-  Gasparre Annalisa  -  23/08/2013

SUICIDIO IN CARCERE. NESSUNO E RESPONSABILE – Cass. pen. 6747/2013 – Annalisa GASPARRE

Si impicca alle sbarre di una cella: imputati con l'accusa di omicidio colposo la direttrice e lo psichiatra della casa circondariale, oltre a vari ufficiali e agenti di polizia penitenziaria accusati di abuso dei mezzi di disciplina per aver pestato il detenuto tre mesi prima e aiutato ad occultare la videocassetta di sorveglianza.

Tutti assolti.

Il detenuto soffriva di un disturbo personologico complesso diagnosticato nel 1995 e doveva essere trasferito all'ospedale psichiatrico, ma tale trasferimento tardava per ragioni burocratiche non addebitabili alla direttrice dell'istituto penitenziario. Il controllo "a vista" era stato revocato una settimana prima del tragico epilogo, sulla base della relazione dello psicologo del carcere che attestava una riduzione degli impulsi auto-aggressivi. Tuttavia, la direttrice aveva imposto una sorveglianza per il detenuto, con blindo aperto anche di notte.

Il giorno che precedeva il suicidio il detenuto, in preda ad una crisi, aveva messo a soqquadro la cella, distruggendo le suppellettili e barricandosi all'interno. La direttrice, anziché disporre un'azione di forza, aveva scelto di operare secondo un intervento prudente e pacificatore finalizzato a calmare il detenuto e a persuaderlo nel desistere dalla sua condotta violenza. Così acconsentiva all'avvocato di fiducia di entrare nella cella, come richiesto dal detenuto, scelta che si rivelava, nell'immediato, vincente, poiché risultava che il detenuto effettivamente si tranquillizzava. Il giorno dopo assumeva la terapia farmacologica, chiedeva un caffè e una sigaretta. Tutto sembrava rientrare nella "normalità".

Secondo i giudici di merito nessun addebito di colpa poteva riscontrarsi nella condotta degli operatori nella gestione e nella sorveglianza del detenuto "nei cui confronti era stato fatto tutto il possibile, sotto il profilo sia della vigilanza che del recupero di un corretto rapporto con lo stesso".

Del tutto comprensibile la reazione davanti all'assoluzione da parte dei parenti della vittima che censuravano la sentenza ritenendo gli operatori "colpevoli del delitto di omicidio colposo non avendo gli stessi, in violazione dei rispettivi doveri, adeguatamente vigilato ed operato al fine di prevenire ed evitare la morte del detenuto, che già in passato aveva dato segni di alterazione psichica - talché era stato disposto il suo trasferimento presso un ospedale psichiatrico giudiziario - e che aveva già tentato il suicidio". Secondo le parti civili il comportamento dei due imputati, ritenuto negligente ed indifferente, avrebbe causato, il suicidio del detenuto.

Forse la realtà è che il carcere "uccide" (speranze, futuro, corpo), anche senza poter individuare un "soggetto" colpevole.

 

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 maggio 2012 – 11 febbraio 2013, n. 6747

Presidente Marzano – Relatore Foti

Ritenuto in fatto

-1- B.L. , L.G. , Cu.Ma.Fr. , G.M. , S.P. , P.P. e G.C. , nelle rispettive qualità, la prima, di direttrice, gli altri di ufficiali o agenti della polizia penitenziaria, tutti in servizio, all'epoca dei fatti per cui è processo, presso la casa circondariale di Messina, sono stati tratti a giudizio per rispondere:

A) la B. ed il L. , unitamente a Pa.Gi. (psichiatra presso il predetto istituto, separatamente giudicato) del delitto di omicidio colposo in pregiudizio del detenuto C.A. , impiccatosi il (omissis) alle sbarre di una cella del reparto sosta del carcere;

B) la stessa B. , di avere occultato la videocassetta registrata dal sistema televisivo a circuito chiuso dell'istituto, contenente immagini del suicidio del detenuto, e di averne alterato il contenuto avendo artatamente suddiviso l'originale registrazione in due videocassette, in modo tale da far terminare il nastro alle ore 18,34,01 del (omissis) e far riprendere la video registrazione, con una seconda cassetta, alle ore 18,38,21;

C) ancora la B. , il Cu. ed il G. , di avere aiutato il L. ad eludere le investigazioni seguite al suicidio, avendo occultato (B. ) ovvero taciuto (Cu. e G. ) l'esistenza della videocassetta.

