-  Mazzon Riccardo  -  12/12/2016

Successioni ed eredità: accettare con beneficio d'inventario? - Riccardo Mazzon

Il beneficio d'inventario serve a tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia già stata accettata senza beneficio.

Premesso che l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia già stata accettata senza beneficio (si pensi, ad esempio, a chi abbia esperito azione di riduzione, accettando così tacitamente, ma anche puramente e semplicemente: Cass., sez. II, 19 ottobre 2012 n. 18068, GCM, 2012, 10, 1235), per accettare col beneficio d'inventario, il chiamato all"eredità (cfr. i capitoli primo e terzo del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015) deve effettuare una dichiarazione (1) ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Trib. del circondario in cui si è aperta la successione e (2) inserita nel registro delle successioni (conservato nel Trib. medesimo: entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione dovrà essere (3) trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

Naturalmente, tale dichiarazione di accettare con beneficio d"inventario non può essere sufficiente: essa dev"essere (4) accompagnata (preceduta o seguita) dall'inventario vero e proprio, da effettuarsi nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Quando l'inventario è già stato fatto prima della dichiarazione, nel registro delle successioni dovrà pure menzionarsi, assieme alla dichiarazione, la data in cui esso è stato compiuto; nel caso, invece, l'inventario venga fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che redigerà avrà l"incombente, nel termine di un mese, di far inserire nel registro medesimo l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

L"accettazione beneficiata incide anche in tema di imposta di successione, nel senso che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, nel caso in cui il chiamato all'eredità accetti con beneficio di inventario, decorre - in mancanza di un'apposita disciplina e sulla base di un'interpretazione sistematica volta ad assicurare il coordinamento tra l'art. 31, comma 2, lett. d, del d.lg. n. 346 del 1990 (nel testo ratione temporis vigente) e la disciplina civilistica (art. 484 ss. c.c.) - dalla scadenza del termine ultimo, comprensivo delle eventuali proroghe, per la redazione dell'inventario (così, per fare un esempio, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età - senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenne, all'apertura della successione, si trovi o meno nel possesso dei beni ereditari: cfr. il successivo paragrafo, 4.2., nonché Cass. sez. trib. 4 marzo 2011, n. 5211, GCM, 2011, 3, 353 -, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunziare all'eredità: Cass. sez. trib., 24 ottobre 2008, n. 25666, GCM, 2008, 10, 1508), in modo da consentire al chiamato di effettuare una precisa e non affrettata dichiarazione dei beni ereditari [in applicazione del principio, ad esempio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in un caso in cui gli eredi accettanti con beneficio di inventario avevano prima richiesto al Trib. la nomina di un notaio per la redazione dell'inventario e, successivamente, avevano ottenuto una proroga di tre mesi ex art. 485 c.c., aveva ritenuto che

"i termini per la denuncia di successione decorressero dal momento in cui era scaduta la proroga" (Cass. sez. trib., 9 giugno 2010, n.13856, GCM, 2010, 6, 881)].

Ovviamente, quanto al termine per la presentazione della dichiarazione di successione, non è fonte di responsabilità professionale, per il legale che sia stato incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione in prossimità della scadenza del relativo termine - e in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione -, omettere di consigliare al cliente di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge, trattandosi di una deviazione dell'atto dal suo scopo precipuo (così anche Cass., sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 4422, www.dejure.it).

Particolare attenzione merita il caso in cui, in base al disposto dell'art. 510 c.c., la redazione dell'inventario, da parte di uno dei coeredi, debba giovare anche agli altri, che non siano accettanti puri e semplici – cfr., amplius, il paragrafo 4.10., capitolo quarto, opera citata -; ebbene, la volontà di giovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca, non esige le forme sopra indicate (e dettate dall'art. 484 c.c.), poiché, se in ogni caso fosse necessaria l'accettazione formale,

"nessun giovamento deriverebbe dall'accettazione dell'altro chiamato. (Principio enunciato dalla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d'inventario e decaduti dal diritto, quali pretendevano di giovarsi dell'inventario legittimamente effettuato, dopo il raggiungimento della maggiore età, dal coerede minorenne al momento dell'apertura della successione" (Cass. sez. lav., 4 settembre 2008, n. 22286, GCM, 2008, 9, 1313).




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