-  Antonio Arseni  -  21/04/2016

Sul risarcimento dei danni causati dalla rottura di un rapporto sentimentale. Antonio Arseni

Le conseguenze dannose di quello che viene definito mal d"amore, dovute per la fine di una relazione affettiva tra fidanzati, i quali si sono vicendevolmente scambiati una promessa di matrimonio, sono riparabili attraverso il solo rimborso delle spese sostenute in vista del matrimonio non celebrato e la restituzione dei doni fatti, con esclusione di ogni altra forma di riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella convivenza more uxorio, in caso cessazione del ménage familiare, in assenza di previsioni contrattuali, è possibile riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale al convivente per le sofferenze subite in ragione dell"immotivato  abbandonato da parte del partner?

 

"Non essere amati è una sofferenza grande, però non la più grande. La più grande è non essere amati più" (M. Gramellini)

Le storie d"amore possono finire. È normale ed è poco male quando ci si lascia di comune accordo. Quando, invece, si è lasciati, ciò provoca forte dolore, angoscia, frustrazioni che possono determinare gravi sofferenze a livello emotivo.

Esse possono manifestarsi attraverso un persistente umore triste od irritabile, attraverso mutamenti significativi nelle normali abitudini di vita quotidiana, che comportano difficoltà nei movimenti, inappetenza ed insonnia, difficoltà nel pensare e ricordare,  la mancanza di interesse o piacere nelle attività che, invece, prima interessavano e che  ora non si ha più voglia di fare, sensi di colpa, di inutilità, di vuoto e finanche di mancanza di ogni speranza per il futuro.  Spesso accade che alla condizione di malinconia si accompagni l"insorgere  di dolori fisici generalizzati,  di mal di testa o  problemi di digestione, ed ancora, preoccupanti e ricorrenti pensieri di morte o di suicidio: tutti sintomi tipici dei disturbi depressivi.

Le statistiche indicano nella depressione in generale ed in quella riconducibile ad una delusione amorosa, due dei maggiori rischi  di suicidio.

Ora l"interrogativo che il giurista (e non solo) si pone è se a fronte di tali sintomatologie, che possono sfociare in vere e proprie patologie medico-legalmente accertabili , un pregiudizio di tipo biologico ovvero morale (nella sua accezione di sofferenza interiore) od esistenziale (nella sua accezione di mutamento delle relazioni di una vita che cambia) - così come magistralmente definite nei più recenti interventi nomofilattici della Cassazione (v. ex multis sentenza 11859/2015 e 23793/2015) e raggruppati nella c.d. macrocategoria del danno non patrimoniale, del tutto risarcibile mercé la nota rilettura costituzionalmente orientata dell"art. 2059 CC - si possa ipotizzare per la vittima del c.d. mal d"amore un ristoro dal punto di vista non patrimoniale oltre quello di natura patrimoniale che, come vedremo, si fonda su alcune disposizioni del Codice Civile relative alla c.d. promessa di matrimonio.

La questione è se si può esportare il riferimento normativo di cui all"art. 2043 CC (per cui ogni fatto doloroso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) ai casi in cui il pregiudizio non patrimoniale sia riconducibile alla rottura del fidanzamento, alla stregua del rilievo che ogni ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, dal quale conseguono pregiudizi non  suscettibili di valutazione economica, è meritevole di essere riparato integralmente.

Orbene, la risposta che fornisce la giurisprudenza oltremodo consolidata, nonché la maggioranza della dottrina, è nel senso che la mera relazione tra fidanzati è fondata su un libero e spontaneo impegno, evidenziandosi che non esiste alcuna norma che imponga la prosecuzione del rapporto, sicché non sarebbe ipotizzabile alcun tipo di danno contra ius, anche in caso di rottura ingiustificata della relazione sulla base del noto principio secondo cui volenti non fit  iniura (v. ex multis Cass 15/04/2010 n° 9052; Cass. 8 e 9 del 02/01/2012; Tribunale di Bari 28/09/2006 n° 2390 in Rep. Lex 24; Tribunale di Roma 12/01/2015 in Red. Giuffré 2015; Tribunale di Monza 06/06/2006 in Red. Giuffré 2006).