D) S. , P. e G. , di abuso dei mezzi di disciplina, in relazione alle lesioni cagionate, il (omissis) , al C. , colpito con pugni e calci.

-2- Con sentenza del 13 dicembre 2007, il giudice monocratico del Tribunale di Messina ha assolto tutti gli imputati dai reati rispettivamente contestati perché il fatto non sussiste.

-3- Impugnata, ai fini civili, detta sentenza dalle parti civili C.S. e M.S. e, in via incidentale, dal responsabile civile Ministero della Giustizia, la Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 15 novembre 2010, ha confermato la decisione assolutoria del primo giudice.

La corte territoriale ha quindi ribadito, riportandosi anche alla motivazione della sentenza di primo grado, anzitutto, che nessun addebito di colpa poteva riscontrarsi nella condotta della B. e del L. nella gestione e nella sorveglianza del C. , nei cui confronti era stato fatto tutto il possibile, sotto il profilo sia della vigilanza che del recupero di un corretto rapporto con lo stesso. La medesima corte ha anche sostenuto, in relazione alle altre contestazioni descritte nei restanti capi d'imputazione, che non erano stati acquisiti in atti elementi idonei a dimostrare la fondatezza delle altre accuse rivolte alla stessa B. ed agli altri coimputati. Ciò con riguardo sia agli abusi perpetrati sul detenuto nell'(omissis), sia all'episodio dell'occultamento e dell'alterazione della video cassetta, posto che l'ipotesi della duplicazione della cassetta originaria non ha trovato, secondo il giudice del gravame, riscontri di sorta, mentre il vuoto riscontrato nella registrazione doveva attribuirsi al cambio della cassetta precedente con un'altra; nessun riscontro era emerso, altresì, a sostengo delle accuse di favoreggiamento.

-4- Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione, per il tramite del comune difensore, le parti civili C.S. e M.S. che, con unico motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, travisamento dei fatto.

Dopo avere richiamato, ed in parte riportato nel ricorso, le dichiarazioni rese da diversi testi in dibattimento, le PC ricorrenti sostengono che la corte territoriale non ha correttamente interpretato i dati probatori emersi in dibattimento, né ha adeguatamente esaminato gli argomenti da esse articolati con i motivi d'appello, sostanzialmente ignorati. Una corretta disamina delle emergenze probatorie in atti e degli argomenti esposti nei motivi d'appello avrebbe indotto il giudice del gravame a ritenere gli imputati colpevoli dei delitti rispettivamente contestati.

In particolare, la B. ed il L., colpevoli del delitto di omicidio colposo non avendo gli stessi, in violazione dei rispettivi doveri, adeguatamente vigilato ed operato al fine di prevenire ed evitare la morte del detenuto, che già in passato aveva dato segni di alterazione psichica - talché era stato disposto il suo trasferimento presso un ospedale psichiatrico giudiziario - e che aveva già tentato il suicidio. Il comportamento dei due imputati, ritenuto negligente ed indifferente, avrebbe causato, si sostiene nel ricorso, la morte del C.; mentre non può non ritenersi sospetto, soggiungono i ricorrenti, il vuoto di registrazione emerso nelle videocassette (consegnate alla PG solo a distanza di mesi dal fatto e dopo che della loro esistenza si era venuti a conoscenza grazie ad alcune conversazioni ambientali registrate) e riguardante un periodo di circa quattro minuti a ridosso del suicidio.

