-  Redazione P&D  -  03/01/2014

SULLILLEGITTIMITÀ DEL DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO IN AMBITO RCA– Gino M.D. ARNONE

Con il DL 145/2013 sono stati recentemente annunciati interventi volti a limitare la cessione del credito del danno auto/moto da parte del danneggiato alla carrozzerie.

La cessione del credito, si ricorda, è un metodo legittimo, impiegato oramai da tutti (o quasi) i carrozzieri e che permette all"assicurato di non anticipare danari a fronte della riparazione dell"auto. Il cittadino danneggiato (creditore cedente) cede infatti alla carrozzeria (creditrice cessionaria) il credito che vanta nei confronti dell"assicurazione (debitore ceduto); la carrozzeria per effetto della cessione ripara immediatamente e gratuitamente l"auto, presentando poi -in forza del sottostante contratto di cessione del credito- la fattura alla compagnia di assicurazione per ottenere il pagamento delle opere di riparazione.

Le novelle legislative annunciate (all.)   dovrebbero incidere sulla libertà di tale strumento, limitando soprattutto le tutele per i cittadini, dal momento che prevedono l"inserimento nei contratti RCA di clausole tali da permettere alla compagnia di assicurazione di non pagare più direttamente i carrozzieri cessionari del credito per i danni auto/moto, ovvero rendere persino incedibili i crediti relativi a danni occasionati dalla circolazione stradale, il tutto a fronte di sconti che si annunciano irrisori (pari a circa il 4% dei premi incassati per anno nella regione di residenza).

Ora sorvolando sulla natura di questo provvedimento e su quelle che sembrerebbero essere le reali intenzioni dello stesso, vanno evidenziati i contrasti con numerose normative a partire da quelle previste dal Codice del Consumo che considera vessatoria ogni "restrizione alla libertà contrattuale del contraente nei rapporti con i terzi".

Tale divieto andrebbe infatti a compromettere l"autonomia negoziale dell"assicurato, restringendo per altro la concorrenza nel mercato in quanto finirebbero per lavorare solo le carrozzerie convenzionate con gli assicuratori.

Non appare neanche possibile prevedere per legge il divieto di cessione del credito che il danneggiato ha verso la compagnia di assicurazione dal momento che si tratta di credito nasce da un"obbligazione solidale col civile responsabile della quale l"assicuratore, risponde in via diretta ex art. 144 cod. ass. ed ex 1917 cc in forza di obbligo contrattuale.

A ciò si aggiunge che qualsivoglia modifica che vada a incidere sull"art. 1260 del codice civile con l"effetto di limitare l"autonomia privata tra privati deve essere ritenuta incostituzionale, apparendo difficile ipotizzare un interesse meritevole di tutela che possa bilanciare la notevole compressione dei diritti civilistici del privato.

In sintesi dalla lettura del provvedimento, nonostante sia presentato come "antifrode" per la tutela dei cittadini onesti, non appare evidente la volontà di favorire in prima battuta gli assicurati ma, anzi, al contrario sembrerebbero essere le compagnie di assicurazione a trarne i più grandi ed immediati benefici (e ciò anche ove le misure dovessero infine risultare legittime).

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