Ciò non toglie, in alcuni casi eccezionali, che la rottura del rapporto affettivo  si accompagni a circostanze idonee a costituire un illecito ex art. 2043 CC, per cui non vi è ragione alcuna per negarne la risarcibilità in quanto penalmente rilevanti.

Si tratterebbe di quelle situazioni, per così dire, "di contesto" cioè quando percosse, lesioni, minacce, truffe, si consumano in quel momento in cui i due fidanzati si stanno lasciando o  quando già si sono lasciati. Ma in questi casi, la fattispecie generatrice della responsabilità aquiliana non risiede nell"abbandono in sé per sé, che quindi non può costituire il titolo della pretesa fatta valere, ma in quelle circostanze esterne che colorano la decisione di porre fine alla relazione affettiva, ma esterna di per sé alla scelta di troncare un rapporto affettivo.

Si pensi, ad esempio, al rancore di uno dei fidanzati che dopo aver saputo della volontà del partner di rompere ogni relazione affettiva lo inviti, minacciandolo, di rinunciare alla idea o scoperto "un tradimento", con un'altra persona, lo percuote per "fargliela pagare" come si dice nel gergo. Oppure nel caso di colui che si avvale del fidanzamento per ottenere dalla donna l"assenso all"amplesso, la quale ha diritto ad ottenere il risarcimento dell"ingiusto danno sofferto (Cass. 08/07/1993 n° 7493; Cass. 10/08/1991 n° 3831; contra  Tribunale di Pisa 03/02/1976 in Foro.it, 1976,1,961 e Tribunale di Verona 29/01/1982 op. cit. 131, secondo cui non esistendo norme di legge che sanciscano, nei rapporti attinenti alla sfera sessuale, il rispetto dei canoni di libertà, correttezza e buona fede,  non si ravviserebbe una violazione dell"art. 2043 CC e tantomeno  una responsabilità per inadempimento).

In tali casi, è l"episodio "di contorno" che può essere risarcito sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello extra patrimoniale, purché specificamente allegato e soprattutto compiutamente provato.

Quindi, nessun danno può essere risarcito per quella che si suol dire perdita di un amore, allorché questa consegue alla decisione, libera, di porre fine ad una relazione sentimentale che, ancorché  adottata senza giustificato motivo, non potrebbe giammai essere considerata antigiuridica, poiché non è non iure, e pertanto non potrà mai essere produttiva di danni ingiusti.

Va subito precisato, salvo riprendere l"argomento nel prosieguo, che le superiori motivazioni sono indicate per escludere la possibilità di avanzare pretese risarcitorie per la cessazione della convivenza more uxorio, semprechè non vi siano previsioni contrattuali  attraverso cui i conviventi abbiano regolamentato  il rapporto.

Detto questo, approfondendo nello specifico il tema della c.d. rottura del fidanzamento - che può avvenire poco dopo la promessa o addirittura il giorno prima delle nozze, in un caso effettivamente esaminato dalla Cassazione nella decisione 02/01/2012 n° 9 - deve ricordarsi che il nostro Codice Civile disciplina specificamente le conseguenze della rottura del fidanzamento, cui è stata accompagnata una promessa di matrimonio rimasta inadempiuta, che consistono (v. art. 81 C.C.), secondo il tradizionale e consolidato indirizzo della giurisprudenza, nella possibilità del partner "lasciato" di riavere restituiti i doni fatti in vista del matrimonio (art. 80 CC) e quella di ottenere il risarcimento dei danni per le spese sostenute e riguardo alle obbligazioni avvenute nell"ipotesi di promessa di matrimonio formale, non potendo essere incluso (come già anticipato) anche il risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale) giacché il ripensamento, che sostanzia in pratica il mancato adempimento di una promessa di matrimonio, non costituisce alcun illecito ed è espressione del diritto fondamentale della libertà a contrarre matrimonio e, come dice autorevole dottrina (G. Oberto, voce Promessa di matrimonio in  Digesto Cod. Civ. Torino, 1997, vol. XV p. 399) "è esperienza di una massima di ordine pubblico munito della garanzia dell"art. 2 Costituzione".