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati ai limiti dell'inammissibilità.

-1- Denunciano sostanzialmente le ricorrenti, sia pure attraverso il richiamo a tutti i motivi di ricorso per cassazione proponibili ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. a), b), c), e), il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della illogicità che, si sostiene nel ricorso, aggraverebbe quelle che vengono definite carenze argomentative rilevate nella sentenza impugnata. Sentenza che sarebbe caratterizzata anche da imprecisioni ed omissioni inerenti la prova testimoniale che determinerebbero il travisamento dei fatti processualmente accertati.

Orbene, occorre anzitutto precisare che il "travisamento del fatto" resta non deducibile nel giudizio di legittimità, pur dopo la modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; è, viceversa, consentito dedurre il vizio del "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi concretamente sussistano (Cass. nn. 27429/06, 39048/07, 25255/12).

Tanto premesso, occorre altresì rilevare, in tema di vizio motivazionale, che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile nella sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. È stato, altresì, affermato che il vizio è presente nella ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dalle parti civili ricorrenti, che in generale ripropongono questioni già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, pur nella sua sinteticità, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, alle quali hanno costantemente fatto riferimento e che hanno ripetutamente richiamato, i giudici del gravame hanno esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

Essi hanno dunque ribadito che gli elementi probatori acquisiti non consentivano di ritenere provata la tesi accusatoria con riguardo a nessuna delle fattispecie ipotizzate e nei confronti di nessuno degli imputati.

-2- Con riferimento al delitto di omicidio colposo, la corte territoriale ha rilevato, riguardo alla posizione della B., che nessuna condotta omissiva poteva esserle addebitata, avendo la stessa direttamente e costantemente seguito l'evolversi degli avvenimenti, che vedevano il detenuto - che presentava condizioni psicologiche alterate dovute, secondo quanto precisato dal giudice di primo grado, ad un "disturbo personologico complesso", diagnosticato fin dal 1995 - in preda ad una violenta crisi che lo aveva indotto a mettere a soqquadro la cella, a distruggerne le suppellettili ed a barricarvisi dentro rifiutando qualsiasi contatto con il personale penitenziario. In tale situazione, del tutto corretta ed opportuna è stata ritenuta dai giudici del merito la decisione della direttrice di evitare un'azione di forza, dalle conseguenze imprevedibili, e di optare per un intervento prudente e pacificatore, teso a calmare il detenuto ed a convincerlo a desistere dalla sua condotta violenta.

A tale esigenza, evidentemente, rispondeva la decisione della B. di non ordinare la rimozione del barricamento, di convocare con urgenza l'avv. Paratore, con il quale il detenuto aveva chiesto di avere un colloquio, e di consentirne l'accesso in reparto, fino alla cella del detenuto. Decisione che gli stessi giudici del merito hanno giustamente ritenuto opportuna e che è stata incomprensibilmente contestata dalle PC ricorrenti che avrebbero addirittura preferito, si legge nel ricorso, un'azione di forza verso il proprio congiunto.

Detta decisione, peraltro, si è dimostrata, nei fatti, la più giusta, poiché la presenza dell'avv. Paratore ed il colloquio dallo stesso avuto con il C. , avevano tranquillizzato il detenuto, che aveva rimosso dalle sbarre gli oggetti che ostacolavano l'apertura del cancello.

I ripetuti riferimenti delle ricorrenti al barricamento ed alle conseguenze che lo stesso avrebbe avuto per il presunto ritardo che avrebbe determinato nei soccorsi al C., si presentano, quindi, del tutto ingiustificati ed irrilevanti in termini d'accusa per il drammatico evento verificatosi, anzitutto perché, secondo i giudici del merito, non contraddetti sul punto, tale barricamento era stato spontaneamente rimosso dopo l'intervento dell'avv. Paratore, quindi, perché, essendo costituito da stracci ed altro materiale facilmente rimovibile, esso non avrebbe in nessun caso creato ostacoli al pronto intervento degli agenti (lo stesso avv. Paratore, secondo quanto sostenuto dal primo giudice, ha ricordato la presenza di un asciugamani e di un fazzoletto legati alle sbarre orizzontali del cancello). In proposito, d'altra parte, le censure proposte dalle ricorrenti si presentano anche generiche ed aspecifiche rispetto alle argomentazioni ed alle osservazioni articolate nella sentenza impugnata.

