa compiere prima dell'accettazione, ai sensi dell'art. 460 c.c., così integrando vera e propria accettazione dell'eredità.

In argomento, è bene rammentare altresì - per l"elevato impatto applicativo che l"argomento possiede -, come, poiché nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 c.c., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 c.c.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non valga ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità,

"senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi" (Cass. sez. II 23 marzo 2006 n. 6531, GCM, 2006, 9).

Premesso, da ultimo, che il chiamato all"eredità diviene erede a tutti gli effetti solo con l"acquisto vero e proprio dell"eredità medesima (cfr. paragrafo 1.4., capitolo primo, del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015), capita sovente che il chiamato all"eredità sostenga determinate spese, ma poi decida di rinunciare (all"eredità de qua): orbene, in tal caso, se tali spese sono state sostenute per compiere atti che al mero chiamato è concesso compiere senza che gli si possa imputare accettazione tacita, esse saranno a carico dell'eredità.

 




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