Quindi, chi manda a monte un matrimonio già programmato, sulla base di una promessa ufficializzata formalmente, secondo le prescrizioni di cui all"art. 81 CC (atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni matrimoniali) se non risponde dei danni non patrimoniali però è tenuto a risarcire quelli patrimoniali consistenti, alla luce di detta disposizione, nelle spese fatte e nelle obbligazioni contratte a causa della promessa stessa, purché la relativa ricusazione non sia assistita da un giustificato motivo.

Il risarcimento previsto dall"art. 81 CC non è ritenuto conseguenza di un inadempimento contrattuale (o precontrattuale) posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico fra le parte,  né il c.d. ripensamento è da ritenersi sanzionato a titolo di responsabilità extracontrattuale, costituendo esso piuttosto espressione di una libertà fondamentale che l"Ordinamento tutela in modo assoluto e che deve considerarsi immune da qualsiasi  coartazione, anche soltanto indiretta (v. Cass. 15/04/2010 n° 9052).

La fattispecie della promessa di matrimonio, esclusa la natura negoziale, secondo la dottrina maggioritaria si configurerebbe alla stregua di un "atto giuridico in senso stretto", laddove per atto deve intendersi qualsiasi comportamento volontario e consapevole capace di rilevare "quale mero presupposto di effetti rigidamente preordinati dalla legge" (G. Oberto, La promessa di matrimonio fra passato e presente, Cendon 1996, pag. 198; M. L. Loi, voce Promessa di matrimonio, diritto civile in Enc. Dir. Giuffré 1988, XXXVII p. 89).

Dunque, il rifiuto di adempiere  ad una promessa di matrimonio (formalizzata) è un comportamento lecito ma che tuttavia può comportare un pregiudizio risarcibile, pur se limitatamente, secondo i criteri di cui all"art. 81 CC (spese fatte ed obbligazioni contratte in vista del matrimonio) esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento.

Sembrerebbe che la disposizione in esame realizzi una contraddizione in termini laddove si consideri la clausola generale dell"art. 2043 CC, che presuppone invero un fatto antigiuridico. In ogni caso, qui è il legislatore che autorizza una simile soluzione (una eccezione alla regola, sancita da una norma speciale che introduce nell"Ordinamento una ipotesi di responsabilità ex lege - v. Cass. 10/08/1991 n° 8733; Tribunale di Monza 06/06/2006 in Red. Giuffré 2006; Cass. 15/04/2010 n° 9052; Tribunale di Cagliari 12/02/2016 n° 487 in Il Sole 24 Ore Mass. rep. Lex 24), permettendo al promittente di revocare la proposta (comportamento lecito) ma tutela anche la persona che ha prestato ragionevole affidamento a quella proposta e che per questo è stata indotta a fare una certa tipologia di spese.

Queste vanno rimborsate perché se è giusto salvaguardare la piena libertà di ognuno di contrarre o non contrarre il matrimonio, purché sorretta da giustificato motivo, è altrettanto giusto che il danno subito dal contraente incolpevole abbia doverosa attenzione.

La riparazione conseguente al fatto che uno dei  due fidanzati abbia cambiato idea, sarà parametrata sulla base di un criterio di proporzionalità della situazione economica del soggetto ricusante la promessa di matrimonio nonché di un criterio di necessarietà (ad esempio se quella spesa poteva essere sostituita con altra minore che l"altra parte si sarebbe potuta permettere).

Normalmente si tratta delle spese di viaggio, di preparazione di oggetti destinati a servire solo in occasione del matrimonio,  di prenotazione del pranzo di nozze ecc., che danno l"idea del c.d. danno emergente.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che possono considerarsi risarcibili non solo le spese strettamente connesse alla celebrazione del matrimonio, ma anche quelle fatte in vista dello stesso e che sono legate ad esso da un nesso eziologico (v. Cass. 15/10/2015 n° 20889) come ad esempio quelle contratte per la sistemazione ed arredamento della casa coniugale.

