-  Bernicchi Francesco Maria  -  28/12/2016

Sussite diffamazione se il nome della vittima, pur non esplicitato, è facilmente evincibile - Cass. Pen. 54177/16 - F.M. Bernicchi

Diritto penale

Reato di diffamazione e diffamazione on line

Sussiste diffamazione se il danneggiato è facilmente evincibile nonostante sia indicato solo con le iniziali. Non c'è responsabilità del direttore del quotidiano on line per mancato controllo

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. V Penale, sentenza 6 giugno – 20 dicembre 2016, n. 54177 Presidente Bruno – Relatore De Gregorio) relativa al tema della diffamazione a mezzo stampa tradizionale e on-line.

Il fatto, in breve: Il Gup del Tribunale di Trani proscioglieva tutti gli imputati dai delitti di cui agli artt 595 c.p. e 13 legge 47/48, consistiti, per M., comandante della Polizia municipale di Trani, nel redigere e diffondere un comunicato stampa, in cui si offendeva la reputazione dell'avv. S. indicato, sia pure indirettamente, come complice di falsità in atto pubblico compiuto da un suo cliente; per gli altri, invece, per aver pubblicato il suddetto comunicato stampa e per L. e S., in qualità di direttori responsabili dei due giornali on line di cui sopra per aver omesso il controllo necessario ad evitare che fosse pubblicato il comunicato stampa diffamatorio.

In opposizione a questo provvedimento di proscioglimento ricorreva la difesa della parte civile lamentando un"errata valutazione degli elementi essenziali del reato che, invece, riteneva totalmente sussistenti.

I giudici di Piazza Cavour ritengono il ricorso fondato.

Quanto al primo motivo deve premettersi che il Giudice, nella motivazione di proscioglimento, ha ritenuto che l'indicazione delle sole iniziali del professionista costituitosi parte civile e l'indicazione del paese ove questi aveva lo studio professionale non erano elementi tali da far risalire immediatamente alla sua identificazione da parte dei lettori.


La decisione impugnata, tuttavia, pur ancorata alla risalente giurisprudenza di legittimità citata – Cass. 27.4.2005 nr 15643 - appare, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, non in linea con il prevalente orientamento di questa Corte.

Deve, infatti, darsi atto che la fattispecie concreta di cui al processo si è svolta in un ambito territoriale ristretto e in tale contesto le ulteriori indicazioni fattuali riguardanti il foro di appartenenza della parte civile, Foggia, il paese, molto piccolo, San Ferdinando di Puglia in cui aveva lo studio, e le sue iniziali, potevano condurre in modo non difficoltoso ma anzi sufficientemente agevole all'individuazione dell'ipotizzato complice nel delitto di falso nell'avvocato S..

Ancor più in considerazione del fatto che questi, come la stessa sentenza riconosce, è l'unico legale del Foro di Foggia con studio nel suindicato paese.

A tale cornice fattuale è coerente il principio, più volte affermato da questa Corte, e qui ribadito, secondo il quale il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche in assenza di esplicite indicazioni nominative, quando i soggetti verso cui le espressioni ritenute diffamanti sono state rivolte, siano individuabili tramite riferimenti alle attività lavorative svolte.

In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 2784 del 21/10/2014 Ud. (dep. 21/01/2015) Rv. 262681 (la cui massima riportiamo in calce).[1]

Il ricorso è infondato nella parte in cui è stato rivolto anche nei confronti delle posizioni degli imputati che rivestivano il ruolo di direttori responsabili dei giornali telematici.

Infatti, la sentenza di proscioglimento in proposito ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'art 57 cp non è ad essi applicabile. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 10594 del 05/11/2013 Cc. (dep. 05/03/2014 ) Rv. 259888.

Il direttore di un periodico on-line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza.

La condivisibile motivazione della sentenza citata ha posto in luce che l'assimilazione tra stampa e telematica non solo è in sé impropria, a causa delle profonde, ed intuitive, diversità ontologiche e strutturali, ma, sotto il profilo dell'interpretazione della norma penale, sarebbe da considerare analogia in malam partem.

La formulazione delle imputazioni a carico di L. e S., pertanto, risulta giuridicamente sbagliata, come la stessa contestazione dell'aggravante ex art 13 legge 47/48, ed il loro proscioglimento è stato esattamente motivato per le suddette ragioni, e non è inficiato dalle critiche formulate nel ricorso, essendo inconcepibile qualsiasi sviluppo dibattimentale riguardo alle suindicate posizioni.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuova fissazione dell'udienza preliminare e per nuovo esame al Tribunale di Trani, limitatamente alle posizioni di M.A., M.D., F.S.R., V.C..

Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani limitatamente alle posizioni M.A., M.D., F.S.R., V.C.
Rigetta nel resto.

 



[1] "In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all'art. 595 cod. pen. In senso conforme Cass Sez 1 22.1.2014 nr 16712 e Cass sez 5, 8.1.2009 nr 46077."




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