-  Crovetto Monica  -  12/08/2014

SUL PATTO DI PROVA - Cass. 17591/2014 - Monica CROVETTO

La Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto da un lavoratore volto ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ex art. 18 Legge n. 300/1970, sul presupposto che il patto di prova contenuto nel contratto di assunzione doveva ritenersi nullo per difetto di forma, in quanto privo delle specifiche mansioni e per divergenza tra quelle indicate nel contratto medesimo (responsabile dell'ufficio tecnico) e quelle in concreto svolte (addetto all'ufficio tecnico). La Corte d'Appello rilevava come dovesse essere valutato di volta in volta se la previsione contrattuale fosse sufficientemente determinata, ovvero se consentisse al lavoratore di conoscere le mansioni di svolgere e se nel periodo di prova fosse effettivamente consentito allo stesso lo svolgimento di tali compiti. Per la Corte, inoltre, era a tal fine sufficiente il mero riferimento alle declaratorie contrattuali, purchè il lavoratore fosse in grado di "conoscere il suo campo di azione e, quindi, l'oggetto della prova". La Cassazione, con la sentenza n. 17591 del 4 agosto scorso, conferma la pronuncia di secondo grado. Ricordiamo che il patto di prova trova la sua disciplina nell'art. 2096 cod. civ. Dice la Corte, "il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, che, tuttavia, specie quando trattasi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, non debbono necessariamente essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili (cfr. Cass. 27.1.2011 n. 1957)". Prosegue poi la sentenza: "la specifica indicazione delle mansioni ... può essere operata anche 'per relationem' alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico (cfr. Cass. 20.5.2009 n. 11722)".




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