La riparazione, oltre ad essere rapportata al c.d. interesse negativo, come accennato, è condizionata alla insussistenza dei giusti motivi del ripensamento, che vanno individuati nel venir meno alla parola data, nella violazione cioè di regole di correttezza ed autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente rilevanti in ragione della libertà di ricusazione della promessa matrimoniale. Essi vanno provati dal promittente che si è reso inadempiente. Così, ad esempio, possono costituire giusti motivi, la perdita del posto di lavoro, l"insorgenza di una malattia grave prima ignorata, la esistenza certa di precedenti morali riprovevoli, la mancata dispensa, in generale, di un impedimento cui era stato subordinato l"impegno, un grave lutto in famiglia, la scoperta di una relazione sentimentale con altra persona tutt"ora in corso o il disvelarsi di comportamenti immorali.

L"obbligo risarcitorio si estende anche a quelle spese, come accennato, riconducibili alla promessa nel senso che da questa traggono la loro giustificazione, capace di abbassare le naturali difese che ciascuno pone a tutela della propria integrità psicologica ed economica.

Trattasi di quei casi in cui uno dei soggetti promittenti , in mala fede, fa assumere obbligazioni e fa sostenere spese che non corrispondono  ad un reale progetto matrimoniale ma sono piuttosto frutto di leggerezza da parte di chi normalmente pone fiducia con chi deve unirsi in matrimonio (in questo senso v. Tribunale di Genova 17/01/2004 n° 198 in Il Sole 24 Ore, Mass. Rep. Lex 24).

In argomento, particolarmente interessante  è una pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria 12/08/2003 (in Il Sole 24 Ore Mass. Rep. Lex 24), secondo cui in tema di risarcimento dei danni per rottura ingiustificata della promessa di matrimonio, la delimitazione del danno risarcibile posta dall"art. 81 CC, con riferimento alla condizione delle parti, è fondata sui principi della compensatio lucri cum damno e del divieto dell"indebito arricchimento, per cui nella determinazione del danno risarcibile va detratto l"ammontare del valore dei beni che siano ancora utilizzabili dal  fidanzato non inadempiente ovvero da quelli dai quali sia comunque ricavabile una utilità economica.

 

Abbiamo in precedenza detto come non sia contra ius il comportamento di colui che rompe un fidanzamento, il quale sarebbe chiamato a rimborsare le sole spese occorse in vista del matrimonio, rispondendo anche delle obbligazioni all"uopo contratte purché il recesso sia giustificato e, quindi, non possa essere in assoluto risarcibile al di fuori del c.d. interesse negativo .

Tuttavia le evidenze sopra ricordate ci permettono di fare delle precisazioni , al riguardo, che ci sono consentite dalla dottrina e giurisprudenza.

 

Abbiamo anche già detto di quelle situazioni "di contorno" che potrebbero aprire la strada ad un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che però non scalfisce il principio della irrisarcibilità al di fuori dei limitati casi di cui all"art. 81 CC; vi è da aggiungere ,ora, che una parte della dottrina riconosce la possibilità, invero esclusa graniticamente dalla giurisprudenza, di un risarcimento del danno patrimoniale, nella specie di quello derivante dal mancato guadagno in ipotesi in cui l"aspettativa del matrimonio risulti essere stata frustrata dal comportamento colpevole di uno dei fidanzati.

In questo senso, vedasi ad esempio Santosuosso (Il matrimonio in commentario del Codice Civile della Persona e della Famiglia, tomo I, Torino 1966,20 e segg.) il quale è favorevole al riconoscimento del mancato guadagno di colui che, risiedendo abitualmente in altra città, abbia, in vista del celebrando matrimonio, rassegnato le dimissioni per avvicinarsi al partner, ovvero di chi abbia inutilmente rinunciato ad un avanzamento di carriera implicante il trasferimento.

