-  Tarantino Gianluca  -  02/06/2015

SURROGAZIONE DEL CREDITORE NEL PROCESSO ESECUTIVO – Cass. 6082/2015 – Gianluca TARANTINO

Surrogazione creditore

Processo esecutivo

Prelazione sul ricavato dell"espropriazione

Qualora la surrogazione di un creditore al creditore ipotecario venga fatta valere nel processo esecutivo con intervento dopo la vendita del bene ipotecato e l"emissione del decreto di trasferimento, il creditore che si è surrogato all"originario creditore ipotecario partecipa alla distribuzione della somma ricavata in ragione del diritto di prelazione già spettante a quest"ultimo senza necessità di annotazione della vicenda modificativa ai sensi dell"art. 2843 c.c.

Questo il principio espresso dalla sentenza della Cassazione n. 6082 del 26 marzo 2015, che interviene a definizione di un"interessante questione emersa nel corso di un processo esecutivo. In estrema sintesi, il giudice dell"esecuzione aveva riconosciuto, nel progetto di distribuzione, come privilegiato, in forza di ipoteca, il credito di una intervenuta in quanto surrogatasi nel diritto ai sensi dell"art. 1203, primo comma, n. 3, c.c. al creditore (procedente ed ipotecario) mutuante, in forza di un pagamento effettuato in favore di quest"ultimo di un debito dei debitori esecutati, con subentro, quindi, nella prelazione ipotecaria della banca sui beni dei fideiussori. L"ordinanza con la quale era stato approvato il piano di distribuzione era stata opposta da un altro intervenuto, sul rilievo che la surroga di cui sopra era stata tardivamente iscritta a margine dell"ipoteca e, più precisamente, nel momento in cui le ipoteche, come originariamente iscritte, non esistevano più essendo intervenuta restrizione a seguito della vendita di alcuni beni effettuata nel corso dell"esecuzione. Secondo l"opponente, infatti, la surrogazione avrebbe efficacia costitutiva del diritto rivendicato, dovendosi tempestivamente annotare ai sensi dell"art. 2843 c.c.; in assenza di tale annotazione, il subingresso del creditore non si sarebbe attuato nello stesso grado – ipotecario – del creditore surrogato.

Il tema si presenta di un certo interesse, partendo dal fatto che, nel caso di specie, al momento dell"intervento del creditore surrogato, l"ipoteca iscritta sugli immobili pignorati in favore del creditore procedente si era estinta ed il diritto del creditore si era, quindi, risolto nel diritto di partecipare alla distruzione del prezzo ricavato dalla vendita coattiva dei beni pignorati, ovviamente in base al grado della sua prelazione, come da originaria iscrizione; analogamente, erano state annotate al momento del suddetto intervento le annotazioni relativa alle restrizione disposte con i decreti di trasferimento.

Secondo la Cassazione, quindi, l"annotazione ex art. 2843 c.c., essendo venuta meno l"efficacia dell"ipoteca per l"avvenuta vendita dei beni e contestuale trascrizione del decreto di trasferimento, non è necessaria per garantire al creditore surrogato il medesimo grado ipotecario del credito del creditore originario. La trascrizione della surrogazione, invece, è necessaria qualora non sia stata disposta la vendita e non via ancora la disponibilità del ricavato. A tale conclusione il S.C. perviene alla stregua di un condivisibile ragionamento per il quale la cessazione dell"ipoteca per le vicende di cui all"art. 2847 c.c. è equiparabile alla vendita del bene, posto che con la vendita il bene si trasferisce libero da pesi.

Peraltro, il fatto che non vi sia necessità di annotare la surrogazione dopo la pronunzia del provvedimento di trasferimento, non significa che il creditore che si è surrogato è privato della garanzia reale che prima spettava al creditore originario ma, più semplicemente che la vicenda surrogatoria è, di per sé, sufficiente al creditore che si è surrogato nel diritto, di cui è titolare l"originario creditore ipotecario, di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall"espropriazione.




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