-  Santuari Alceste  -  28/05/2014

SULLA RICHIESTA DI UNA REGIONE DI TRASFORMARE UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN FONDAZIONE – Alceste SANTUARI

Una Regione ha richiesto ad un"associazione di volontariato di trasformarsi in fondazione e di cancellarsi, conseguentemente, dal registro del volontariato con contestuale iscrizione al registro delle Onlus per la gestione di un servizio a favore dei disabili.

 

Molteplici sono i profili di interesse che scaturiscono da una simile circostanza: vediamoli in sintesi.

 

In primo luogo, viene in rilievo il potere delle Regioni di "richiedere" alle associazioni di volontariato iscritte all"albo di cambiare veste giuridica. Si ritiene che le Regioni non siano titolari di una simile prerogativa, salvo non si tratti di una sorta di "moral suasion" che comunque non può che conseguire alla funzione propria delle Regioni che è proprio quella di disporre la cancellazione (al pari dell"iscrizione) negli albi regionali delle organizzazioni di volontariato ex l. n. 266/91 e ex leggi regionali di riferimento.

 

In secondo luogo, pertanto, occorre esaminare i casi in cui può ricorrere la cancellazione di un"organizzazione di volontariato. Essi sono riconducibili ai seguenti:

  1. contravvenendo alle disposizioni normative, ai volontari viene riconosciuta una retribuzione, in specie quando questi siano anche dipendenti dell"organizzazione: infatti, la qualità di volontario è incompatibile con quella di persona retribuita;
  2. contravvenendo alle disposizioni normative, si verifichi una rottura del principio di democraticità interno, che deve sempre presidiare il funzionamento e l"attività delle organizzazioni di volontariato.

 

Se dovessero ricorrere questi due "presupposti" per la cancellazione, potrebbe per vero venire in considerazione una "funzione" di orientamento da parte della Regione interessata. In particolare, alla luce dell"attività svolta, che potrebbe – come sovente accade – assumere una dimensione di natura economico-imprenditoriale, l"organizzazione di volontariato, così come disciplinata e pensata dal legislatore del 1991, potrebbe non risultare più adatta. Ecco, allora, che lo strumento fondazionale si presenta più solido e affidabile, ovviamente se caratterizzato da un congruo elemento patrimoniale sia al momento genetico sia in progress.


Infine, preme ricordare che l"iscrizione all"albo regionale consente alle organizzazioni di volontariato di assumere la qualifica fiscale di ONLUS ex lege, ai sensi del d. lgs. n. 460/97. L"istituenda fondazione dovrà invece provvedere ad una iscrizione ex novo presso l"Agenzia delle Entrate territorialmente competente, avendo cura ed attenzione di verificare che lo statuto sia redatto in modo conforme alla disciplina normativa contenuta nel decreto del 1997.




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