In giurisprudenza si cita, ad esempio, il caso esaminato dal Tribunale di Palermo 02/06/1998 (in Massimario Rep. Lex 24) secondo il quale non è configurabile il risarcimento dei danni patrimoniali da perdita di chance considerato che l"attuale ruolo svolto dalla donna all"interno della famiglia non consente di ritenere che dallo status di coniuge la donna possa ottenere un sostanziale miglioramento delle proprie condizioni economiche.

In questo senso, vedasi anche Tribunale di Ascoli Piceno 04/02/2002 (in Rep. Foro.it, 2003, voce Matrimonio n° 79) che categoricamente esclude in capo al promittente, resosi inadempiente, l"obbligo di ogni altro ipotizzabile risarcimento del danno (al di fuori dell"art. 81 CC), ivi incluso quello relativo alla eventuale perdita o diminuzione della illibatezza, della possibilità di contrarre altro matrimonio o della reputazione sociale del destinatario della promessa (in questo senso v. anche Oberto, voce Promessa di Matrimonio, op. cit. p. 410).

È bene ricordare che l"azione ex art. 81 CC è soggetta al termine di decadenza di un anno, decorrente dal giorno del rifiuto a contrarre il matrimonio.

Quanto qui esposto vale per la promessa di matrimonio solenne, cioè quella fatta per atto pubblico o scrittura privata o proceduta dalle pubblicazioni di legge.

Ma il nostro Codice prevede, per così dire, una promessa minore (con restituzione dei soli doni in caso di rottura del fidanzamento ex art. 80 CC), che non è "qualificata" per essere subordinata ai requisiti di forma, ma si considera semplice , dato che detti requisiti mancano.

Anche la promessa di matrimonio semplice è considerata un atto giuridico in senso stretto che, pur escludendo la natura negoziale, la sola idonea a provocare il relativo effetto tipico di vincolare le parti, è comunque un fatto socialmente rilevante ma  pregiuridico, ossia che non viene considerato rilevante in questo momento, ma in un momento successivo, all"esito della costituzione del vincolo coniugale (v. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Cendon 2004 p. 167). Ed, invero, la restituzione dei doni tra fidanzati (come afferma la dottrina appena citata) non costituisce effetto giuridico della promessa di matrimonio "poiché l"obbligo restitutorio deriva non già dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio che è un fatto ben diverso ed autonomo dalla promessa stessa".

La promessa semplice non è fonte di alcun danno per la mancata celebrazione del matrimonio.

In caso di rottura del fidanzamento, "presupposto per l"esercizio dell"azione di restituzione dei doni (anch"essa sottoposta al termine di decadenza di un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti) - che l"art. 80 CC riconosce al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra persone capaci che tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole o che sia unilaterale - è la circostanza che i doni siano stati fatti a causa della promessa di matrimonio, cioè sulla presupposizione della celebrazione del futuro matrimonio senza necessità di una particolare formula, né pubblicità della promessa, conseguendo il diritto alla restituzione per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato contratto e senza alcuna rilevanza delle cause del mancato consenso matrimoniale" (così Cass. 08/02/1994 n° 1260; Cass. 02/05/1983 n° 3015).

Quanto all"inquadramento giuridico, i doni tra fidanzati non sarebbero equiparabili alle donazioni rimuneratorie né alle liberalità d"uso, trattandosi invece di vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e forma previsti dalla legge.

Peraltro, la modalità del donativo tra fidanzati, da apprezzare nel caso concreto sulla base della capacità economica del donatore, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente e tra soggetti capaci in base alla mera traditio. La ratio della giusta loro restituzione, in casi di matrimonio mancato, consisterebbe nella opportunità di rimuovere, per quanto è possibile, i segni di un rapporto affettivo che non è giunto a compimento (v. Cass. 08/02/1994 n° 1260).

