Giustizia civile  -  Redazione P&D  -  22/10/2021

Sul valore probatorio degli argomenti di prova - Trib. Reggio Emilia, Giud. Morlini, sentenza n. 1192/2021

Tribunale di Reggio Emilia, Giud. Morlini; sentenza 21/10/2021, n. 1192/2021; omissis (avv. Francescotti) c. omissis Assicurazioni s.p.a. (avv. Coluccio) e omissis

Argomenti di prova – Sufficienza a fondare convincimento del Giudice - Sussiste - Fattispecie. 

Patrocinio a spese dello Stato – Soccombenza parte non ammessa – Condanna a rifusione spese intere e non dimidiate.  

Artt. 116 c.p.c.

Artt. 130 e 133 DPR n. 115/2002 e 9 D.M. n. 140/2012.

Non solo la presunzione ex art. 2729 c.c., ma anche gli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c., possono essere da soli essere sufficienti a fondare il convincimento del Giudice.

Nel caso di patrocinio a spese dello Stato, laddove vi sia soccombenza della parte non ammessa al patrocinio, la stessa deve rifondere allo Stato le spese conteggiate in modo pieno e non già quelle dimidiate che lo Stato corrisponde al difensore della parte ammessa.  


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