-  Sarri Alessandra  -  24/01/2017

Tabelle milanesi come parametro di liquidazione del danno da privazione del rapporto parentale -Trib. Milano 5/10/16 - Alessandra Sarri

Il Tribunale di Milano liquida il danno esistenziale a un padre che è stato illegittimamente privato del diritto di esercitare la paternità per i primi due anni di vita della figlia perché la madre ha condizionato il proprio consenso al riconoscimento alla preventiva regolamentazione della contribuzione al mantenimento e, più in generale, alla regolamentazione dell"esercizio della responsabilità genitoriale.

Il Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di paternità giudiziale e sulla regolamentazione dell"esercizio della responsabilità genitoriale formulata dalla madre dopo che le parti in causa avevano trovato un accordo sul riconoscimento della minore da parte del padre, sugli aspetti economici e sulle modalità dell"esercizio del visita, condanna la madre al risarcimento del danno  di natura esistenziale in favore del padre nella misura di euro 15.000,00 per aver impedito al padre, nel corso dei primi due anni di vita della minore, di svolgere adeguatamente il ruolo di genitore in assenza di dubbi sulla paternità.

La natura del danno subito dal padre è quindi di natura esistenziale afferma il Collegio, trattandosi in particolare di un danno da privazione del rapporto parentale determinato sia dall"effettiva resistenza opposta dalla madre alla concessione del consenso al riconoscimento, sia dalla impossibilità oggettiva di istaurare una relazione affettiva con la minore.

Si evidenzia in particolare che il giudice estensore nella parte motiva ha citato l"excursus giurisprudenziale sull"art. 2059 c.c. che ha portato ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, sancendo la risarcibilità del danno non patrimoniale anche quando la condotta lesiva non integra una fattispecie di reato, purché sussistano tre condizioni: l"interesse leso deve avere rilevanza costituzionale, la lesione dell"interesse deve essere grave ed il danno non deve essere futile, ossia non deve consistere in meri disagi e fastidi.

Sempre il giudice estensore ha precisato che il danno da privazione del rapporto parentale rientra nella macro-categoria del danno non patrimoniale che contiene all"interno il c.d. danno esistenziale, inteso quale pregiudizio che altera le abitudini e le relazioni dell"individuo, costringendolo a compiere scelte diverse per la realizzazione della propria personalità, che a sua volta comprende il danno da privazione del rapporto parentale, ossia quella lesione derivante dalla perdita del rapporto con il congiunto.

Si legge ancora in motivazione che la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di far ricondurre nel danno esistenziale quella lesione cagionata a un genitore dall"altro genitore, in violazione del dovere di non ostacolare, anzi di favorire, o limitare in qualche modo, il diritto dell"altro a partecipare alla crescita e alla vita affettiva del figlio (Tribunale di Roma, sezione I, del 13.6.2000 e del 3.9.2011 e Tribunale di Monza dell"8.7.2004).

Il Tribunale di Roma nella sentenza del 2011 dopo aver affrontato un altro caso in cui la madre era venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell"altro genitore alla crescita e alla vita della figlia, al punto da determinare una forte sofferenza nell"altro genitore che subisce l"interruzione di ogni apprezzabile relazione con il proprio figlio, aveva affermato che trattasi: "di grave lesione al diritto personale alla genitorialità, costituzionalmente garantito dall"art. 2 e 29 della Cost. ".

Tale lesione determina un danno di natura non patrimoniale scaturente "dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica", poiché, però, tale tipo di pregiudizio sfugge, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, esso va congruamente determinato facendo uso di criteri di carattere equitativo, pur ancorati a parametri razionali, "che possono essere in concreto individuati, in base alla gravità dei fatti, alla lunga durata temporale degli stessi, ai rapporti tra le parti e alla loro personalità, età e condizione socio – culturale". 

Sulla base dei parametri suindicati ed eseguendo un opportuno bilanciamento tra gli elementi raccolti, il Tribunale romano ha ritenuto di dover liquidare in via equitativa ex art. 1126 c.c. all"attore un risarcimento di Euro 50.000,00.

Il Tribunale di Monza, sempre in un caso in cui un genitore aveva ostacolato l"esercizio del diritto di visita al minore dell"altro genitore, aveva affermato che "la circostanza integrava la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sotto l"aspetto sia del danno morale (patema d"animo), sia dell"ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delle positività derivanti dal rapporto parentale".

Tornando alla disamina del caso trattato dal Tribunale di Milano, il Collegio ha rilevato come la madre abbia negato il consenso al riconoscimento subordinandolo alla preventiva sottoscrizione di un accordo in merito alla contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre e, più in generale, alla regolamentazione degli aspetti relativi alla responsabilità familiare, quando invece è dal riconoscimento del figlio che derivano i diritti e i doveri connessi alla genitorialità, e non il contrario.

Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso come la madre abbia limitato il diritto di visita del padre, pretendendo che le visite avvenissero in ambiente protetto, alla sua presenza e per poco tempo, nonostante le molteplici richieste del padre e i lunghi viaggi effettuati per poter stare con la figlia, confermando la condotta ostacolante.

La Corte di Cassazione ha recentemente avuto modo di trattare il danno da privazione del rapporto parentale e di osservare come il comportamento ostativo del genitore costituisca una condotta pregiudizievole soprattutto per il minore, "poiché comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità e lo espone a una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa ". (Cass. civ. sez. I, del 5.3.2014, n. 5097).

Affermata la natura esistenziale del danno da privazione del rapporto parentale veniamo ora al metodo utilizzato dal Tribunale di Milano per la determinazione della misura del danno, considerato che la precedente giurisprudenza di merito aveva utilizzato la valutazione equitativa, senza prendere come parametro di riferimento il metodo tabellare.

A tal riguardo si evidenzia che lo stesso Tribunale di Milano in un"altra precedente sentenza (Trib. Milano, sez. IX, del 23.7.2014) aveva proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. da privazione del rapporto parentale in via equitativa ex art. 1126 c.c. perché: "il pregiudizio in questione sfugge a precise quantificazioni in moneta - può essere svolta per indici presuntivi e secondo le nozioni di comune esperienza. In concreto, possono costituire valido parametro di riferimento le voci ad hoc delle Tabelle elaborate dall"Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, opportunamente adeguate".

Il Tribunale di Milano questa volta applica come parametro di riferimento per la determinazione del danno subito dal genitore, in luogo del tradizionale e generico metodo equitativo, le tabelle redatte dallo stesso Tribunale, preferendo basare la valutazione del danno a criteri oggettivi, tenendo in conto che in questo caso non trattasi della liquidazione del danno da morte di congiunto, ma di quello afferente la  "mancata e tardiva relazione con il medesimo".

Sulla scorta di tale distinguo il Collegio ha ritenuto quindi che l"iter logico da seguire per la liquidazione del danno nella fattispecie de qua sia quello della previa divisione del parametro dettato per la perdita del figlio per gli anni di vita media di una persona, al fine di poter calcolare il valore della perdita della relazione con il figlio rapportato al singolo anno di vita del figlio di cui il genitore non ha potuto godere.

A ciò si aggiunga la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria determinata in euro 5.000,00 e, attesa la soccombenza, la condanna alla refusione delle spese processuali avuto riguardo alla condanna risarcitoria.

 




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