Nella serata del (omissis) , secondo i giudici del merito era dunque ritornata la calma, protrattasi anche nella mattinata e nel pomeriggio del ..., allorché il detenuto è apparso tranquillo e collaborativo, tanto da avere assunto la terapia farmacologica prescrittagli e da avere persino chiesto un caffè, prontamente portatogli da un agente. Ancora alle ore 19 del (omissis) , secondo quanto sostenuto dagli stessi giudici, il C. si presentava tranquillo e collaborativo, al punto da avere chiesto che gli venisse accesa una sigaretta.

Tale situazione di calma era emersa, d'altra parte, non solo dalle testimonianze rese dal personale penitenziario, ma anche dalle immagini videoregistrate che, seppur frammentarie (non essendo fisse le riprese, bensì cicliche) e non riferite all'interno della cella, tuttavia documentavano, secondo i giudicanti - ancora una volta non contraddetti dalle ricorrenti - che nel corso del pomeriggio del (omissis) , fino a qualche minuto precedente il suicidio, il C. era tranquillo, tanto che gli agenti potevano avvicinarsi al cancello della cella senza che vi fossero reazioni di alcun genere da parte del detenuto.

Ingiustificate sono state, quindi, legittimamente ritenute dai giudici del merito le accuse rivolte alla B. , che era sollecitamente intervenuta e, senza compiere pericolose azioni di forza, che avrebbero quantomeno prodotto il risultato di esacerbare ancora di più l'animo del detenuto, era riuscita, grazie anche all'intervento dell'avv. Paratore, a convincere il detenuto a desistere dal proprio comportamento. Era, stato, peraltro, già da alcuni giorni richiesto il trasferimento del C. presso un OPG, e si era in attesa della relativa autorizzazione ministeriale.

Altrettanto ingiustificati, alla luce delle emergenze probatorie, sono i sospetti riferiti alla condotta della direttrice con riguardo alle videoriprese ed alle relative cassette di registrazione. Ciò non solo perché dagli accertamenti tecnici svolti su dette cassette è stata esclusa qualsiasi manomissione, né solo perché l'interruzione di quattro minuti della registrazione era stata probabilmente causata dal cambio della cassetta, ma anche perché il periodo di interruzione non rientrava nell'orario in cui il C. aveva compiuto il proprio insano gesto.

È stato, invero, sostenuto dai giudici del merito, e ribadito dalle stesse ricorrenti, che l'interruzione è avvenuta tre le ore 18.34,01 e le ore 18.38,21, laddove il detenuto ha messo in atto il proprio insano gesto certamente dopo le ore 19, ora in cui lo stesso è stato visto all'interno della sua cella in condizioni di tranquillità, almeno apparente; l'arco temporale che ha riguardato l'interruzione è risultato, cioè, estraneo alla vicenda oggetto del procedimento.

E dunque, del tutto infondato è stato giustamente ritenuto dai giudici del merito il sospetto che le cassette fossero state manomesse, sul presupposto che la videoripresa avesse registrato immagini compromettenti. Certo, non ha convinto gli stessi giudici il ritardo con il quale la B. ha consegnato dette cassette, solo dopo essere stata invitata a farlo avendone gli inquirenti scoperto la presenza, e tuttavia tale comportamento legittimamente è stato ritenuto irrilevante in termini d'accusa, anche alla luce degli esiti degli eseguiti accertamenti tecnici.

