-  Mazzon Riccardo  -  03/05/2017

Successioni ed eredità: decadenza dal beneficio dinventario prevista per minori, interdetti ed inabilitati - Riccardo Mazzon

La decadenza del beneficio d'inventario, conseguente alla mancata osservanza, da parte del chiamato nel possesso dei beni ereditari, delle disposizioni dettate dall'art. 485 c.c., non può trovare applicazione nella ipotesi in cui il successibile sia un minore, posto che la sua decadenza dal beneficio può avvenire solo in applicazione della normativa di cui all'art. 489 c.c..

Nel quadro di quest'ultima disciplina, la verificazione di siffatta decadenza va senz'altro esclusa tutte le volte che l'accettazione beneficiata e l'inventario siano stati eseguiti prima del raggiungimento della maggiore età, anche senza l'osservanza del termine di cui all'art. 485 c.c. (restando escluso che, una volta che l'inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 cit., ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età: cfr. anche Cass., sez. II, 28 agosto 1993, n. 9142, RN, 1994, 829).

Giova, infatti, altresì rammentare come i minori, gli interdetti e gli inabilitati (cfr. il paragrafo 3.2., capitolo terzo, del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015) non s'intendano decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione qualora, entro tale termine, non si siano conformati alle norme che il codice civile all"uopo generalmente prevede.

Così, qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età,

"l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.)" (Cass., sez. II, 23 agosto 1999, n. 8832, GCM, 1999, 1826).

L'art. 489 c.c., pertanto, non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, il diritto di rinunciarvi, al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario, nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, in guisa da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis (così Cass., sez. II, 19 luglio 1993, n. 8034, GCM, 1993, 1200); attenzione a non fraintendere, però: l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita, è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede!

Pertanto, mancando l"accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario, il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d'inventario; lo stesso minore, invece, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità (Cass., sez. II, 27 febbraio 1986, n. 1267, GCM, 1986, fasc. 2); è così, inoltre, che il diritto dei creditori del "de cuius" di agire nei confronti del minore chiamato all'eredità è sottoposto

"alla condizione sospensiva dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ovvero del decorso del termine annuale dal raggiungimento della maggiore età dell'erede" (Trib. Ascoli Piceno, 29 ottobre 1985, GI, 1987, I,2,471).

Per fare un esempio concreto, in tema di successione ereditaria di minore, l'art. 489 c.c., il quale prevede la decadenza dal beneficio d'inventario solo al compimento di un anno dalla maggiore età, comporta che, entro tale termine, il minore stesso non acquista la qualità di un erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all'eredità, qualora il suo legale rappresentante, dopo aver accettato con beneficio, non abbia provveduto alla redazione dell'inventario nel tempo prescritto dall'art. 485 c.c., cosicché, ove la successione riguardi la partecipazione ad una società di persone, deve escludersi che il fallimento della società, dichiarato in pendenza del suddetto termine, possa implicare il fallimento del minore in qualità di socio, senza che rilevi il verificarsi dell'indicata decadenza in epoca posteriore, né il compimento, da parte del legale rappresentante, di atti di gestione della impresa durante la procedura di accettazione dell'eredità (Cass., sez. I, 11 luglio 1988, n. 4561 Dir. fall. 1989, II, 18); allo stesso modo, il minore chiamato all'eredità e in possesso dei beni ereditati, che sia in giudizio in qualità di convenuto, come soggetto esponenziale dell'eredità, si trova in una posizione di mera gestione processuale, la quale non preclude al suo rappresentante legale di accettare l'eredità col beneficio d'inventario, né a se medesimo di avvalersi del beneficio entro il termine previsto dall'art. 489 c.c. (così Cass. sez. III 10 novembre 1979, n. 5799, GCM, 1979, fasc. 11); naturalmente, il minore, il quale, raggiunta la maggiore età nel corso del giudizio, prosegua il giudizio stesso oltre il termine di un anno dalla maggiore età senza provvedere alle formalità di legge per l'accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, accetta tacitamente l'eredità senza il suddetto beneficio (Cass., sez. I, 29 marzo 1979, n. 1808, GCM, 1979, fasc. 3).




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