Riprendendo il tema, già anticipato, della tutela risarcitoria riservata alla convivenza more uxorio, va detto che essa , a differenza del fidanzamento, è caratterizzata da una stabile e duratura comunanza di vita ed affetti che ricalca la struttura essenziale della famiglia fondata sul matrimonio: una vera e propria formazione  sociale volta a favorire lo sviluppo e la piena realizzazione della persona, contemplata dall"art 2 della Cost., fondata sulla solidarietà reciproca, anche se la famiglia di diritto, fondata sul matrimonio, rappresenta, in base all"art 29 Cost., la forma di convivenza privilegiata e più socialmente rilevante (v. Corte Costituzionale 404/1988).

E" importante dire, per i conseguenti effetti sul piano giuridico, che al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità  che conferisce un  certo grado di certezza alla relazione(v Cass. 4/4/1998 n. 3503).

Detto questo, va ricordato che una corrispondente regola, come  nella esaminata ipotesi di donativi fra fidanzati (art.80 cc), non è riscontrabile nella convivenza more uxorio, considerato che le elargizioni patrimoniali fra i conviventi sono coperte da quello che in dottrina (Oberto) è stato definito "ombrello" della obbligazione naturale, (ex art 2034 c.c.), però solo in quanto rispondenti al criterio della proporzionalità (Cass. 13.3.2003 n. 3713)

In buona sostanza, l"attuale assetto giurisprudenziale è orientato a ritenere non ripetibili le attribuzioni patrimoniali eseguite tra i conviventi more uxorio in quanto configurano adempimento di una obbligazione naturale, che trova la sua fonte in doveri di natura morale e sociale. Il tutto, però, a condizione che siano rispettati i  ricordati  principi di proporzionalità ed adeguatezza (v. Cass. 22.1.2014 n. 1277).

Qualora, invece, le attribuzioni patrimoniali non dovessero rientrare nei suddetti limiti , allora la applicazione della regola della irripetibilità potrebbe essere messa in discussione,  se ed in quanto l"attribuzione patrimoniale sia sorretta dall"animus donandi e rispettata la forma solenne del negozio di liberalità, per quelle elargizioni di non modico valore.E ciò attraverso l"azione di revocazione per sopravvenienza dei figli  (art 803 c.c.)  o per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) secondo i termini e condizioni della relativa disciplina giuridica.

A  questo punto, la nostra attenzione va posta sul c.d. punctum pruriens della risarcibilità del danno patrimoniale e non, conseguente alla cessazione della convivenza more uxorio  per abbandono del partner.

Orbene, in assenza di previsioni contrattuali che possano lecitamente regolamentare il rapporto di convivenza  tra le parti, la tesi della  responsabilità extracontrattuale da rottura (ingiustificata)  della unione di fatto è, " allo stato dell"arte",  non  di facile e pacifica  soluzione, non mancando chi la sostiene facendo  leva non tanto sulla interruzione  della convivenza in sé e per sé ma sulla violazione del dovere generale di solidarietà sociale ex art 2 della Costituzione, che si produrrebbe, per l"appunto, con la rottura della convivenza

Ed, invero, come già ricordato per le ipotesi della rottura del fidanzamento, anche nella cessazione della convivenza more uxorio la esclusione della tutela risarcitorie ex art. 2043 c.c è  normalmente giustificata dal fatto che, al pari della prima, la relazione fra  conviventi è fondata su di un libero e spontaneo impegno e nessuna norma di legge impone la prosecuzione del rapporto sicché non è ipotizzabile alcun tipo di danno contra jus , anche in caso di rottura ingiustificata del rapporto. Ciò, però, non toglie che l"illecito aquilano possa configurarsi in quelle situazioni eccezionali "di contorno" sopra accennate.

Sul punto, particolarmente significative sono  due sentente dei due più grandi Tribunali Italiani, Roma e Milano, rispettivamente, 17.12.2014 n.25319 e 13.3.2009 n. 3502, entrambe pubblicate su IL SOLE 24 ORE Mass. Rep. Lex 24, che hanno espressamente  ritenute irrisarcibili  le pretese azionate di risarcimento dei danni extracontrattuali  associabili alla rottura della convivenza, per le ragioni suesposte.