Per il resto, i ritardi del trasferimento del detenuto all'ospedale psichiatrico giudiziario, tempestivamente richiesto, non sono certo addebitagli alla direttrice dell'istituto, così come la revoca del "controllo a vista" del detenuto, disposto, il ..., a seguito di proposta dello psichiatra del carcere, in considerazione, si legge nella sentenza di primo grado, della "riduzione degli impulsi auto aggressivi". Proposta, si legge ancora in detta sentenza, solo in parte accolta dalla B. , che ha disposto che il detenuto fosse sottoposto "a grandissima sorveglianza, con blindo aperto anche di notte, che vigilerà per l'intero arco delle ventiquattrore". Mentre il richiamo delle ricorrenti al mancato trasferimento nell'infermeria del carcere certo nulla aggiunge in tesi d'accusa, anche perché avrebbe dovuto anzitutto accertarsi la fattibilità e la necessità di un tale spostamento, oltre che la disponibilità del detenuto a spostarsi in altro reparto che non fosse quello, secondo quanto hanno sostenuto i giudici del merito, di un ospedale psichiatrico giudiziario.

-3- Genetiche e non meno infondate sono le censure relative all'assoluzione del L. , al quale le PC ricorrenti imputato la mancata "sorveglianza a vista", senza considerare che detta misura era stata revocata e sostituita con la "grandissima sorveglianza", alla quale non risulta che lo stesso si sia sottratto. Sul punto, peraltro, il giudice del gravame ha sostenuto, senza essere contraddetto dalle ricorrenti e richiamando quanto videoregistrato, che il L. aveva regolarmente svolto nei confronti del detenuto la sorveglianza prescritta e che non erano emersi comportamenti negligenti allo stesso imputabili. Giudizio in tal senso più diffusamente espresso dal giudice di primo grado.

-4- Giustamente, quindi, alla luce di tali emergenze probatorie, i giudici del merito hanno ritenuto di assolvere la B. ed il L. dal delitto di omicidio colposo, nonché la stessa B. e gli agenti Cu. e G. dai reati di occultamento della videocassetta e di favoreggiamento rispettivamente contestati.

-5- Negli stessi termini deve concludersi con riguardo all'accusa di abuso dei mezzi di disciplina ai danni del detenuto, contestato agli agenti S. , P. e G. , in relazione ai quali il giudice del gravame, ancora richiamando la sentenza di primo grado, ha ribadito la mancanza di elementi idonei a sostenerla. In relazione a tale vicenda, peraltro, lo stesso giudice ha segnalato, senza essere stato contraddetto dalle ricorrenti, che sul punto non era stato neanche proposto appello.

-6- Orbene, per concludere, a fronte di un'analisi accurata della drammatica vicenda oggetto di esame e di una coerente valutazione delle emergenze processuali da parte dei giudici del merito, le censure ed osservazioni articolate nei ricorsi nulla aggiungono alla tesi d'accusa e si risolvono, per buona parte, nel tentativo di proporre una diversa interpretazione di dette emergenze, non consentita nella sede di legittimità.

Spesso, d'altra parte, le ricorrenti, con le loro osservazioni, sembrano ignorare circostanze ampiamente emerse e valorizzate dai giudici del gravame - come l'avvenuta spontanea rimozione, da parte del C. , dei legacci annodati alle sbarre del cancello della sua cella, l'irrilevanza delle videoregistrazioni nei termini intesi nel ricorso, essendo le rilevate interruzioni relative ad un arco temporale diverso da quello in cui si è verificato il tragico evento-, ovvero intestardirsi con argomenti palesemente incongrui - come l'ostinata ed assurda pretesa di procedere ad un'azione di forza in una situazione tanto delicata e densa di pericolo per lo stesso detenuto, o come il riferimento a dichiarazioni incerte di qualche teste, che in sostanza aveva solo manifestato dei sospetti o delle semplici opinioni personali.

-7- In definitiva, i ricorsi devono essere rigettati e le parti civili ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film