Purtuttavia, la questione non sembra definitivamente "chiusa", come  paleserebbe la sentenza della Corte Regolatrice del 20.3.2013 n. 15481, la quale, decidendo su un caso di revoca del gratuito patrocinio, ha affermato per quanto qui interessa, che " la pretesa fatta valere nei confronti dell"ex convivente, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari, non può ritenersi manifestamente infondata sul solo rilievo della insussistenza, sia normativa che giurisprudenziale, in ipotesi di violazione degli obblighi familiari riguardanti le persone unite dal solo vincolo more uxorio, dovendosi, per contro, verificare in concreto la sussumibilità di tale posizione nell"ambito della categoria dei diritti fondamentali della persona, senza che assuma rilievo il tipo di unione al cui interno la lamentata lesione si sarebbe verificata" Aggiunge espressamente la S.C. " che la violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all"interno della unione di fatto, purchè avente le caratteristiche di serietà e stabilità, in considerazione della irrinunciabilità  del nucleo essenziale di tali diritti, ai sensi dell"art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell"individuo"

Il caso aveva riguardato la domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri familiari, introdotta da una donna che era stata abbandonata dal convivente per intraprendere altra relazione, lasciandola sola con il loro figlio, di appena un anno,  venendo meno ad una promessa di matrimonio,  facendole mancare i mezzi di sostentamento  e privandola del diritto alla sessualità. Nella specie, il convivente eccepiva la mancanza della condizione di coniuge in capo alla ex compagna, la quale aveva introdotto la lite quando già la convivenza more uxorio era cessata La S.C. non condivide l"assunto precisando, per l"appunto, che la violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile anche all"interno delle unioni di fatto.

Trattasi di una importante decisione  che pone le premesse per ampliare in  subiecta materia le frontiere della responsabilità civile, oltrepassando la soglia dei rapporti tra coniugi e sancendo il principio della indefettibilità della tutela risarcitoria all"interno dell"istituto familiare, nell"ambito del quale i suoi componenti sono tutelati, prima ancora come coniugi, come persone, in coerenza con la disposizione di cui all"art 2  Cost.  Quest"ultimo, nel  riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell"uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa.

In tale contesto, non possiamo non rilevare  allora che anche nello svolgersi dei rapporti tra i membri di una Comunità familiare formatasi fuori dal matrimonio, e dunque all"interno di una unione di fatto, purchè caratterizzata da serietà e stabilità , si possa ricevere quella stessa tutela accordata ai componenti della famiglia legittima.

Mette conto di rilevare, a tale ultimo riguardo, che da tempo è stata ammessa la  risarcibilità dell"illecito endofamiliare sulla base della considerazione (v. ex pluribus Cass. 15.09.2011 n.18853) che" i doveri  che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l"addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa  integrare gli stremi dell"illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell"art. 2059 cc senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell"azione di risarcimento relativa a detti danni "

Proprio in  applicazione di detto principio la S.C. ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante.

Così ancora, in coerenza con il principio appena ricordato, la S.C. ha ritenuto "che il disinteresse mostrato da un genitore di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, educazione ed istruzione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli art. 2 e 30 della Costituzione un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell"illecito civile e legittima  l"esercizio, ai sensi dell"art. 2059 cc, di un autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole" (v. Cass. 16.12.2015 n 3079 ed in senso conforme Trib.Milano 23.7. 2014 e Trib. Roma 12.11.2013 n. 22648 entrambe in Red. Giuffrè 2013 e 2014)

Quanto sopra, per dire che i suddetti principi potrebbero  costituire il fondamento, nel caso concreto, per una azione risarcitoria  nella ipotesi, oggetto del tema qui affrontato, in cui uno dei conviventi sia lasciato, del tutto immotivatamente, dal partner ponendo fine ad una relazione sentimentale  attraverso  comportamenti che colpevolmente abbiano provocato nell"altro gravi sofferenze.

Certo occorrerà verificare caso per caso, attraverso un rigoroso esame della fattispecie e delle  relative modalità di svolgimento, purtuttavia lo sviluppo ed aggiornamento al costume sociale che la giurisprudenza mostra di compiere  offrono  positivi spunti di riflessione ( e di azione).




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